Con circolare n. 13 del 15 ottobre 2010 l’Enpals ha recepito il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 aprile 2010, da noi già trattato nel precedente intervento in questa rubrica. Pensiamo di fare cosa gradita, visto il contenuto quasi completamente di mera replica del decreto ministeriale, esporre le applicazioni illustrate dall’Enpals, lasciando alla rilettura del nostro precedente contributo gli approfondimenti di merito. Ci limiteremo a evidenziare alcuni silenzi della circolare che lasciano perplessi circa il profilo applicativo, pur già menzionati per esteso nel nostro precedente intervento.
Come anticipato, con il detto decreto il Ministero era tornato sui suoi passi, essenzialmente aggiornando la tabella convenzionale che era stata introdotta proprio dal Ministero per la prima volta con il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2003. Da parte ministeriale si è deciso di continuare a derogare al normale calcolo contributivo a percentuale (33% dell’imponibile) per imporre il rispetto di una tabella contributiva fissa, strutturata a scaglioni progressivi a seconda del numero di copie vendute dei supporti registrati.
Un quesito importante che si presenta nella prassi è il seguente: chi può iscriversi in Enpals per figurare come «impresa» ai sensi dell’Enpals e pertanto regolarizzare i contributi dovuti per prestazioni in sala di incisione? Il produttore fonografico (come inteso dall’art. 78 l. 22 aprile 1941, n. 633 lo è chi «assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni») è il soggetto inderogabilmente obbligato, come precisato dalle norme amministrative, in quanto committente della registrazione. Però non sempre tale soggetto ha una configurazione giuridica professionale: pensiamo alle autoproduzioni, ad esempio, ove artista e produttore coincidono nell’ambito di produzioni a volte fatte in casa. Per questi soggetti si presenta un ostacolo: l’Enpals ammette l’iscrizione come «imprese» solamente di persone giuridiche (associazioni, cooperative, società) oppure di soggetti iscritti alla Camera di Commercio, dunque che siano perlomeno imprese individuali. Diversamente, non si potranno regolarizzare i contributi in alcun modo, con evidente disparità di trattamento. Non sarà permesso nemmeno agli artisti stessi, nella qualità di lavoratori autonomi esercenti attività musicali, regolarizzare da sè la propria prestazione in studio: circolare e decreto sono perentori in proposito.
Se il master prodotto è stato venduto dal produttore originario a terzi (cd. cessione di master), l’acquirente sarà tenuto ai versamenti dei soli contributi eventualmente dovuti a conguaglio, se maturati. In caso di semplice licenza di master, d’altro canto, ogni obbligo contributivo resterà in capo al produttore licenziante, considerato che la proprietà dello stesso rimane immutata.
Una volta chiarito chi sia tenuto ai versamenti, passiamo ai soggetti da regolarizzare, cioè ai musicisti in quanto lavoratori dello spettacolo: sono dovuti loro i contributi ex decreto relativi alle prestazioni in qualità di interpreti principali, non dunque per coloro che rivestono una funzione di mero supporto. Pare che la corretta interpretazione di tali termini, di per sé incerti, sia da ricondurre alla distinzione tra artisti primari ex art. 82 l. 22 aprile 1941, n. 633 e turnisti, essendo i primi oggetto, in genere, di compenso discografico a royalty (ovvero percepiscono un compenso a percentuale sulle vendite del fonogramma, in armonia con la tabella prevista nel decreto) mentre i secondi sono di solito liquidati a forfait al momento della registrazione, non percependo royalty. Per tutti coloro che risultano esclusi dall’applicazione del decreto, si badi che non si potrà omettere il contributo previdenziale, bensì si applicherà l’ordinario contributo percentuale al 33% dell’imponibile (di cui 1/3 a carico del lavoratore, 2/3 a carico del datore di lavoro o committente). Paradossalmente, solo in tale ipotesi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali potranno versare da sé i propri contributi.
La contribuzione ai sensi della tabella convenzionale è certamente esclusa qualora:
a) si tratti della realizzazione di fonogrammi da riprodurre su supporti fonografici, sempre se destinati a scopi diversi dalla commercializzazione;
b) il supporto realizzato viene distribuito gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato (ex art.1, comma 1. D.P.C.M. 21 dicembre 2001);
c) sia applicabile un contratto collettivo nazionale di settore al rapporto di lavoro in oggetto (a oggi non ne risulta l’esistenza).
In tali casi si dovranno applicare i criteri previdenziali ordinari (calcolo al 33% dell’imponibile) anziché la tabella convenzionale dettata dal decreto.
In riferimento al piano strettamente pensionistico, si badi che i contributi sono dovuti per ogni singola traccia incisa in fonogramma, a cui corrisponde tassativamente e inderogabilmente una giornata ai fini contributivi e di calcolo della pensione.
La tabella convenzionale, applicabile dal 1° gennaio 2010, è la seguente:
Fascia 1: Num. Supporti fonografici venduti da 0 a <6.000 – Compenso convenzionale per brano Euro 43,55 – Contribuzione sociale sul compenso (33%) Euro 14,37
Fascia 2: Num. Supporti fonografici venduti da 6.001 a <20.000 – Compenso convenzionale per brano Euro 188,73 – Contribuzione sociale sul compenso (33%) Euro 62,28
Fascia 3: Num. Supporti fonografici venduti da 20.001 a <60.000 – Compenso convenzionale per brano Euro 580,72 – Contribuzione sociale sul compenso (33%) Euro 191,64
Fascia 4: Num. Supporti fonografici venduti da 60.001 a <200.000 – Compenso convenzionale per brano Euro 1.887,34 – Contribuzione sociale sul compenso (33%) Euro 622,82
Fascia 5: Num. Supporti fonografici venduti <200.000 – Compenso convenzionale per brano Euro 3.629,50 – Contribuzione sociale sul compenso (33%) Euro 1.197,74.
Il versamento dei contributi corrisponderà sempre a quanto dovuto per la prima fascia in tabella, non potendosi quantificare una vendita appena iniziata. L’importo è di 14,37 euro a fonogramma per ogni artista primario. A seguito della rendicontazione SIAE in merito alle vendite (così recita il decreto ministeriale) si provvederà, se necessario, al conguaglio dei contributi dovuti secondo la tabella.
Il momento di competenza per il versamento dei contributi corrisponde alla pubblicazione del fonogramma destinato alla commercializzazione, ergo si dovrà provvedere entro il 16 del mese successivo a tale data.
La circolare Enpals menziona il fatto che i rendiconti SIAE hanno cadenza semestrale, onde per cui i versamenti andrebbero effettuati entro il 16 settembre ed entro il 16 marzo di ogni anno. Questo corrisponderà al vero solamente in presenza di contratto del tipo «generali industria» tra produttore fonografico e SIAE, data la necessità di calcolare i diritti d’autore dovuti in base al venduto, non allo stampato. Tale tipologia di conteggi riguarda la minoranza dei casi, appannaggio delle majors discografiche. Oltretutto chiariamo che i rendiconti anzidetti non potranno essere quelli inviati dalla SIAE ai propri autori, poiché tale rapporto non prevede la conoscenza degli stessi rendiconti a favore del produttore fonografico.
Se il produttore fonografico ha stipulato con la SIAE, invece, regolare licenza tramite modello DRM2 di stampa dei supporti, i contributi saranno versati entro il 16 del mese successivo al momento della pubblicazione dei supporti, calcolati sul numero di copie stampate. Questo sarà l’unico rapporto intercorrente tra il produttore fonografico e la SIAE. I documenti relativi ai compensi in diritti d’autore calcolati in base alle copie stampate, infatti, saranno gli unici in possesso del produttore a scopo documentale. Qualora il citato produttore fonografico provveda a stampare ulteriori copie, possiamo ipotizzare che sia tenuto a conguagliare i contributi versati alla prima stampa? Se sì, si dovranno sommare le precedenti stampe alla successive copie stampate ai fini di computo? Su tale punto gioverebbero delucidazioni sia ministeriali che da parte dell’Enpals.
Si rammenti che l’eventuale conguaglio maturato è dovuto solo entro due anni (cioè il quarto semestre di rendicontazione) decorrenti dalla pubblicazione. La circolare precisa che tale limite biennale di calcolo si adotterà anche per i fonogrammi pubblicati prima del 1° gennaio 2010, data di decorrenza (retroattiva) del decreto ministeriale, però adoperando le precedenti fasce tabellari di conguaglio del D.M. 29 dicembre 2003. Invece, per i fonogrammi pubblicati dopo il 1° gennaio 2010 si utilizzerà la nuova tabella del 2010.
Il parametro di contribuzione legato al rendiconto vendite SIAE lascia perplessi per un altro decisivo e attualissimo motivo: come procedere in caso di sfruttamento in digitale dei fonogrammi? Il messaggio Enpals n. 6 del 2008, relativo al precedente D.M. del 2003 prescriveva – in maniera discutibile – ai «supporti» come intesi dalla circolare fossero equiparati anche i formati digitali, messi a disposizione del pubblico tramite reti elettroniche, dunque si dovranno adottare i rendiconti SIAE per tali sfruttamenti come base di calcolo?
Effettuati i calcoli riguardo ai contributi dovuti, il produttore fonografico dovrà versarli tramite un comune modello F24. La circolare Enpals specifica nel dettaglio come compilarlo.
La circolare si dilunga in seguito su alcune particolarità in sede di compilazione della modulistica di regolarizzazione dei contributi, di cui segnaliamo le più rilevanti:
– nel campo «codice categoria attività d’impresa» presente nella pagina individuale dell’impresa sul sito Enpals, dovrà essere indicato il codice «212», corrispondente alla categoria di attività «Edizione musicale, incisione colonne di repertorio ed incisione dischi. Categoria interpreti principali»; l’impresa – qualora non vi abbia già provveduto – deve quindi effettuare anche l’iscrizione in Enpals dell’attività di impresa anzidetta, indicando la data presunta di inizio di tale attività;
– il produttore è tenuto a denunciare, per ogni singolo mese di attività soggetta agli obblighi contributivi di legge, le somme dovute trasmettendo online all’Enpals la denuncia contributiva mensile unificata entro il 25 del mese successivo a quello di competenza;
– in tale denuncia mensile si dovrà indicare anche l’ISRC (International Standard Recording Code – codice standard di registrazione internazionale) assegnato al singolo fonogramma (per ottenere il codice, gratuitamente, è competente per l’Italia la Fimi – in merito rimandiamo alla lettura dei nostri precedenti contributi in questa rubrica);
– poichè a ogni giornata convenzionale della prestazione, come detto, corrisponde una giornata lavorativa, la data di inizio e la data di fine della prestazione coincideranno.
Da ultimo la circolare introduce un’innovazione importante rispetto al decreto: in considerazione dell’efficacia retroattiva al 1° gennaio 2010 del decreto di cui si tratta, la contribuzione sul compenso convenzionale per brano versata indebitamente in precedenza, nel periodo di competenza a partire da gennaio 2010 fino alla data di pubblicazione della circolare in parola, sarà oggetto di appositi rimborsi da parte dell’Enpals; viceversa per gli eventuali contributi non versati nel periodo appena detto, l’ammontare delle somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili, sarà ridotto alla misura degli interessi legali vigente alla data della regolarizzazione. Le imprese dovranno provvedere a contattare gli Uffici territoriali dell’Ente che forniranno assistenza nell’espletamento delle predette operazioni di regolarizzazione o di rimborso.