In precedenza in questa rubrica siamo intervenuti in merito all’introduzione, da parte del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, di una nuova procedura amministrativa a carico di associazioni, circoli privati ed enti no profit in genere per ottenere gli sgravi fiscali previsti dalla legge per tali soggetti. Per i dettagli del provvedimento di legge rimandiamo, appunto al nostro precedente scritto in materia («Associazioni e disciplina fiscale: un aggiornamento sulle ultime novità di interesse anche del settore musicale»), di sicuro interesse per gli operatori del settore musicale, in cui le forme associative sono di diffuso impiego.
E’ di questi giorni invece l’adozione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del modello e delle relative istruzioni operative concernenti il questionario previsto obbligatoriamente dalla legge. Per riassumere brevemente i termini dell’innovazione: i soggetti prima citati potranno continuare a fruire degli sgravi fiscali dettati dalla legge solo qualora abbiano adempiuto le nuove procedure di tipo informativo. Lo scopo è quello di fornire agli enti competenti la documentazione che comprova l’effettività dell’attività, giustificando l’applicazione della disciplina tributaria di favore. Sarà poi onere degli uffici procedere ad indagini ulteriori, qualora ritenga insufficiente o ambiguo quanto dichiarato nel questionario.
Ebbene, è possibile ora scaricare dal sito dell’Agenzia il citato modello, unitamente alle istruzioni operative per il suo inoltro. Anzitutto il questionario deve essere trasmesso indipendentemente dalla data di costituzione e dalla modalità di costituzione dell’ente. Detto questo, quando inoltrare tale questionario? Entro il 30 ottobre per gli enti già esistenti al 29 novembre 2008, mentre per gli enti costituiti successivamente al 29 novembre citato la scadenza è di sessanta giorni dalla data di costituzione.
La comunicazione del questionario va inoltrata una tantum, dunque non va reinoltrata ogni anno, salvo non siano intervenute delle variazioni dei dati precedentemente comunicati (in tal caso, il modello aggiornato va sottoposto all’Agenzia entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione). Importante è notare che anche in caso di perdita dei requisiti da parte dell’ente, il modello va reinoltrato (sempre entro sessanta giorni dalla data della perdita).
La trasmissione del questionario è giustamente al passo con l’informatizzazione della pubblica amministrazione, prevedendo la sola modalità telematica. Volendo, è possibile ricorrere a un intermediario abilitato (come un consulente paghe, un commercialista, ecc.) che rilascerà al cliente apposita ricevuta di trasmissione agli uffici.
Il modello di cui stiamo discorrendo viene denominato, nel suo formato informatico disponibile sul sito dell’Agenzia, cd. «modello EAS». Le domande a cui dare risposta sono ben 38, tra cui possiamo trovare argomenti come: il settore di operatività e le attività esercitate; i contenuti statutari; l’affiliazione a federazioni territoriali; l’uso di messaggi pubblicitari per la diffusione della propria attività; i codici fiscali degli amministratori; gli estremi di registrazione dello statuto e dell’atto costitutivo presso l’ufficio del registro. Più nel dettaglio, molto importanti sono le domande concernenti la partecipazione effettiva degli associati alla vita dell’ente (come ad es. quelle riguardanti la convocazione dei soci, lo svolgimento dell’assemblea, i procedimenti elettivi, ecc.) oltre che della destinazione dell’attività, della natura dei beni e servizi forniti dall’ente. Il vero fulcro di tale indagine è, ovviamente, lo svolgimento di attività commerciali e l’impiego dei mezzi patrimoniali, di cui è fondamentale appurare che non siano esorbitino dalle facoltà riservate dalla legge alle forme associative, oltre che della presentazione di rendiconti e della specificazione delle modalità di reperimento dei fondi. Come detto, lo scopo è quello di fornire indizi per «allertare» gli enti controllori circa i soggetti privati che presumibilmente abusano dei vantaggi riservati dalla legge alla propria posizione soggettiva. Difatti, si noti che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che riceverà la comunicazione del questionario fornirà riscontro al mittente, specificando la soddisfazione quanto a completezza e chiarezza delle informazioni trasmesse, eventualmente – se ritenuto necessario – richiedendo integrazioni e specificazioni che aiutino a inquadrare la realtà operativa del soggetto. Si pensi, ad esempio, all’indagine necessaria per comprendere se le quote associative siano effettivamente tali e non si traducano – contro la legge – in corrispettivo per servizi resi, mutando di fatto l’attività in commerciale prevalente. Il successivo accertamento ispettivo scatterà per forza in occasione di dati incoerenti, contraddittori o manifestamente illeciti, subendo il mittente di conseguenza accertamenti a tutto tondo: interrogazioni, ricerche in registri territoriali, informazioni commerciali, ecc., per arrivare a un accertamento definitivo della realtà effettiva.
Come si evince da quanto detto, la redazione del questionario dovrà essere effettuata con la massima cura e precisione, proprio per evitare di dare elementi agli enti accertatori utili per far iniziare accertamenti ispettivi. Anche alla presenza di un’attività perfettamente lecita, la semplice imperizia nella compilazione del modello EAS si rivela fondamentale per evitare accertamenti che, pur in seguito smentiti, possono rivelarsi impegnativi e fastidiosi, soprattutto se si sanno privi di fondamento effettivo. Nulla di più consigliabile, dunque, che consultare un professionista del settore quale un commercialista, magari specializzato nel settore spettacolistico. La redazione e/o consultazione potrà essere sorvegliata o anche compiuta direttamente proprio dal professionista consultato.
Il dott. Giovanni Scoz (http://www.scoz.it) è dottore commercialista e fine conoscitore delle problematiche fiscali e previdenziali attinenti al settore musicale e artistico