Capita spesso di vedere artisti, tra cui musicisti, che si esibiscono in piazze e altri luoghi pubblici. Un’attività semplice e immediata: ci si porta dietro l’eventuale amplificazione, gli strumenti, ci si ritaglia uno spazio adatto e si suona. A volte lasciando un cappello per le offerte dei passanti.
Tuttavia la posizione di questi artisti, da un punto di vista giuridico, è tutt’altro che semplice, a causa di una confusione normativa che non aiuta a capire se e come le forze dell’ordine possano o meno far sgombrare tali attività, se e come ottenere i permessi per svolgere l’arte di strada in tranquillità. Ricostruiamo dunque brevemente le vicissitudini normative del settore.
Il documento base è il cd. TULPS, ovvero il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (pubblicato in Gazz. Uff. del 26 giugno 1931, n. 146, Suppl. Ord.), tuttora vigente e più volte modificato da provvedimenti successivi. In precedenza al 2001, in base al TULPS, gli artisti di strada per potersi esibire pubblicamente in regola dovevano effettuare, 1) una richiesta di iscrizione al Registro dei Mestieri Girovaghi, rilasciata dal proprio Comune di residenza (ex art. 121 TULPS); 2) le richieste di permesso per le singole esibizioni ai Comuni relativi. La procedura era motivata dal pubblico interesse a che certe attività, non svolgendosi in determinati locali, fossero oggetto di vigilanza della Pubblica Autorità.
Nel 2001 il DPR n. 311 del 28 maggio innova la procedura: lo scopo dichiarato è la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS. In seguito al DPR si suppone che i Comuni adottino regolamenti locali idonei a semplificare le procedure di concessione degli spazi per lo spettacolo di strada, visto che all’art. 6 del DPR n. 311/2001 si abroga quasi per intero l’art. 121 del TULPS. Dunque l’effetto è quello di privare l’attività di spettacolo in strada della precedente procedura autorizzativa del Comune di residenza, lasciando ai singoli Comuni (competenti per il luogo ove si dovrebbe svolgere l’attività artistica) l’onere di intervenire per disciplinare localmente l’attività di spettacolo in strada e il rilascio delle eventuali autorizzazioni.
Questa situazione porta ad una doppia realtà: a) alcuni Comuni (pochi) hanno provveduto ad adottare regolamenti che disciplinano queste attività; b) gli altri – ovvero la maggioranza – non l’ha fatto.
a) Nel primo caso basterà rispettare quanto deliberato dal Comune per ottemperare a tutti gli adempimenti necessari e potersi esibire senza problemi. Tra i Comuni già meritoriamente intervenuti troviamo ad es. Roma, Firenze, Venezia, Milano, Cremona, Arezzo, Padova, San Giovanni in Persiceto (Bo), ecc. Ognuno di questi ha deliberato le proprie procedure per il rilascio dell’eventuale autorizzazione, sancendone i limiti.
Nel 2004 due Regioni, Puglia e Piemonte, sono perfino intervenute con legge regionale per il libero esercizio delle attività in parola riguardo all’intero proprio territorio, lasciando la possibilità – eventuale – ai singoli Comuni di intervenire con regolamenti, sempre però in armonia con il disposto di livello regionale. La Puglia lo ha fatto con Legge Regionale n. 14 del 25 agosto 2003, mentre il Piemonte con Legge Regionale n. 17 del 15 luglio 2003, modificata il 12 aprile 2007.
Un monitoraggio su scala nazionale dei luoghi “ospitali” nei confronti dell’arte di strada è presente sul sito della Federazione Nazionale Artisti di Strada , associazione nazionale avente sede a Roma, che si occupa da anni, tra l’altro, delle problematiche in parola, con grande attivismo ed attività informativa che sono sfociati anche in petizioni, proposte di legge, ecc.
Si ricordi, comunque, che se si richiede l’offerta del pubblico non lo si può fare a titolo di biglietto per assistere, perché cambierebbero l’inquadramento dell’attività e i permessi necessari, come vedremo in seguito.
b) Nel secondo caso, l’artista deve presentare domanda al Comune, il quale può tenere i più vari comportamenti, come ad es. chiedere (in virtù di un’interpretazione restrittiva degli effetti dell’abrogazione del 2001) il pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (cd. TOSAP, prevista dal D.Lgs. 507/93), oppure perfino negare tout court qualsivoglia autorizzazione. E si ricordi che non vale in tale ambito il principio del silenzio-assenso della pubblica amministrazione introdotto con Legge 241/90.
L’ipotesi in questione è la realtà della maggior parte dei Comuni d’Italia, lasciando di fatto nell’incertezza gli artisti di strada, che devono di volta in volta relazionarsi con gli sportelli amministrativi sperando di poter ottenere quanto richiesto, soprattutto in modo chiaro e definitivo.
La FNAS ha predisposto in merito, per agevolare i Comuni che intendano regolamentare la propria posizione e così fornire la giusta chiarezza agli artisti, una bozza di delibera (reperibile sul loro sito http://www.fnas.org/far%20cappello/bozza%20di%20delibera%20comunale.pdf) che i Comuni possono adottare per consentire l’attività di strada, entro parametri come il rispetto della circolazione pedonale, delle attività commerciali, dei limiti sonori, del non pagamento di un biglietto, dell’occupazione del suolo nei tempi e nei modi strettamente necessari all’esibizione, di luoghi ed orari, ecc.
È comunque incerto che si possa contestare all’artista privo di licenza l’illecito amministrativo (non reato perché depenalizzato dall’81) di cui all’art. 669 del Codice Penale, ovvero l’esercizio abusivo di mestieri girovaghi, che puniva con sanzioni amministrative chi, prima dell’abrogazione avvenuta nel 2001, esercitava attività ex art. 121 TULPS, senza il rispetto delle procedure. Ritenere validi, a tale proposito, i limiti eventualmente imposti dai Comuni (ad es. i divieti assoluti per certe zone) lascerebbe perplessi, visto che i provvedimenti comunali non sono considerabili certo “prescrizioni di legge” come richiesto dalla norma, bensì fonti di grado inferiore.
Altrettanto dubbio se si possa identificare l’esibizione senza permesso nell’art. 666 Codice Penale, che punisce chiunque senza licenza dell’Autorità (ex art. 68 TULPS) dà spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. A cui conseguono sanzioni amministrative (da € 258 a € 1.549), con cessazione dell’attività. Nel caso però in cui la licenza sia ad es. prevista dal regolamento comunale, la sua mancanza potrebbe integrare l’illecito amministrativo anzidetto, visto che si parla solo di “licenza dell’Autorità”.
Dal punto di vista previdenziale, si consideri che chi riceve compensi per l’attività artistica è qualificabile come “lavoratore dello spettacolo”, con relativa ed obbligatoria iscrizione all’Enpals e la necessaria assunzione e regolarizzazione da parte di un soggetto riconosciuto ed iscritto all’Enpals come datore di lavoro (persone giuridiche, lavoratori autonomi esercenti attività musicali, ecc.). Permangono le varie ipotesi di esenzione e agibilità ai sensi delle circolari Enpals, più volte trattate in vari articoli della presente rubrica (le circolari Enpals di riferimento sono comunque la n. 21/2002 e n. 2/2008), di volta in volta identificabili come agibilità a titolo gratuito (che necessitano comunque del documento di agibilità Enpals) ed esenzioni vere e proprie (per le quali è sufficiente un’autocertificazione dei requisiti d’esenzione). Sia detto per inciso che limitarsi a chiedere offerte al pubblico per “far cappello”, in assenza di qualsiasi rapporto contrattuale per la prestazione con chicchessia, non richiede alcun adempimento previdenziale, non essendo inquadrabile l’offerta come compenso per l’attività.
Nel 2005 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 79 del 6 Aprile il Decreto Ministeriale 28 Febbraio 2005 con cui, per la prima volta, l’attività di spettacolo di strada viene inclusa nell’elenco di attrazioni e di intrattenimenti del cd. “Spettacolo Viaggiante”. In tal caso, l’attività artistica viene intrapresa come esercizio commerciale di piccola impresa viaggiante. La procedura prevede, ex art. 69 TULPS, la domanda, presso il Comune dove ha sede l’impresa richiedente, per il rilascio della licenza di “Spettacolo di Strada”. I presupposti riguardano attività “sul territorio nazionale senza l’impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature […] ovvero attraverso l’impiego di minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti“. In seguito al rilascio l’impresa provvederà da sé al versamento degli oneri previdenziali, in questo caso da effettuarsi all’INPS nei confronti dei soli propri “associati”. In caso invece di lavoratori dello spettacolo che figurino come “assunti” vigerà la ordinaria previdenza Enpals. Tuttavia il versamento previdenziale INPS richiesto nel caso (citiamo indicativamente un esempio a forfait su una fascia minimale di reddito di € 12.590 fino ad un reddito di € 36.959, pari al 17,19% al netto di eventuali deduzioni) è conveniente e affrontabile solamente entro certe soglie di fatturato, non ultimo a fronte di molte spese documentate da scaricare dall’imponibile.
Lo Spettacolo Viaggiante è soggetto all’IVA con aliquota spettacolo 10%, prevede la possibilità di un’immatricolazione speciale dei mezzi di trasporto, permette di poter richiedere spazi di suolo pubblico ai Comuni e infine di far pagare biglietti al pubblico dello spettacolo.
Da ultimo non si dimentichi che, a rigore, l’esecuzione di musica tenuta in uno spazio pubblico è appunto una pubblica esecuzione, quindi deve essere accompagnata dalla autorizzazione degli autori/editori dei brani musicali suonati necessaria per legge. Da richiedersi presso sportello SIAE qualora faccia parte del repertorio tutelato dalla SIAE, oppure direttamente dagli aventi diritto negli altri casi. Nell’ipotesi tipica del musicista che suoni in un luogo pubblico con offerta libera dal pubblico (“far cappello”), la SIAE rilascerà il permesso ma non dovrà essere compilato alcun programma musicale. Verrà invece versata dall’artista esecutore una cifra a titolo di compenso forfettario minimo per diritti d’autore, senza analitica distinzione dei brani suonati.
Discorso analogo nel caso in cui vengano suonate registrazioni (cd. “fonogrammi”), come ad es. capita a chi si faccia accompagnare da una base in playback. È logica, vista la pubblica esecuzione aggiuntiva dei fonogrammi, la necessità di autorizzazione anche da parte dei produttori fonografici delle incisioni. Autorizzazione che dovrà essere richiesta direttamente al singolo produttore, poiché anche nel caso in cui il produttore sia associato a società di gestione collettiva (come ad es. per gli associati ad SCF – Società Consortile Fonografici) tali società, ad oggi, non rilasciano licenze per questo tipo di utilizzazioni.
Volendo favorire lo sviluppo di tali attività, che peraltro rivestono anche un ruolo di grande attrazione turistica e diffusione culturale, non sarebbe male prevedere una semplificazione di tali molteplici autorizzazioni in una unica autorizzazione o licenza ad hoc o in un unico sportello convenzionato. In tale modo si regolarizzerebbe la diffusione dell’attività degli artisti di strada e dei musicisti, magari in spazi previsti dai Comuni, controllandole alla fonte e concedendole in piena legalità e sicurezza.
Si ringrazia per la gentile collaborazione la Federazione Nazionale Arte di Strada (FNAS) – info@fnas.org.