Non è raro imbattersi nella forma associativa quando guardiamo ad etichette discografiche, edizioni musicali e altri operatori del settore musicale. Motivi del successo della forma giuridica in parola sono la semplicità costitutiva ed organizzativa, i costi ed oneri amministrativi ridotti ed una disciplina fiscale molto favorevole. I vantaggi fiscali sono sostanzialmente riconducibili a due:
1) la detassazione delle quote associative, versate dagli iscritti;
2) la detassazione dei proventi dall’area di attività cd. “istituzionale”, quella cioè profusa esclusivamente a favore dei propri associati dell’associazione, come previsto dall’art. 148 del T.U.I.R. (cioè il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 per quanto riguarda le imposte dirette) e dall’art. 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633(per quanto riguarda l’iva);
Per poter fruire “a giusto titolo” del regime agevolato previsto dalla normativa, sarà necessario aver aggiornato il proprio statuto includendo esplicitamente i punti previsti dal predetto arti 148 Tuir e inviare (esclusivamente in modalità telematica, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato) un apposito modello (non ancora predisposto a cura degli uffici finanziari) contenenti dati e notizie di carattere fiscale. I requisiti di legge sono riconducibili a un atto costitutivo o statuto redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, comprensivi di alcune clausole specifiche, ricavabili ex art. 148 D.P.R. n. 917/86, ovvero:
a) il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione;
b) in caso di scioglimento, l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione dai simili scopi;
c) l’intrasmissibilità della quota associativa per atto fra vivi, con divieto di rivalutazione della stessa;
d) l’obbligo di redigere un rendiconto economico e finanziario annuale;
e) l’uniformità nell’ambito del rapporto e delle modalità associative, espressive di un’effettività del rapporto;
f) libera eleggibilità degli organi amministrativi, voto singolo per associato e sovranità dell’assemblea dei soci, criteri di ammissione ed esclusione dei soci, in sostanza il rispetto della democraticità del rapporto.
Con il Decreto Legge cd. Anti-crisi del 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, in Legge del 28 gennaio 2009, n. 2, il Governo ha previsto la citata comunicazione obbligatoria telematica, da parte di associazioni ed enti assimilati, all’Agenzia delle Entrate circa dati e notizie rilevanti a fini fiscali. Lo scopo di tali oneri informativi è naturalmente quello di evitare che la scelta della forma associativa possa prestarsi ad abusi: nella prassi molti sono i casi in cui viene sfruttata per ottenere benefici fiscali, a scapito dell’effettiva coincidenza tra limiti della forma associativa ed attività effettivamente svolta. Si pensi alla ripartizione di utili entro una associazione non riconosciuta, come detto non destinabili per legge ad uno scopo di lucro. Pertanto, il focus dei provvedimenti che stiamo illustrando è permettere alle associazioni di agire in uno stato di non commercialità ai fini fiscali (cioè di IRES e IVA) nella prestazione di servizi e vendita di beni ai propri iscritti, in attività di attuazione diretta degli scopi istituzionali, impedendo al contempo l’evasione fiscale.
A questo punto, facciamo ordine: secondo la legge del 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto n. 185/2008 alcune tipologie di organizzazioni sono esentate dall’adempimento comunicativo. Dunque, ai fini che qui ci interessano:
a) sono tenute agli obblighi di comunicazione le associazioni, riconosciute e non, circoli privati, Onlus, mentre ne sono esclusi enti non commerciali diversi dalle associazioni (ad es., fondazioni, comitati, organizzazioni di volontariato e pro-loco in casi determinati, ecc.);
b) la comunicazione dei dati fiscali andrà effettuata telematicamente, a mezzo di un modello di prossima approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate;
c) sempre l’Agenzia fornirà maggiori precisazioni (a breve) in merito al modello telematico da inviare, istruzioni e relativa tempistica di trasmissione.
Che cosa accadrà ai soggetti che non seguiranno le procedure previste dalle leggi menzionate? Semplice: non potendo invocare la favorevole disciplina fiscale, subiranno l’ordinario regime fiscale per le attività commerciali, privandosi dei benefici summenzionati.
I soggetti che invece procederanno alla comunicazione informativa predetta saranno oggetto di un vaglio da parte dell’ufficio finanziario, sulla cui base si potrà procedere ad accertamenti successivi. Di fatto si fornisce all’amministrazione uno strumento per poter concentrare i controlli solamente verso i potenziali elusori, migliorando l’efficienza ispettiva.
In seguito al citato decreto, poi convertito in legge, è stata emanata una circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 12 del 9 aprile 2009, con la quale l’Agenzia ha fornito alcuni precisazioni in merito al nuovo adempimento burocratico. Sottolineando innanzitutto le finalità informative delle procedure in parola, l’Agenzia ribadisce di voler garantire la correttezza tributaria degli enti in oggetto, monitorandone le attività.
I soggetti, come detto, sono tutti gli enti dell’associazionismo privato (riconosciuti o meno) non commerciali (quindi non aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali come previste all’art. 73 T.U.I.R.), se in possesso dei requisiti per i vantaggi fiscali summenzionati. Oltre alle associazioni in senso stretto, vi ritroviamo le Onlus, le organizzazioni di beneficenza e volontariato, indipendentemente dalla data di costituzione. Si esplicita che sono tenuti agli adempimenti tutti i soggetti associativi con autonomia tributaria, comprese le articolazioni territoriali o funzionali se autonome. Non mancano gli esonerati: le pro-loco che applicano il regime previsto dalla l. 398/91, alcuni enti sportivi dilettantistici, le organizzazioni di volontariato iscritte in registri regionali ex l. 266/91 se svolgono attività commerciali diverse da quelle prefissate con Decreto del Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995. Questi esonerati saranno tuttavia passibili di controlli da parte dell’ente finanziario.
L’Agenzia chiarisce nuovamente che oggetto dell’esenzione tributaria sono solamente le attività attuative degli scopi istituzionali, rese verso gli iscritti, associati o partecipanti dietro pagamento di quote o corrispettivi specifici, escludendovi dunque le attività prestate a terzi non soci (estrenei alle compagine associative). Le attività in parola possono essere di due tipi: riconducibili all’art. 2195 c.c. (attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa nonchè altre attività ausiliarie delle precedenti) oppure connotate da organizzazione, professionalità ed abitualità. Il carattere imprenditoriale non è escluso nemmeno per lo svolgimento di un affare singolo, se rientra nel contesto di rilevante entità economica e complessità delle operazioni.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate andrà effettuata telematicamente, direttamente o tramite intermediari abilitati (come commercialisti, ecc.) non appena il modello, le istruzioni e la scadenza saranno definiti e pubblicati sul sito internet degli uffici finanziari.
La circolare prosegue con alcune specificazioni circa le Onlus, esulando dall’ambito di trattazione del presente intervento.
In definitiva, possiamo schematizzare le novità salienti in questo modo:
Soggetti obbligati alla comunicazione di dati e notizie fiscali:
– tutte le forme di associazionismo privato (comprese Onlus, organizzazioni di beneficenza e volontariato, ecc.) che presentino i requisiti di legge per la detassazione
Soggetti esonerati dalla comunicazione di dati e notizie fiscali (ma aventi diritto alla detassazione):
– organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ex art. 6 l. 11 agosto 1991, n. 266, se non svolgono prevalentemente attività
– pro-loco che applicano la l. n. 398/91
– enti sportivi dilettantistici in casi determinati
Il dott. Giovanni Scoz (http://www.scoz.it) è dottore commercialista e fine conoscitore delle problematiche fiscali e previdenziali attinenti al settore musicale e artistico