Riteniamo, in questo appuntamento, di illustrare per sommi capi le particolarità di trattamento di una singolare figura previdenziale Enpals, quella del lavoratore autonomo esercente attività musicale. Stante anzitutto l’assoluto interesse a chiarire le facoltà previdenziali e fiscali che lo concernono, a volte ignorate dagli stessi lavoratori autonomi, molte volte dubbiosi su quanto e come sia loro consentito fare. Come vedremo, questa posizione previdenziale contempla peculiarità che possono rendere davvero appetibile la scelta di iscriversi all’Enpals con tale riconoscimento soggettivo.
Procediamo dunque con la sua «radiografia», partendo proprio dalle origini. Con circolare n. 17 del 2004 viene recepita, da parte dell’Enpals, una novità assoluta: la l. n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004), la quale introduce la figura del «lavoratore autonomo esercente attività musicale». L’innovazione è senza precedenti per l’Enpals: per la prima volta, un singolo musicista può iscriversi in un ruolo pari a quello di «impresa organizzatrice» (con codice di categoria Enpals: 500) ai sensi di quanto inteso dall’ente. Di conseguenza, il lavoratore autonomo può richiedere da sè l’agibilità per le prestazioni di spettacolo, versandosi in proprio la relativa copertura previdenziale. Diversamente, sarà tenuto chi risulta essere organizzatore a: 1) iscrivere il lavoratore all’Enpals, qualora non lo sia già; 2) richiedere il certificato di agibilità per la prestazione di spettacolo dal vivo; 3) versare, a mezzo di denuncia mensile, quanto dovuto in previdenza al lavoratore.
Chiariamo innanzitutto, nonostante voci contrarie, che non è necessaria la partita IVA per potersi dichiarare lavoratori autonomi di fronte all’Enpals. Difatti, la qualifica nel settore previdenziale è del tutto scollata da quella fiscale, avendo finalità del tutto diverse. Pertanto non si confondano gli effetti del riconoscimento di lavoratore autonomo ai fini Enpals con quelli fiscali o contrattuali.
L’iscrizione del lavoratore autonomo deve essere effettuata a sportello Enpals, dietro compilazione di apposita modulistica (modello 032/AUT, disponibile e precompilabile anche sul sito dell’ente). Allo sportello verrà rilasciato un numero di matricola impresa, necessario per gli adempimenti previdenziali, a cui potrà seguire la richiesta online da parte del lavoratore autonomo di un codice PIN grazie al quale procedere, sempre online, a tutti gli adempimenti legati ai certificati di agibilità. Diversamente, il lavoratore dovrà effettuare quanto necessario sempre allo sportello territorialmente competente.
Come anticipato, la circolare Enpals n. 17 del 2004 ha disciplinato i punti salienti dell’attività del lavoratore autonomo esercente attività musicale. Di particolare interesse è il regime di responsabilità quanto all’assenza di certificato Enpals d’agibilità riscontrato da ispezione. La circolare afferma che l’organizzatore della serata / gestore del locale si libera da responsabilità derivante dalla mancata agibilità solo qualora «adeguati elementi documentali» (da intendersi cioè come un contratto o altra scrittura che comportino civilmente una valida assunzione di responsabilità in merito) attribuiscano espressamente l’onere agibilità in capo al lavoratore autonomo. In tutti gli altri casi sarà responsabile sempre e solamente il gestore, per culpa in vigilando: difatti dovrà in ogni ipotesi custodire il certificato durante l’esibizione dell’artista. In aggiunta si ricordi che, a differenza degli altri regimi, il lavoratore autonomo non deve versare la cauzione richiesta di prassi dall’Enpals contestualmente al rilascio dei certificati di agibilità.
Altro punto di rilievo è la ripartizione della contribuzione previdenziale tra lavoratore e datore di lavoro. In realtà, nulla muta rispetto al solito tranne che per il soggetto tenuto al versamento: in caso di lavoratore autonomo, sarà questi a dover effettuare denuncia e versamento mensile dei contributi, non il committente. La ripartizione resta invece la stessa: 2/3 a carico dell’organizzatore (pari al 23,81% dell’imponibile) e 1/3 a carico del lavoratore (pari al 9,19% dell’imponibile), sebbene vada precisato che alcuni committenti adducano sovente la posizione di lavoratore autonomo quale motivo per addebitare l’intero 33% di contribuzione in capo allo stesso. Tale argomentazione, va da sé, è del tutto pretenziosa e ingiustificata.
Proprio l’onere di versamento e denuncia mensile spettante in capo al lavoratore consente a questi di sfruttare un meccanismo altrimenti a lui precluso, ovvero la possibilità di far figurare giornate di lavoro superiori al numero di giornate di spettacolo dichiarate nel certificato di agibilità. L’esempio tipico è quello delle giornate di prova, di sopralluogo, ecc., cioè di attività collegate alla preparazione della esibizione, non necessitanti di uno specifico certificato di agibilità. Sarà sempre da rispettarsi, si badi, il minimale giornaliero di contribuzione come previsto dalle norme.
Per capire meglio, esemplifichiamo: poniamo il caso del lavoratore autonomo che richieda il certificato di agibilità per una serata di concerto dal vivo, per un importo imponibile complessivo di € 100,00. In sede di successiva denuncia e liquidazione dei contributi, entro il 16 del mese successivo a quello di competenza, il lavoratore potrà “spalmare” quanto percepito in due giornate lavorative entrambe da € 50,00, ognuna dunque superiore al minimale retributivo vigente (per il 2009) di € 43,49. Si effettueranno poi i calcoli, per ogni giornata, di quanto dovuto dal lavoratore (ovvero il 9,19% di € 50,00, per giornata) e dal committente (il 23,81% della stessa somma), procedendo al versamento del 33% complessivo.
Figurando nel I gruppo di lavoratori Enpals, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali debbono effettuare versamenti pensionistici per almeno 600 giornate lavorative, coperte in almeno 5 anni (in media 120 giornate annue), per poter maturare il diritto alla pensione Enpals (questo con il nuovo sistema contributivo, valido per chi si sia iscritto in Enpals dal 1996 – per gli altri vige il sistema retributivo che richiede almeno 2.400 giornate versate in minimo 20 anni). Come si è appena visto, il conteggio di giornate di lavoro ulteriori rispetto a quelle di esibizione spettacolistica risulta intuitivamente di grande aiuto per raggiungere agevolmente la soglia minima.
È interessante notare che la posizione di lavoratore autonomo esercente attività musicale può convivere con altre posizioni previdenziali Enpals in capo al medesimo. Ad esempio: il medesimo musicista può risultare iscritto all’Enpals sia come lavoratore dello spettacolo (quindi con oneri Enpals in capo all’organizzatore; ad es. come orchestrale) che come lavoratore autonomo esercente attività musicale. Ciò significa che di volta in volta il musicista potrà decidere quale posizione far valere nei confronti dell’ente (adoperando il relativo e diverso codice Enpals), se dunque provvedere in proprio alla previdenza oppure imputarla all’organizzatore. Difatti i contributi versati saranno capitalizzati nella medesima posizione previdenziale del soggetto, sia che siano stati erogati dallo stesso come lavoratore autonomo che da altri negli altri casi.
Procedendo nella nostra panoramica, un’altra posizione soggettiva, oltre a quella Enpals, può essere fatta valere dal musicista: le attività non ricomprese tra quelle obbligatoriamente soggette ad Enpals ma rese contestualmente ad esse dovranno essere trattate previdenzialmente secondo i criteri di altre casse di previdenza, a seconda dell’attività effettuata. Facciamo un esempio: un musicista, dotato di partita IVA, figura sia come lavoratore autonomo esercente attività musicale, di fronte all’Enpals, sia come lavoratore autonomo professionista iscritto alla gestione separata, nei confronti dell’Inps. Ebbene, per una serata di spettacolo dal vivo il musicista potrà emettere due fatture: una prima per l’attività di spettacolo, assoggettando la stessa ai calcoli imposti dall’Enpals, una seconda per diversa ma collegata attività, come ad es. la concessione di diritti di immagine, d’autore e connessi, la consulenza artistica, il sopralluogo e la verifica di impianti, ecc. Tale seconda fattura sarà assoggettata al regime e alle aliquote vigenti per i professionisti circa la gestione separata Inps (indicativamente, il 4% di rivalsa in fattura verso il committente).
Non si dimentichi che quanto menzionato come causale nella fattura dovrà corrispondere al vero, per evitare contestazioni e sanzioni da parte degli enti di competenza, sia sotto il profilo previdenziale che sotto quello fiscale. A tale proposito, si ricorda che il fisco distingue tra prestazioni di spettacolo e non, potendosi applicare nel primo caso un’aliquota IVA ridotta al 10% (in merito rinviamo a quanto già comparso in questa rubrica in diversi interventi precedenti).
Ci limitiamo a richiamare l’attenzione a quanto applicato in sede di calcolo Inps, sia come annualità necessarie che quanto a percentuali applicate, per poterne valutare la «gravosità» effettiva rispetto al regime Enpals. L’aliquota Inps in gestione separata, a titolo indicativo, è complessivamente pari per il 2009 al 25,72%, percentuale ridotta al 17% nel caso di pensionati o iscritti ad altre casse di previdenza obbligatorie
Puntualizziamo en passant che qualora si voglia far figurare come causale in fattura la cessione di diritti di immagine, d’autore o connessi ai sensi della circolare Enpals n. 1 del 2004, lo si potrà fare solo rispettando una soglia del 40% dell’importo totale fatturato assieme all’attività di spettacolo. Per ulteriori delucidazioni al riguardo si può leggere un nostro precedente contributo nella presente rubrica, «Una recente sentenza della Cassazione conferma l’obbligo di contribuzione Enpals dei compensi per le prestazioni in sala di incisione non solo dei cantanti ma dei lavoratori dello spettacolo in genere», a firma del sottoscritto.
Alla luce di quanto detto, notevole risulta il ventaglio di facoltà concesse al lavoratore autonomo esercente attività musicale, tanto da rendere invitante ed opportuna la scelta di questa opzione rispetto all’ordinario regime, ove invece è l’organizzatore a doversi sobbarcare gli oneri ma anche a precludere al lavoratore molti dei vantaggi illustrati. Non si trascuri la soddisfazione dell’organizzatore per l’indipendenza e autonomia del musicista, tale da sgravarlo da oneri previdenziali e burocratici spesso mal sopportati.
Ci sia consentito, tuttavia, mettere l’accento sulla convenienza di trattamento da parte di una associazione o cooperativa che si occupi degli adempimenti fiscali e previdenziali per conto del musicista, in confronto con la figura autonoma di cui stiamo trattando. Ebbene, qualora l’associazione o cooperativa operino in piena legittimità e con cognizione di causa, potranno sì far valere i vantaggi propri del lavoratore autonomo (come il computo delle giornate di prova e l’abbattimento dell’imponibile a fronte di spese documentate) aggiungendovi quelli specifici di un lavoratore subordinato (vedi la copertura Inail, l’indennità di disoccupazione e maternità, la corresponsione di diarie, ecc.), oltre ad occuparsi in toto degli adempimenti fiscali e previdenziali (altrimenti in capo al lavoratore autonomo) come la richiesta di agibilità, le fatturazioni, le denunce mensili, i versamenti IVA, ecc. Un sensibile supporto, a ragion veduta, contro la giungla burocratica dello spettacolo.