Lo Statuto

TITOLO I – COSTITUZIONE E SEDE

  1. È costituita su iniziativa degli Associati una libera associazione di promozione sociale nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia.
  2. L’Associazione assume la denominazione di “Note Legali APS”.
  3. L’Associazione ha la propria sede sociale in Bologna. L’Assemblea ordinaria degli Associati può deliberare il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune senza che ci si configuri come modifica statutaria. Sarà cura del Presidente, o suo delegato, comunicare tempestivamente detta variazione all’Agenzia delle Entrate e agli enti pubblici gestori di albi o registri cui l’associazione risulti iscritta nonché agli enti cui la stessa risulti affiliata.
  4. L’attività dell’Associazione si svolge su tutto il territorio nazionale.
  5. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato o comunque per il tempo necessario al conseguimento dell’oggetto sociale.

TITOLO II – DELLO SCOPO E DELL’OGGETTO SOCIALE

  1. L’Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo, nel rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale, promuove la solidarietà e il volontariato nonché l’aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività volte a innalzare la qualità della vita dei musicisti, degli autori, dei compositori, degli artisti interpreti ed esecutori di opere musicali, e degli operatori del settore musicale, perseguendo in particolare le seguenti finalità di utilità sociale, quali attività di interesse generale:

a. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al Decreto Legislativo 117/2017;

c. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

d. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

e. promuovere, sviluppare e svolgere attività di studio, di ricerca, di analisi, di approfondimento, di raccolta, di documentazione, catalogazione e orientamento, nonché di divulgazione relativi alla normativa, alla dottrina, alla giurisprudenza, alla contrattualistica e ad altri aspetti giuridici o giuridico-economici inerenti al settore musicale e dello spettacolo nel suo complesso;

f. promuovere la divulgazione, la conoscenza e il rispetto della normativa in tema di aspetti giuridici ed economici legati al mondo della musica e dello spettacolo, quali a titolo esemplificativo il diritto d’autore in campo musicale, il music business, la previdenza nello spettacolo, la sicurezza sul lavoro, l’inquadramento fiscale, la disciplina contrattuale, le tecnologie informatiche, telematiche e multimediali, in particolare nei confronti dei musicisti e degli operatori professionali del settore musicale;

g. promuovere soluzioni normative e pratiche alle problematiche giuridico-economiche legate al mondo della musica anche mediante l’utilizzo degli strumenti offerti dalla società dell’informazione e dall’Information and Communication Technology;

h. promuovere la tutela della figura del musicista, dell’autore, del compositore e dell’artista interprete ed esecutore di opere musicali, e dei suoi Associati nel campo della musica e dello spettacolo, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione o iniziative volte a dare maggiore dignità alla categoria;

i. fornire ai propri Associati strumenti gratuiti di assistenza e di aiuto alla propria attività artistica per mezzo di Internet o attraverso qualsiasi iniziativa connessa con lo scopo sociale;

j. promuovere una cultura della legalità nel settore musicale, sia tra gli operatori che trai consumatori: in tal senso l’Associazione potrà operare anche in stretto contatto con quelle istituzioni pubbliche o private che hanno analoghe finalità statutarie o obiettivi, stipulare accordi e intese con esse;

k. sviluppare e promuovere iniziative volte a difendere il rispetto della normativa del diritto d’autore e dei diritti connessi da eventuali violazioni;

l. promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nel settore musicale;

m. promuovere attività utili ad aiutare i propri Associati ad ottenere il riconoscimento della propria paternità creativa (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la trascrizione di opere musicali su pentagramma, finalizzata al successivo deposito presso la S.I.A.E., la marcatura temporale);

n. promuovere la diffusione della cultura e dell’attività musicale nel Paese, anche in scuole e altri ambiti didattici.

2. Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri Associati alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

3. L’Associazione potrà attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali e ricreative.

4. L’Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, quali a titolo esemplificativo vendita e commercializzazione di prodotti (merchandising, gadget, accessori, oggettistica), volta a promuovere la conoscenza dell’esistenza e dell’attività dell’Associazione, o a sensibilizzare la collettività rispetto alla tutela della categoria degli operatori del settore musicale.

5. L’Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità e ai destinatari dell’informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

6. L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, potrà svolgere attività editoriale letteraria e musicale curando la pubblicazione e la diffusione – anche gratuita – di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audio visivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non associati, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi Associati.

7. L’Associazione è apartitica, non ha fini politici, religiosi o razziali, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

8. In attuazione degli scopi statutari l’Associazione potrà:

  1. promuovere e patrocinare, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, fotografiche, di animazione, di danza ed artistiche (pittura, scultura, fumetto, illustrazione, ecc.), anche a carattere interculturale. Inoltre, partecipare, ad esse, con propri Associati se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
  2. promuovere e organizzare meeting, convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi, iniziative culturali e interculturali e intervenire con laboratori e iniziative nelle scuole;
  3. promuovere e organizzare corsi di formazione, di aggiornamento, di informazione, orientamento e perfezionamento extra-scolastico della persona, per tutti coloro che operano o intendono operare nelle attività artistiche, imprenditoriali o giuridiche nella cultura e nello spettacolo, favorendo in particolare soggetti stranieri e disagiati al fine di permetterne l’integrazione sociale, anche avvalendosi della diffusione a mezzo di reti telematiche.
  4. L’Associazione mantiene ed estende contatti con aziende, associazioni, enti, scuole, comunità e, più in generale, con ambienti di lavoro o di svago mediante delegati opportunamente scelti i quali, sensibili al problema della funzione culturale dell’attività di ricerca del campo del diritto, provvedono alla diffusione dell’attività svolta dall’Associazione stessa, formulando proposte e attivando iniziative rivolte alla valorizzazione dello studio, della ricerca e della diffusione del diritto in campo musicale e promuovendo lo sviluppo della formazione dell’operatore musicale, favorendo inoltre l’integrazione di soggetti stranieri e disagiati.

9. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato interno o estraneo all’Associazione o anche di coloro che ricoprono le cariche sociali previste dallo statuto, ancorché retribuite.

10. L’Associazione è tenuta – per almeno tre anni – alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; oltre che – per le risorse economiche derivanti da erogazioni liberali degli Associati e dei terzi – della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22 l.383/2000.

  1. L’Associazione è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l’uguaglianza di tutti gli Associati.
  2. L’Associazione non persegue finalità di lucro. Al fine di implementare le attività previste nello scopo istitutivo dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, in sede di determinazione del progetto di bilancio preventivo per l’anno successivo e/o del preventivo rendiconto economico e finanziario, individuerà l’insieme delle attività che saranno rivolte agli Associati e che caratterizzeranno l’operatività istituzionale, evidenziando le spese previsionali sottostanti le singole attività operative dell’Associazione e le nuove iniziative proposte anche dagli Associati, considerando sia le spese che gli eventuali e plausibili scostamenti, e determinerà il valore delle quote per associarsi tenendo conto anche degli avanzi della gestione risultanti dagli esercizi precedenti. Laddove, inoltre, l’insieme delle entrate per l’associazione fossero anche in via presuntiva insufficienti, il Consiglio Direttivo potrà promuove anche attività commerciali, nel rispetto delle norme tributarie, destinando le utilità economiche e il relativo autofinanziamento per sostenere l’intera attività istituzionale.
  3. Le entrate e il patrimonio dell’Associazione sono costituiti:
    1. dalle quote associative;
    2. da eventuali contributi straordinari o quote suppletive deliberate dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative o attività;
    3. da versamenti volontari degli Associati;
    4. da finanziamenti e/o contributi di enti pubblici e privati;
    5. da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
    6. da contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
    7. da liberalità di privati;
    8. da attività mobiliari e immobiliari;
    9. proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    10. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    11. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, o al finanziamento di particolari campagne;
    12. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
    13. dagli interessi attivi e dagli altri redditi patrimoniali;
    14. dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, oneroso o gratuito, entrino nella sua disponibilità.
  4. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
  5. L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fideiussioni e altre malleverie.
  6. Il patrimonio, le riserve di utili, avanzi di gestione, la dotazione di capitale e/o le disponibilità liquide presenti nelle casse sociali, devono essere destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
  7. L’Associazione potrà effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli Associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi Associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli Associati.
  1. Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari il Consiglio Direttivo può istituire gruppi di interesse specifico, sezioni tematiche, che fanno parte integrante e inscindibile dell’Associazione, e costituire sedi territoriali.
  2. Tali suddivisioni e identificazioni hanno per solo obiettivo l’ottimizzazione del funzionamento associativo al fine di renderlo incisivo e proficuo.
  3. Sono, per cui, previsti:

a. Il Centro Italiano Studi Musica & Diritto con sigla identificativa: CISMUD;

b. Il gruppo Consulenti e Formatori di Musica & Diritto con sigla identificativa: CEFMUD.

Il regolamento contenente le disposizioni relative al funzionamento, all’organizzazione, agli scopi ed all’attività di tali gruppi verrà emanato dal Consiglio Direttivo.

  1. L’Associazione può affiliarsi ad altre associazioni o federazioni nazionali o affiliare altre associazioni aventi scopi statutari convergenti.
  2. L’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni, Associazioni o società cooperative a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia.
  3. L’Associazione potrà procedere a convenzioni con enti pubblici e privati per offrire agli Associati opportunità e facilitazioni.

TITOLO III – DEGLI ASSOCIATI E DELLE QUOTE

  1. L’Associazione è composta dagli Associati iscritti e in regola con il versamento delle quote associative.
  2. Al fine di rendere uniforme la disciplina del rapporto associativo, possono divenire Associati dell’Associazione previa domanda di ammissione:
  3. le persone fisiche che ne condividano e accettino le finalità istituzionali e le relative modalità di attuazione, senza distinzione di età e di sesso, nazionalità, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e a osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari, e a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri Associati che con i terzi;
  4. le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, quali altre Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati o persone giuridiche che ne condividono gli scopi con modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo;
  5. persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all’interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell’ambito dell’associazione.
  6. Il rapporto associativo e le modalità per associarsi sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  7. È esclusa ogni limitazione ai diritti propri dell’Associato.
  8. Il numero degli Associati è illimitato; qualunque persona fisica può aderire all’Associazione purché abbia compiuto il 14° anno di età. Gli Associati minorenni, pur potendo partecipare all’Assemblea, hanno diritto di voto tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi e possono esprimere un voto con valenza singola. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro rappresentante legale.
  9. Tutti gli Associati sono invitati a promuovere, in relazione alle proprie capacità, lo sviluppo della Associazione e a partecipare attivamente alle iniziative da essa proposte.
  10. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e, se eletti a cariche sociali, di adempiere il loro mandato, nonché di esercitare liberamente il loro voto.
  11. Gli Associati hanno diritto a fruire dell’attività istituzionale e partecipare alle attività proposte dall’Associazione, nelle modalità e alle condizioni di volta in volta previste, senza alcuna distinzione tra gli Associati quanto a diritti e modalità di ammissione.
  1. L’ammissione all’Associazione è subordinata alle seguenti formalità e requisiti:

a. presentare la domanda al Consiglio Direttivo, mediante compilazione del modello che si trova sul sito Internet dell’Associazione. In caso di minorenne, avere ottenuto il consenso degli esercenti la patria potestà, idoneamente certificato in forma scritta dagli stessi, mediante apposito modulo da scaricarsi sul sito Internet dell’Associazione. In caso di persone giuridiche la domanda va presentata dal legale rappresentante pro tempore;

b. dichiarare di attenersi alle norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, prestando in consenso al trattamento dei dati personali.

2. Possono appartenere all’Associazione anche iscritti ad altre associazioni.

  1. La presentazione della domanda e il versamento della quota di iscrizione annuale danno diritto:
    1. a partecipare alla vita associativa dell’Associazione;
    2. a ricevere un codice identificativo personale (user ID). Detto codice è nominale e deve essere custodito a cura dell’Associato che è tenuto a comunicarlo obbligatoriamente ogni qualvolta lo stesso gli venisse richiesto in occasione delle iniziative proposte dall’Associazione ai suoi Associati o per accedere alle sue attività, anche attraverso reti telematiche;
    3. ad accedere alla parte pubblica e riservata del sito Internet dell’Associazione e ai contenuti riservati agli Associati (forum, commenti, articoli, video, community, video didattici, ecc.);
    4. a usufruire delle convenzioni riservate agli Associati;
    5. a usufruire degli sportelli di assistenza e di aiuto, anche nei rapporti con le società di gestione collettiva;
    6. a partecipare agli incontri formativi e divulgativi promossi dall’Associazione, a fini formativi extra-scolastici della persona;
    7. ad accedere alle altre attività promosse dall’Associazione e riservate agli Associati per le quali fosse eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo una quota suppletiva, dietro il versamento della stessa, quali le attività utili a provare la paternità del proprio lavoro creativo (ad esempio trascrizioni di opere musicali e di depositi presso la SIAE).
  2. È compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione ratificare formalmente l’ammissione dell’Associato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, fornendo motivazione scritta in caso di rigetto della domanda. In tal caso il socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.
  3. Gli Associati sono tenuti:
    a. al pagamento della quota di iscrizione e delle quote annue, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Quest’ultimo può anche determinare eventuali agevolazioni ai fini di favorire lo sviluppo dell’Associazione;b. all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese quelle relative a eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie o suppletive.

4. La quota associativa e la titolarità del rapporto associativo sono nominativi, non sono trasmissibili e non potrà essere considerata una rivalutazione della quota.

5. La misura della quota sociale è determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo nell’ultimo mese dell’anno precedente, tranne nel caso in cui il Consiglio Direttivo decida di non mutare la misura della quota in vigore.

  1. La qualità di Associato si perde per:
  • decadenza;
  • recesso volontario dell’Associato;
  • esclusione;
  • decesso;

2. La decadenza si verifica automaticamente quando l’Associato non rinnova la quota sociale per l’anno solare successivo entro il giorno dell’anno nel quale aveva effettuato la propria iscrizione all’associazione. Gli Associati decaduti per mancato rinnovo dell’adesione potranno essere riammessi pagando la quota d’iscrizione per l’anno solare di scadenza con effetto retroattivo o una nuova quota di iscrizione per gli anni successivi a quello di scadenza con effetto dalla data di riammissione.

3. Ciascun iscritto può recedere volontariamente in qualsiasi momento dalla propria posizione di Associato. L’Associato che intenda recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto immediato. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro degli associati.

4. L’esclusione di un Associato può essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:

  • comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’Associazione o con le norme del presente statuto ovvero con lo spirito e le finalità dell’Associazione, ovvero offenda il decoro o l’onore dei singoli Associati e degli amministratori;
  • infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
  • aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all’Associazione;
  • perdita dei requisiti di ammissibilità.

5. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto all’Associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Gli Associati espulsi possono ricorrere in Assemblea contro il provvedimento del Consiglio. Il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria, che giudicherà definitivamente a maggioranza.

6. L’Associato receduto o espulso o gli eredi o legatari dell’Associato defunto non hanno diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati all’Associazione; più in generale, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

TITOLO IV – DEGLI ORGANI E DELLA VITA ASSOCIATIVA 

  1. Sono organi dell’Associazione:
    a) l’Assemblea degli associati;
    b) il Consiglio Direttivo;
    c) il Presidente;
    d) il Segretario;
    e) il Tesoriere.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

  1. L’Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa viene convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo degli associati; in quest’ultimo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
  2. Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono effettuate almeno venti giorni prima della data fissata, utilizzando tutti gli strumenti informatici e telematici idonei per tali comunicazioni, quali a titolo esemplificativo una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica fornito all’atto di iscrizione, la pubblicazione della convocazione nella parte riservata e/o pubblica del sito Internet dell’Associazione.
  3. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati, tranne nei casi di modifica dello statuto o di scioglimento dell’Associazione per cui si richiede il voto favorevole di almeno 3/4 dei partecipanti.
  4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente.
  5. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono svolte dal Segretario dell’Associazione.
  6. Ciascun Associato, minorenne o maggiorenne, ha diritto a un solo voto per ogni deliberazione dell’Assemblea, esercitato direttamente o attraverso i genitori o tutori legali per i minorenni. Ciascun Associato potrà farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta.
  1. L’Assemblea è organo sovrano per qualunque decisione circa l’indirizzo dell’attività sociale dell’Associazione.

L’Assemblea:

  1. elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo, con scrutinio segreto;
  2. approva, la relazione morale del Consiglio Direttivo, l’eventuale Bilancio preventivo e/o budget economico – finanziario previsionale delle attività istituzionali, il Bilancio consultivo dell’esercizio, ovvero gli altri documenti di natura amministrativa necessari o richiesti anche dalle norme tributarie in cui si evidenzia l’andamento annuale delle attività istituzionali attraverso l’esposizione di un conto consuntivo annuale e/o di un rendiconto;
  3. discute e analizza le attività sociali svolte nell’anno precedente e approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l’anno sociale proposte dei partecipanti in ordine allo sviluppo dell’attività sociale stessa; d) approva le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti proposte dal Consiglio Direttivo;
  4. decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
  5. esamina i ricorsi presentati dagli Associati avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio Direttivo;
  6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  7. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

2. Riunita in via straordinaria, decide su quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 del presente Statuto.

  1. Per le votazioni in Assemblea ogni Associato ha diritto a un solo voto.
  2. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Le votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto potranno effettuarsi se richieste dalla maggioranza dei partecipanti all’Assemblea.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti presenti, salvo diversamente indicato nello Statuto. Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli Associati, anche se dissenzienti o assenti.
  4. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall’Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.
  5. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato del Presidente e dal Segretario. I verbali, le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti sono divulgati agli Associati con la pubblicazione nella parte riservata del sito Internet dell’Associazione entro trenta giorni dalla data di svolgimento.
  6. Le Assemblee devono essere videoriprese e la registrazione audiovisive di esse devono essere pubblicata nella parte riservata del sito Internet dell’Associazione entro trenta giorni dalla data di svolgimento.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è complessivamente composto da un numero minimo di tre Consiglieri, eletti tra gli associati. A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a un massimo di sette consiglieri eletti fra gli associati.
  2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
  3. Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessaria l’elezione di un nuovo Consiglio dall’Assemblea degli Associati.
  4. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, a maggioranza semplice, il Presidente.
  1. Il Consiglio Direttivo ha il compito e la facoltà di:
  • convocare l’Assemblea ed esegue e applica le sue decisioni;
  • redigere e proporre all’Assemblea le modifiche statutarie e regolamentari;
  • predisporre i regolamenti interni, redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, deliberare a maggioranza sulla stesura del bilancio annuale e sui progetti dell’attività culturale per l’anno successivo;
  • redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall’Assemblea degli Associati;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, vigilando sull’attività del Presidente;
  • deliberare sulle domande di ammissione e di riammissione degli associati, sulle sanzioni e sulla eventuale decadenza o radiazione di associati;
  • adottare i provvedimenti di sospensione e altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti;
  • stabilire la quota associativa annuale e la misura degli eventuali contributi dovuti dagli associati;
  • favorire la partecipazione degli Associati all’attività dell’Associazione;
  • determinare la sede sociale e disporne l’organizzazione, trasferire in altro luogo la sede dell’Associazione;
  • determinare l’apertura di nuove sedi territoriali ovvero siti Internet, l’affiliazione ad altre associazioni o federazioni nazionali e l’affiliazione di altre associazioni aventi scopi statutari convergenti, l’adesione a Enti, Federazioni, Associazioni o società cooperative a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia, la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per offrire agli Associati proficue opportunità e facilitazioni;
  • coadiuvare il Presidente nella conduzione della vita associativa, potendo i singoli membri ricevere deleghe per settori di attività, restando sempre attribuite al Presidente la rappresentanza esterna e il potere di firma;
  • promuovere e realizzare le varie iniziative che rientrano nelle sue attribuzioni di organo direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea degli Associati ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

3. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, l’astensione dalla votazione sarà considerata come voto negativo.

4. Il Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, è responsabile della tenuta dei libri sociali: registro dei volontari, bilancio di esercizio (formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di emissione), libro degli associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I libri sociali devono essere liberamente consultabili da parte degli Associati che ne facciano espressa e formale richiesta.

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa, e comunque almeno una volta in un trimestre, e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
  2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza più uno dei componenti, compreso il Presidente.
  3. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Le riunioni vengono verbalizzate e i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti. Le deliberazioni e i verbali del Consiglio Direttivo saranno pubblicate nella parte riservata del Sito Internet dell’Associazione entro trenta giorni.
  5. Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate a mezzo di posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione. Tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario e il luogo della seduta. È ammessa la seduta telematica attraverso sistemi di videoconferenza, purché preventivamente richiesta e adeguatamente motivata.
  6. Nell’esercizio delle funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

IL PRESIDENTE

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso.
  2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.
  3. Il Presidente dirige l’attività dell’associazione e può compiere ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo.
  4. In caso di sua assenza o impedimento può delegare un altro Consigliere o il Segretario, oppure può nominare procuratori speciali ex art. 2209 c.c., con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.
  5. Il Presidente convoca l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, che entrambi presiede, firmandone i relativi verbali, e ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell’attività dell’Associazione; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
  6. Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti. È autorizzato a riscuotere da enti pubblici e privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; è altresì autorizzato a effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dall’Associazione e a determinare le quote suppletive per la fruizione o per la partecipazione a determinate attività.
  7. Il Presidente attribuisce, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all’interno dei Gruppi di interesse specifico e nomina il Segretario e il Tesoriere.
  8. Per la conduzione dell’attività culturale e/o scientifica, il Presidente potrà conferire mandato di direzione dell’attività culturale e/o scientifica a persone esterne all’associazione determinandone l’eventuale compenso professionale.
  9. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

 

IL SEGRETARIO

  1. Il Segretario viene nominato dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.
  2. Il Segretario:
  • si occupa della corrispondenza in arrivo e in partenza;
  • redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrive quelli relativi alle Assemblee degli associati, curando di sottoscriverli unitamente al Presidente e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi;
  • provvede alla redazione, all’aggiornamento e alla cura del libro associati, il quale sarà tenuto su supporto informatico e sarà liberamente consultabile nella parte riservata del sito Internet dell’associazione.

 

IL TESORIERE

  1. Il Tesoriere viene nominato dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.
  2. Il Tesoriere:
  • presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti all’attività economica dell’Associazione;
  • provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;
  • cura la compilazione dei rendiconti annuali e li consegna al Consiglio Direttivo, che ne valuterà la corretta tenuta contabile e legale;
  • provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
  • controlla periodicamente le risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

 

VITA ASSOCIATIVA

  1. Tutte le cariche sociali, di qualsiasi nomina, durano quattro anni. I membri eletti o nominati possono essere rieletti o rinominati.
  2. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso a eccezione del rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Al Presidente, al Segretario, al Tesoriere e ai membri del Consiglio Direttivo potrà eventualmente spettare un compenso, su delibera del Consiglio Direttivo stesso da ratificare in sede di Assemblea annuale. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute da Associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.
  3. In ogni caso, il lavoro volontario e non remunerato da parte di chi lavori o collabori con l’Associazione dovrà sempre prevalere sul lavoro prestato da dipendenti o lavoratori autonomi remunerati.
  4. In caso di particolare necessità, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o altre forme di collaborazione, anche ricorrendo ai propri associati.
  1. L’esercizio economico e finanziario coincide con l’anno solare, ovvero inizia il 1° gennaio e si completa il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il relativo rendiconto ovvero in alternativa, il bilancio consuntivo di periodo, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.
  3. Entro 15 giorni prima dell’approvazione da parte dell’Assemblea, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni Associato e pubblicato nella parte riservata del sito Internet dell’Associazione.
  1. Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza degli Associati con le modalità di cui al precedente art. 10 (la presenza di almeno 2/3 degli Associati e il voto di 2/3 dei partecipanti).
  1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
  2. In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme previste dalle leggi in materia.