In questa rubrica abbiamo perlopiù trattato di Enpals riferendoci alla cd. contribuzione obbligatoria effettiva, cioè all’ipotesi di base in cui il lavoratore compie attività lavorativa per un certo numero di giornate, onde per cui gli viene riconosciuta la contribuzione previdenziale (al 33% della retribuzione imponibile, di cui un terzo a carico del lavoratore e il restante a carico del committente/datore di lavoro) relativa a tali giornate. Onde per cui a favore del lavoratore si sommano i vari periodi contributivi versati, relativi alla sua posizione assicurativa, così da costituirne l’anzianità contributiva, fino al raggiungimento dei requisiti di legge richiesti per domandare la pensione.
Nondimeno è possibile maturare anzianità contributiva tramite diversi altri tipi di contribuzione che possiamo esaminare, in breve, punto per punto. Riteniamo particolarmente utile tale disamina, posto che diversi lavoratori potrebbero ritrovare nella propria esperienza alcune di queste situazioni, così da poter documentare e domandare per tempo i riconoscimenti cui eventualmente abbiano diritto.
I) I contributi figurativi. La contribuzione figurativa risponde all’eventualità in cui il lavoratore non possa svolgere la propria attività lavorativa (quindi si verifica un’interruzione o una riduzione del lavoro) per svariati motivi (ad es. causa malattia), ragione per cui si computano nella posizione assicurativa giornate lavorative, nonostante non vi sia stata effettivamente alcuna prestazione lavorativa. I casi ammessi sono previsti rigorosamente dalla legge, per evitare abusi e far sì che venga rispettato il più possibile il principio di contribuzione obbligatoria effettiva. Tranne che in alcuni casi, l’accredito della contribuzione figurativa necessita della domanda del lavoratore assicurato, il quale può presentarla anche in sede di domanda di pensione, oltre che della documentazione di supporto che comprova il caso di legge.
L’elenco dei casi attualmente in vigore è il seguente:
a) servizio militare: sono riconoscibili il servizio militare, obbligatorio o volontario, prestato nelle Forze Armate Italiane (non di carriera), il servizio civile prestato in alternativa a quello militare, il servizio prestato nella Croce Rossa Italiana, il servizio prestato nel Corpo dei Vigili del fuoco come vigile del fuoco ausiliario; non sono ammessi i periodi corrispondenti a iscrizione ad un’altra forma previdenziale (come quelli dei militari di carriera), i periodi di licenza per motivi personali, i periodi di assenza per diserzione, i periodi di detenzione;
b) persecuzione politica e razziale: è ammesso per attività politica antifascista o per condizione razziale, come subiti dai cittadini italiani durante il regime fascista o l’occupazione tedesca; è necessario presentare la copia della deliberazione della Commissione perseguitati politici, antifascisti e razziali;
c) disoccupazione: in virtù della convenzione Inps-Enpals (di cui diremo più innanzi), il periodo di contribuzione figurativa è quello in cui l’assicurato percepisce l’indennità di disoccupazione (che viene corrisposta esclusivamente dall’Inps, non dall’Enpals) e viene automaticamente accreditato dall’Enpals nella posizione assicurativa del lavoratore;
d) gravidanza e puerperio, congedi di maternità e parentali: previsti dal Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, sono ammessi solo in caso di:
1) congedo di maternità, ovvero di astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di cinque mesi (due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo il parto ovvero, su richiesta della lavoratrice, un mese prima e quattro mesi dopo); dal 1994 sono coperti da contribuzione figurativa anche i periodi di gravidanza e puerperio appena detti verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro (a condizione che risultino versati almeno cinque anni di contributi in costanza di effettiva attività lavorativa); vanno consegnati all’Ente vari documenti, come la dichiarazione del datore di lavoro con l’indicazione della durata effettiva dell’astensione obbligatoria, il certificato di nascita del bambino ovvero certificato medico con la data dell’aborto, una copia dell’eventuale provvedimento dell’Ispettorato del lavoro che ha autorizzato ulteriori periodi di astensione dal lavoro prima del parto;
2) riposi giornalieri per la madre entro il primo anno di vita del bambino, nel limite di due ore per giornata; dal marzo 2000 il riposo giornaliero può essere riconosciuto anche al padre (in alternativa alla madre); è sufficiente produrre il certificato di nascita del bambino;
3) congedo parentale, ovvero l’astensione facoltativa dal lavoro per assistenza al bambino nei primi otto anni di vita; i genitori possono assentarsi per un periodo massimo complessivo di dieci mesi (aumentabili a undici mesi); deve essere prodotta una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti la durata dell’astensione facoltativa, oltre al certificato di nascita del bambino;
4) assenza dal lavoro per malattia del bambino di età inferiore agli otto anni: per malattia entro i primi tre anni di vita non ci sono limiti di durata all’assenza, invece, oltre i tre anni, l’assenza non può superare il limite di cinque giorni l’anno per ciascun genitore; è necessaria una dichiarazione del datore di lavoro attestante i periodi di assenza, il certificato di nascita del bambino, il certificato del medico di malattia del bambino;
e) assistenza a persone con handicap: è riconosciuta la contribuzione nei seguenti casi (previa documentazione che comprova il carattere di esclusività e continuità dell’assistenza):
1) tre giorni al mese per i genitori o per i familiari, anche non conviventi, che assistono con continuità ed in via esclusiva un portatore di handicap, parente o affine entro il terzo grado;
2) tre giorni al mese per la madre o, in alternativa, per il padre di minore con handicap che abbia superato i tre anni di età e a condizione che non sia ricoverato;
3) congedo straordinario, per la durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa, per assistenza a persone con grave handicap;
f) malattia e infortunio: sono accreditabili figurativamente le assenze per malattia o per temporanea inabilità, a seguito di infortunio sul lavoro di durata non inferiore a sette giorni, entro un limite massimo di 468 giorni (18 mesi) ma con un innalzamento progressivo nella misura di due mesi ogni tre anni fino a raggiungere i 624 giorni (24 mesi) da gennaio 2012;
g) mobilità e cassa integrazione guadagni: in tal caso sono riconosciuti i periodi in cui il lavoratore si trovi: 1) in cassa integrazione guadagni successivamente al 6 settembre 1972; 2) in mobilità successivamente al 10 agosto 1991;
h) assistenza sanitaria per tubercolosi: coincide con i periodi in cui il lavoratore riceve assistenza sanitaria per malattia tubercolare; se l’assistenza antitubercolare è a carico dell’Inps, la contribuzione figurativa è inserita nella posizione assicurativa Inps ed è automaticamente accreditata nelle prestazioni previdenziali corrisposte in applicazione della Convenzione Inps-Enpals;
i) calamità naturale: si verifica quando il lavoratore è rimasto senza lavoro a seguito di calamità naturale, per cui ha riscosso una indennità speciale prevista da appositi decreti ad hoc;
j) funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali: in questi casi i lavoratori chiamati a svolgere tali funzioni possono essere collocati in aspettativa non retribuita, entro i limiti di legge;
k) attività svolta da lavoratori invalidi: in merito si attribuisce contribuzione figurativa solamente ai lavoratori con invalidità superiore al 74% (o ascritta ad altre categorie di legge), aventi diritto all’accredito di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto dopo l’accertamento dell’invalidità, fino ad un massimo di cinque anni, nonché ai lavoratori non vedenti (ovvero colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi), i quali hanno diritto all’accredito di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto dopo l’accertamento della cecità;
l) donazione di sangue: per ogni giornata di riposo per donazione del sangue effettuata presso un centro autorizzato di raccolta, il lavoratore ha diritto sia alla retribuzione che ai contributi pensionistici accreditati figurativamente.
II) I contributi d’ufficio. La legge, talvolta, prevede il riconoscimento in favore di alcune categorie di lavoratori soggetti all’Enpals, in considerazione della peculiarità e della saltuarietà della loro attività lavorativa, dei cd. contributi d’ufficio, ovvero attribuiti per legge al semplice verificarsi di determinati presupposti. Essendo dovuti d’ufficio, non è necessaria alcuna domanda per ottenerne il riconoscimento, bensì il semplice verificarsi dei presupposti.
I contributi d’ufficio non sono riconosciuti nel sistema contributivo, quindi nel regime in vigore per i lavoratori iscritti alla previdenza dopo il 1996.
In merito ai contributi d’ufficio sino al 1992 (per effetto della legge n. 8 maggio 1971, n. 420), questi spettano a tutti i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche (cioè indicate dal n. 1 al n. 14 del D.L.C.P.S. 16 luglio 10947, n. 708). I contributi d’ufficio sono accreditati sino ad un massimo di 50 all’anno (fino a raggiungere il limite di 240 contributi giornalieri annui, comprendendovi anche la contribuzione derivante da altre forme di assicurazioni sociali – come l’Inps – ed eventuali contributi figurativi).
Ai contributi d’ufficio si attribuisce una retribuzione giornaliera pari alla media delle retribuzioni relative ai contributi effettivi e figurativi nell’anno in considerazione. I contributi d’ufficio sono utili sia per il calcolo, sia per maturare il diritto alla prestazione previdenziale, salvo nei casi previsti dalla legge.
Per poter usufruire dei contributi è necessario:
1) che nell’anno vi siano stati almeno 50 contributi effettivi o figurativi;
2) che la retribuzione complessiva dell’anno non superi € 3.145,22.
Quanto ai contributi d’ufficio a decorrere dal 1993 (per effetto del D.Lgs. n. 30 aprile 1997, n. 182), concernono i lavoratori del gruppo A (come previsti dal D.M. 10 novembre 1997 e D.M. 15 marzo 2005). In questa ipotesi sono accreditati contributi d’ufficio per un massimo di 10 anni, nel limite massimo di 60 contributi all’anno (sino a concorrenza dei 120 contributi giornalieri previsti per il perfezionamento dell’annualità ENPALS). L’accredito riguarda le pensioni mensili dovute con decorrenza dal 1° agosto 1997 (prima decorrenza successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 182/1197). I contributi d’ufficio sono riconosciuti ai soli fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni, mentre non rilevano per il calcolo della pensione.
Per poter usufruire dei contributi è necessario:
1) che sussistano almeno 60 contributi effettivi o figurativi nell’anno;
2) che la retribuzione complessiva dell’anno non superi quattro volte l’importo del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria.
Giunti a questo punto, rimandiamo al prossimo appuntamento l’illustrazione di altre importanti forme di contribuzione vigenti in Enpals, quali i contributi volontari, da riscatto e da ricongiunzione, nonché della Convenzione Inps-Enpals.