In un precedente articolo abbiamo esaminato una parte del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», detto anche “Decreto Valore Cultura”, entrato in vigore il 27 agosto scorso e convertito in legge in data 3 ottobre 2013 e abbiamo avuto modo di illustrare, non senza qualche critica, le esigue novità che ha apportato nel mondo della musica dal vivo. Segnaliamo invece oggi due novità positive portate da tale provvedimento di legge.
In primo luogo è stato previsto un credito d’imposta per aiutare la discografia italiana, rispetto alla pubblicazione di «opere prime o seconde» di nuovi talenti (artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti). Tale credito è riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali esistenti almeno dal 1° gennaio 2012 «nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili», nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali», fino all’importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d’imposta 2014-2016.
Più nel dettaglio:
a) le imprese interessate hanno l’obbligo di spendere un importo corrispondente all’80% del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. Quindi, pare di intendere che la misura non riguardi solo il produttore e gli artisti direttamente coinvolti ma anche, indirettamente, tutte le maestranze coinvolte (es.: tecnici, session musician, arrangiatori, produttori artistici ecc.), anche se è difficile ipotizzare contratti di formazione e apprendistato. Tali soggetti rendono infatti prestazioni a favore del produttore fonografico che le potrà indicare quali voci di costo (ovviamente documentate per iscritto e fiscalmente in regola) da includere nel beneficio;
b) la soglia massima dei 200.000 euro per richiedente rispetta i limiti di cui al regolamento CE n. 1998/2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis») ammessi dalla Comunità Europea alle imprese solo nei casi indicati dalla legge senza alcuna necessità di notifica comunitaria. Gli aiuti sono altrimenti vietati dalla liberalizzazione generale del mercato europeo, ben poco tollerante al riguardo;
c) le imprese non devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto, da parte di un editore di servizi media audiovisivi. Sembra perciò escludere che le imprese richiedenti ricadano tra quelle disciplinate dal Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 (Testo unico della radiotelevisione), ovvero le emittenti radio-televisive.
Forse non sarà facile capire quando il tetto delle risorse disponibili sia stato superato e quindi non si potrà più avervi accesso, lo si scoprirà quando si presenteranno i documenti fiscali per il credito e questi verranno respinti per non esservi più risorse disponibili. Per tale ragioni si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale. In ogni caso, il credito d’imposta è un credito del contribuente verso l’Erario, utilizzato per compensare debiti da imposte dovute allo stesso Erario. Nel caso di specie, spendendo in maniera documentata una data somma per le finalità di legge, sarà possibile rivendicare un credito verso l’Erario pari al 30% della somma spesa.
Rispettati i presupposti ora visti, come funziona il credito d’imposta? Fiscalmente:
I) non concorrerà alla formazione del reddito IRPEF/IRES e IRAP;
II) non rileverà ai fini degli interessi passivi e degli oneri deducibili previsti dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
III) il credito spettante è utilizzabile mediante il meccanismo della compensazione fiscale con altre voci di imposizione fiscale (ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241);
IV) si abroga e si sostituisce espressamente l’analogo credito d’imposta concesso allo spettacolo, previsto in passato dai commi 287 e 288 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
Il disposto è comunque inapplicabile di fatto fino a che non verranno emanate le disposizioni applicative (circa le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio, le soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, i criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute, le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, ecc.) con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore. Speriamo che, a differenza di casi precedenti, non vi sia alcun ritardo nell’emanazione di tale decreto, così da permettere una pronta pianificazione da parte dei potenziali beneficiari. Ci pare comunque che il provvedimento succitato intervenga nella giusta direzione a sostegno degli imprenditori culturali.
Come seconda novità, si segnala l’avvenuta modifica dell’art. 15 della legge sul diritto d’autore (legge 633/1941) che ha introdotto una nuova eccezione al diritto d’autore. È stato definitivamente chiarito che nell’ambito del diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione, le utilizzazioni effettuate senza scopo di lucro «all’interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse», non sono da considerarsi pubbliche, così come già erano quelle «entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero». La conseguenza pratica di tale provvedimento è che per tali utilizzazioni non risulta necessario richiedere alcun permesso di pubblica esecuzione alla SIAE, né compilare il programma musicale (c.d. borderò) e non è dovuto alcun pagamento per diritto d’autore al titolare dei diritti. Alcuni casi? Uno showcase di presentazione di un disco, all’interno di una biblioteca, a scopo promozionale, la semplice lettura in pubblico di testi di canzoni fatta a scopo didattico, e così via: l’importante è che manchi lo scopo di lucro. Anche in questo caso, l’eccezione ci pare coerente col sistema normativo perché, in tale ristrettissimo ambito, garantisce comunque la circolazione della cultura in un luogo (la biblioteca) a ciò predisposto e da valorizzare e in un contesto (non lucrativo) che non si pone in concorrenza col legittimo diritto dell’autore di guadagnare dal proprio lavoro.
Il presente articolo compare, sotto altra forma, anche sul numero di dicembre della rivista “Chitarre”