Esposto brevemente il principale contenuto della nuova circolare Enpals n. 5 del 2008 nel
precedente articolo di questa rubrica, senza alcuna pretesa di esaustività , pare ora il caso di proporre alcune riflessioni sui risvolti applicativi della stessa, stante il carattere ambiguo o poco chiaro di alcuni punti di una circolare che come si e’ visto risulta ben piu’ di un semplice atto di aggiornamento amministrativo.
I dubbi e le incertezze, come e’ naturale in sede di prima lettura ed applicazione di una circolare cosi’ innovativa, non mancano e si procederà ad esporle anche in modo che potrà risultare poco organico, ma il cui scopo e’ incentivare un dibattito sulla medesima:
1) ai fini della data della scadenza di versamento dei contributi per le prestazioni in studio effettuate dai cantanti, si considera non la data in cui e’ avvenuta l’incisione, ma, per comodità di versamento, quella in cui e’ avvenuta la “masterizzazione”, intendendosi, con tale termine, il momento finale di produzione del supporto fonografico, ossia il momento in cui risulta ultimata l’attività d’incisione”. Tecnicamente la masterizzazione e’ il processo di ottimizzazione tecnica del missaggio definitivo di uno o piu’ brani, sia per quanto concerne la dinamica sonora che l’equalizzazione, che precede la duplicazione industriale del prodotto discografico. Riteniamo che a tale termine faccia riferimento la circolare: tuttavia, in assenza di tale procedimento (affatto obbligatorio, seppur consigliabile), dovremmo piu’ probabilmente intendere come il momento finale di produzione del supporto fonografico la realizzazione del prodotto uscente dal missaggio definitivo (senza mastering), piuttosto che il giorno dell’ultima sessione di incisione (antecedente alla fase di missaggio);
2) parlare di “retribuzioni convenzionali” significa stabilire per decreto (il citato – nel precedente articolo di questa rubrica – D.M. del 29 dicembre 2003) una contribuzione previdenziale, in quanto convenzionale, inderogabile e fissa, cosi’ come il tempo stimato di realizzazione del singolo fonogramma in tre ore. Sicuramente questa scelta permette di ridurre il contenzioso nonche’ le questioni probatorie, interpretative e dunque applicative, tuttavia non puo’ dirsi del tutto rispettosa del possibile e non infrequente maggior tempo che risulti necessario per terminare la prestazione di registrazione (molto spesso ben piu’ di tre ore…), oltre che del diverso compenso (maggior o minore) pattuibile per la sessione in studio. Siccome stiamo trattando la sola categoria dei cantanti, i tempi convenzionali potrebbero intendersi come piu’ equi se riferiti alla registrazione delle sole tracce che li riguardino, tempi piu’ ridotti rispetto al complesso di tutte le altre sessioni separate e necessarie per gli altri strumenti, tuttavia nessuna indicazione nella circolare o altrove conferma questa suggestione;
3) la base di calcolo dei contributi dovuti all’Enpals e’ calcolata “in relazione al numero dei supporti fonografici venduti”, nella misura risultante dalla tabella allegata in circolare (la prima soglia prevista e’ di 30.000 copie). Il carico previdenziale risulta parametrato su di un criterio quantitativo di vendita, allo scopo evidente di fornire un indice paragonabile al pubblico presente agli spettacoli dal vivo. Ciononostante in tale ultima ipotesi non si e’ mai fatta una distinzione basata sull’affluenza agli spettacoli: risulta curioso che per la musica registrata si effettui un discrimine basato sul successo di vendite dei fonogrammi come parametro proporzionale;
4) i parametri di soglia in ogni caso ci paiono datati: stando a Musica e Dischi (n. 714 di gennaio 2008) che ha riportato i dati di vendita forniti dalle principali case distributrici, nell’anno 2007 solo Vasco Rossi ha venduto piu’ di 30.000 copie di un singolo, solo 30 album hanno superato le 100.000 copie vendute (in ogni caso ben pochi hanno raggiunto o superato le 30.000), mentre i download legalmente effettuati in Internet solo per 20 artisti hanno toccato o superato il numero di 30.000. La prima soglia di 30.000 supporti venduti rappresenta, allo stato attuale del music business italiano, un traguardo riservato a pochissimi, vanificando di fatto l’applicabilità degli altri parametri. A voler impiegare un criterio proporzionale come quello del D.M. del 2003, un aggiornamento numerico delle varie fasce che tenga conto dei dati di vendita attuali testimonianza di un calo di vendita dei supporti sempre piu’ deciso – sarebbe imperativo. Si noti in ogni caso che il dato di vendita da considerare e’ riferito a ciascun brano;
5) cio’ detto, il criterio quantitativo basato sulle vendite risulta poco comprensibile per un ulteriore motivo: l’artista interprete ed esecutore consegue, dalla pubblicazione e dallo sfruttamento delle registrazioni effettuate, già le royalty sulle vendite e su ogni altro sfruttamento del fonogramma, come pattuiti contrattualmente con il produttore e che sono la remunerazione per il successo (o meno) ottenuto sul mercato. Considerando cio’, non risulta un motivo plausibile per collegare il medesimo successo (o insuccesso) di vendite con i versamenti previdenziali, che invece non rappresentano un premio per l’artista dalle molte vendite, bensi’ la copertura assicurativa dell’artista, dovutagli per l’attività lavorativa prestata. Associando la previdenza ai dati di vendita dei supporti un probabile, negativo effetto potrà essere la diminuzione di quanto precedentemente concesso in termini di royalty all’artista da parte del produttore, il quale ultimo cercherà di recuperare quelli che dal suo punto di vista saranno dei costi aggiunti notevoli, soprattutto posto che non saranno una tantum bensi’ si protrarranno nel tempo secondo l’andamento delle vendite. Oppure, come malauguratamente spesso accade nella prassi, si procederà a nuove forme di prevaricazione a danno dei musicisti;
6) viene stabilito che con la pubblicazione del fonogramma sorge l’obbligo di effettuare eventuali conguagli, per tutti gli anni futuri in cui si registreranno vendite, secondo i dati di vendita forniti dalla S.I.A.E. al produttore. Il risultato e’ quello di estendere l’obbligo contributivo per l’intero arco temporale necessario all’artista per andare in pensione. D’altro canto rammentiamo che non sempre la S.I.A.E. fornisce i dati di vendita al produttore, provvedendovi solo su accordo con il produttore stesso se ha stipulato contratti – detti dalla S.I.A.E. – “generali industria”, mentre in caso di contratti “opera per opera” (ovvero per singolo fonogramma) i dati si fermano al numero di copie stampate; l’unico dato certo e sicuro che la S.I.A.E. puo’ sempre fornire e’ appunto quello dei supporti stampati, dato che corrispondono al numero di supporti per cui si richiesta l’apposizione del bollino anticontraffazione obbligatorio per legge. Tra l’altro si ricorda come tali dati siano riferiti principalmente al territorio italiano e non invece ad esempio a supporti stampati e venduti all’estero, che comunque rientrerebbero nelle vendite da considerare. Inversamente al discorso accennato al punto precedente, la S.I.A.E. puo’ invece stabilire con accuratezza i numeri di download effettuati relativamente ai fonogrammi online, almeno da siti italiani, visto l’obbligo per i licenziatari di siti Internet di tenere e comunicare un report analitico degli utilizzi delle opere, tutelate dalla S.I.A.E., sul proprio sito tutto cio’ pero’ e’ inutile, visto il limite dei “supporti” fisicamente intesi come base di calcolo. La domanda che viene spontaneo porsi e’ quella di come ovviare alla mancanza di dati forniti dalla S.I.A.E.: sarà considerato equivalente un rendiconto del produttore? E’ lecito dubitarne: la scelta di riferirsi alla S.I.A.E. pare giustificarsi con la sua terzietà rispetto al produttore, terzietà del tutto assente dalla rendicontazione approntata dal produttore medesimo. La soluzione al dilemma dovrebbe essere fornita, di volta in volta, informandosi presso il Contact Center dell’Enpals (tel. 800-462693), fino a nuove delucidazioni fornite dall’Enpals o altri enti/istituzioni competenti;
7) tenere memoria nel tempo delle vendite al fine di aggiornare il dovuto in previdenza per i cantanti, con vari conguagli, comunicazioni, ecc., rappresenterà certamente un adempimento amministrativo gravoso per i produttori, con un aumento di costi e procedure che potranno risultare persino disincentivanti al rispetto di quanto stabilito. Un risultato paradossale, che ci auguriamo non accada, in contrasto con gli obiettivi di questa previsione contributiva. Tanto piu’ tale onere amministrativo sarà particolarmente pesante per le piccole etichette e le autoproduzioni, le quali si ritroveranno a dover superare il proprio carattere episodico o comunque marginale con un’organizzazione al passo dei nuovi obblighi. Ancor di piu’ se si considera che la mancata corresponsione dei contributi previdenziali da parte del produttore fonografico potrebbe addirittura essere invocata dal cantante quale inadempimento contrattuale, essendo oltre che un obbligo imposto da decreto ministeriale (atto amministrativo ma privo di forza di legge) nel contempo una obbligazione tipica dei contratti di produzione discografica. Si dovrebbero pertanto favorire forme amministrative che semplificano la burocrazia, non invece che ne creino di ulteriore;
8) sempre relativamente ai piccoli produttori ed alle autoproduzioni, in molti casi ci si ritroverà di fronte a dei privati, con problemi ispettivi e di verifica da parte dell’Enpals facilmente immaginabili, svolgendosi l’attività degli ispettori di norma solo nei locali dove avvengono concerti. Tanto piu’ che all’art. 13 della l. 689/81, dove sono indicati gli atti di accertamento possibili, sono previste solo “ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora”;
9) con la sempre maggiore diffusione della musica online, in particolare grazie ai negozi e distributori digitali che consentono download rispettosi della legge (come ad es. iTunes o il recente Downlovers), fare riferimento esclusivamente ai “supporti” venduti come parametro per determinare il quantum dovuto in previdenza appare anacronistico e già antiquato, specie se consideriamo come molti artisti oggi preferiscano una distribuzione soprattutto telematica. Sebbene manchi una definizione legislativa di “supporti”, l’interpretazione tradizionale giuridicamente data del termine e’ ristretta all’ambito fisico anzidetto (si pensi ad es. agli artt. 61 e seguenti della L. 633/1941) ma non si puo’ escludere che tale interpretazione sia quella corretta per applicare la circolare in parola. Sarebbe utile in proposito un intervento chiarificatore ad opera del Ministero del Lavoro, cioe’ dell’organo che emano’ il D.M. nel 2003 usando il termine “supporti”;
10) la scelta di sottoporre i soli cantanti all’obbligatorietà contributiva per le prestazioni di studio lascia perplessi: si riconosce implicitamente come degna di tutela solamente una categoria di musicisti, per quanto importante. E’ vero che in base all’interpretazione maggioritaria della normativa italiana sui diritti connessi i cantanti, perlomeno nella musica leggera, risultano essere gli artisti che ricoprono generalmente un ruolo di “notevole importanza artistica” (come recita l’art. 82 della l. 633/41), ma una cosa sono i diritti attribuiti agli artisti dalla legge del diritto d’autore del ’41, altra cosa la copertura previdenziale che all’art. 3 del DLCPS n. 708/47 include altri soggetti oltre i cantanti, strumentisti inclusi. Tanto piu’ che la circolare n. 5 invoca tra gli altri soggetti i coristi, i quali possono ben risultare comprimari di non notevole importanza artistica e niente piu’, al pari degli altri strumentisti che partecipano alla registrazione. Va sottolineato che il cantante, in alcuni generi musicali come ad es. certa musica elettronica, risulta contribuire spesso alla pari (o anche in misura inferiore) degli altri strumentisti, mancando una giustificazione a quello che di fatto risuona come un privilegio;
11) pensando ai musicisti ed al cantante coinvolti in una registrazione fonografica, risulta una disparità ulteriore: nel settore della musica leggera di norma il cantante, salvo non partecipi come semplice corista, non viene retribuito direttamente per la registrazione in quanto il gruppo musicale prodotto percepisce già le royalty come compenso per il lavoro svolto. Diversamente gli altri musicisti coinvolti (i cd. “turnisti”) sono normalmente retribuiti. Non sarebbe piu’ giusto dunque attribuire, alla luce del lavoro svolto e della retribuzione percepita, un obbligo contributivo anche a carico di questi musicisti (anch’essi previsti dall’art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947)? Non determinano tra l’altro anch’essi forse il successo di un fonogramma? Si tenga conto che nella prassi – ingiustamente – i compensi dei turnisti vengono liquidati non in regola, alimentando il lavoro nero nel settore;
12) in linea con quanto appena argomentato, non si ravvisa un motivo plausibile per la mancata inclusione nelle categorie obbligate alla contribuzione dei tecnici addetti alle attività ausiliarie alla registrazione in studio, i quali contribuiscono alla realizzazione del prodotto di carattere artistico in misura sicuramente cosi’ apprezzabile per potersi dire meritevoli della tutela previdenziale (cosi’ aveva altresi’ argomentato la Cass. nella sentenza n. 12824/2002 citata nel precedente articolo di questa rubrica). Un’esclusione che dimentica come le categorie dei tecnici preposti alla realizzazione degli spettacoli artistici figurino nella lista di lavoratori obbligatoriamente iscritti e sottoposti all’Enpals (v. art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947): ad es. al punto 11 del citato art. 3 troviamo i tecnici del suono, il cui apporto alla realizzazione del fonogramma non e’ certo marginale, bensi’ decisivo per il risultato finale;
13) leggendo la tabella approntata dal Ministero del Lavoro nel 2003 apprendiamo di una paga base oraria di € 43,00 e di una contribuzione previdenziale convenzionale fissa ma calcolata sul 32,70% delle cifre convenzionali (un fisso imposto, per dirla piu’ semplicemente). Ebbene, siccome il minimo giornaliero risulta (per il 2008, v. circolare Enpals n. 3 del 2008) stabilito nella misura di € 42,14 (da considerarsi forse come equiparabile alla “paga base oraria”? Nessuna indicazione in proposito nella circolare), mentre la contribuzione previdenziale risulta oggi al 33%, viene da chiedersi se tali valori siano ancora da aggiornare, oppure se il carattere “convenzionale” prevalga su tutto ed imponga tali cifre sempre e comunque. In attesa di ulteriori pronunce dell’ente e’ necessario fare riferimento a quanto riportato testualmente nella circolare n. 5 e nella tabella allegata, ovvero ai valori del 2003;
14) constatiamo come il D.M. del 2003 prevedeva, all’art. 2 comma 1, che “dopo un biennio di applicazione, si procederà alla verifica dell’attuazione del presente decreto e all’adeguamento delle retribuzioni fissate nella unita tabella” nonche’ al comma 2 che “l’adeguamento delle retribuzioni convenzionali sarà successivamente effettuato a scadenze triennali”. Ebbene, non si ha notizia di adeguamenti successivi al 2003. Riguardo alle verifiche, se effettuate, non hanno dato evidentemente nuovi frutti, visto che i dati sono stati pedissequamente riprodotti nella circolare Enpals n. 5. Alla luce anche di quanto ribadito e’ dubbio se l’immutabilità di questi valori sia davvero imputabile ad un’aggiornata verifica della situazione di fatto;
15) la previsione di codici di qualifica anche per gli artisti lirici e vocalisti attesta la volontà di applicare la circolare a tutti i cantanti, indipendentemente dal genere praticato, risvolto davvero in linea con gli scopi previdenziali dell’ente. Tanto piu’ se si considera che il potere attribuito al Ministero del Lavoro di proposta integrativa delle categorie di cui al citato art. 3, comma 2 del DLCPS n. 708 del 1947, sarebbe da intendersi sempre in una ratio puramente estensiva delle categorie di legge: maggiore protezione previdenziale per gli operatori del settore;
16) restando all’art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947, punto 23-bis, troviamo la categoria del lavoratore autonomo esercente attività musicale: anch’egli avrebbe pieno diritto alla contribuzione, ai sensi di quanto giusto illustrato, al pari dei cantanti, qualora avesse prestato la sua attività in sede di registrazione. In merito va segnalato che l’applicazione sarebbe differente, visto che il lavoratore stesso dovrebbe versare autonomamente i propri contributi: ci risulta raro tuttavia che i session musician che lavorano in studio di registrazione sappiano quante copie vendono i dischi nei quali hanno suonato;
17) la circolare n. 5 prescrive l’inserimento dei codici di qualifica dei cantanti che prestano la loro voce in sala d’incisione, nonche’ l’inserimento dei dati relativi al datore di lavoro: che accade qualora il datore di lavoro sia il cantante medesimo, quando si verifichi il caso di un lavoratore autonomo esercente attività musicale, tenuto a versare da se’ i propri contributi previdenziali? Il cantante indicherà i codici di qualifica anzidetti nei campi del lavoratore, mentre indicherà il proprio status di lavoratore autonomo nei campi relativi al datore. Sarà dunque gravoso onere del cantante stesso comunicare i dati di vendita dei supporti all’Enpals, comprese le variazioni che comportino conguagli per mutamento di fascia, aspetto ancor piu’ oneroso nel caso in cui il lavoratore non sia l’effettivo soggetto che commercializza il fonogramma, magari concesso in licenza ad una etichetta discografica: dovrà tenere rapporti costanti con il licenziatario per aggiornare e comunicare i dati anzidetti, rapporti che com’e’ facile intuire non faranno che complicare la gestione di un corretto rapporto previdenziale;
18) nulla viene detto nella circolare n. 5 in riferimento al caso in cui la prestazione del cantante avvenga a titolo gratuito, anche perche’ magari già retribuita con royalty sulla vendita del fonogramma o sulle utilizzazioni dello stesso. In mancanza di ulteriori indicazioni, sarà da applicarsi la normale procedura già adottata in casi simili per le prestazioni dal vivo, con un’autocertificazione del lavoratore che afferma la gratuità del lavoro svolto. E’ dubbio se il carattere di gratuità debba comunque essere comunicato all’Enpals al momento della prestazione (come capita per la richiesta d’agibilità a titolo gratuito) oppure se semplicemente basti compilare l’autocertificazione da tenere da parte e da esibire in caso di un eventuale accertamento. La mancanza di una procedura specifica, al momento, porta a propendere per la seconda ipotesi;
19) nella prassi del settore musicale non e’ infrequente la cessione del master e di tutti i diritti ad esso collegati a terzi. In tal caso pero’ continuerà a gravare sul produttore/datore di lavoro originario l’obbligo di versamenti previdenziali e conguagli, sulla base di dati che il produttore dovrà richiedere ai terzi, con un aggravio di oneri, come già detto, particolarmente gravosi;
20) nulla viene infine detto per l’ipotesi in cui il fonogramma venga pubblicato (pubblicare in termini di diritto d’autore significa rendere genericamente noto al pubblico) ma non generi supporti venduti, come puo’ accadere per esempio nei casi di utilizzazioni online (messa a disposizione al pubblico, per esempio su Myspace), abbinamento ad immagini in movimento (utilizzo in spot pubblicitari), comunicazione al pubblico (passaggi radiofonici), distribuzioni a scopo promozionale ed a titolo gratuito del supporto realizzato. Ebbene, nel silenzio della circolare notiamo che pero’ il raggio di vendite della prima fascia prevista dal Ministero vada da “0 a 30.000” supporti fonografici venduti. Dunque se la prestazione del cantante e’ stata retribuita scatta comunque l’obbligo di contribuzione previdenziale, che nel caso di distribuzione gratuita dei supporti ricadrà in prima fascia in quanto vendita pari a zero, con il relativo onere contributivo di € 84,00.
In definitiva il bilancio riguardo a quest’ultima circolare e’ solo in parte positivo, ovvero in quella parte che mira a far riconoscere al lavoratore dello spettacolo il versamento della previdenza anche per le attività di studio di registrazione, finora oggetto di numerose contestazioni. Attendiamo, oltre a nuove circolari integrative ed esplicative, soprattutto un intervento in sede legislativa o perlomeno ministeriale che possa armonizzare queste estensioni, oltre che alla normativa vigente, anche a nuove categorie lavorative ugualmente meritevoli. La strada intrapresa fa ben sperare, ponendosi come un segnale di interesse a smuovere l’attuale situazione: una strada comunque ancora lunga e affatto semplice, come le numerosi osservazioni testimoniano.