Negli anni gloriosi del vinile, l’estetica dell’album, inteso come insieme degli elementi grafici (cd. layout, che alla lettera significa «impaginazione») dell’LP, era spesso un’opera d’arte in sé, ricca come poteva essere di immagini, disegni, fotografie, ecc. Oggi, con l’avvento del CD, dalle dimensioni necessariamente ridotte dell’artwork e del booklet, questi aspetti che concernono il «vestito» del disco sono forse meno considerati artisticamente, specialmente con l’avvento del digitale e della «smaterializzazione» del disco. Dal punto di vista legale non è cambiato molto con gli anni, nondimeno pare regnare una solenne confusione in materia. Può giovare, di conseguenza, affrontare in questo scritto una breve panoramica di quanto è necessario sapere per essere in regola, premesso che sarà il produttore fonografico il soggetto tenuto al rispetto dei diritti di seguito esposti. Ci pare miglior cosa esporre uno per uno gli elementi e soggetti che compongono il layout, così da permettere un più rapido riferimento a quanto interessa.
1) Artisti interpreti ed esecutori primari. Sono tali i musicisti che hanno suonato nelle registrazioni sostenendo un ruolo di prima parte, distinguendoli dai musicisti che vi hanno suonato ma non hanno lo stesso rilievo. Come si determina chi è artista di prima parte o meno? La l.a. (legge 22 aprile 1941, n. 633, legge del diritto d’autore) non fornisce criteri di sorta, lasciando di fatto alla giurisprudenza il compito di discernere: si riconosce la prima parte a chi ha una notevole importanza, secondo il ruolo concretamente avuto caso per caso. In base a ciò possiamo sicuramente identificare come artista avente prima parte l’artista titolare di contratto fonografico con il produttore, l’artista il cui nome (reale o pseudonimo d’arte che sia) deve necessariamente comparire sull’album per rispettarne il diritto morale alla menzione sull’album (come disciplinato dall’art. 83 l.a.). Per esempio: artista primario è Sting mentre potrebbero non essere tutti primari i musicisti che hanno suonato nel suo disco solista (lo sarà probabilmente il chitarrista che contribuisce con un suo corposo assolo alla riuscita dell’interpretazione…). Mentre se ci troviamo di fronte a una band, ad esempio i Litfiba, avranno diritto alla menzione come primari sia il nome del complesso che i singoli membri componenti.
È intuitivo che il nome dell’artista primario dovrà comparire sull’album, ma dove di preciso? La giurisprudenza ha sancito che è sufficiente la presenza sulla copertina, sempre che sia apposto in maniera tale che il pubblico non sia indotto a doverlo cercare all’interno della confezione.
Detto ciò del diritto alla menzione dell’artista, affrontiamo il logo rappresentante il nome dell’artista. L’artista si può presentare con questo particolare segno distintivo, come tale oggetto della tutela di diritto dei marchi. Non si pensi che solo un marchio registrato secondo la procedura di legge all’Ufficio Marchi e Brevetti riceva una tutela: esiste una tutela minima anche del cd. «marchio di fatto», cioè del segno distintivo non registrato ma comunque creato e utilizzato. In tal caso il titolare riceve una tutela di legge per l’uso effettivamente intercorso, entro il territorio di diffusione e nei limiti della notorietà (generale o locale) conseguita. Capiamoci con un esempio: se il nome d’arte «Litfiba» fosse un solo marchio di fatto (cosa non vera perché risulta essere stato regolarmente registrato in Italia da Ghigo Renzulli), la band fiorentina non potrebbe impedire l’uso dello stesso nome artistico a una band in Svezia (cioè in un Paese dove probabilmente i Litfiba italiani non hanno mai avuto diffusione). In caso di marchio registrato, invece, le tutele di legge (in particolare le azioni e il raggio di tutela ammessi) sono molto più ampie, ma si tenga conto dei sempre vigenti limiti territoriali (il marchio può essere registrato come nazionale, comunitario o internazionale in singoli Paesi, con diversi effetti) e di categoria (nel senso che la tutela si avrà entro le categorie commerciali dichiarate alla domanda di registrazione).
I diritti sul marchio (logo) dell’artista a chi spettano? Innanzitutto al creatore della grafica del logo, cioè a chi lo ha disegnato – in caso di marchio figurativo (ad es. pensiamo al simbolo adottato da Prince) – e/o a chi ha ideato le parole o il loro accostamento – in caso di marchio denominativo (ad es. nel caso del nome «Litfiba»). Non è questa la sede per approfondire un discorso complesso e impegnativo come quello sui requisiti necessari per ottenere la tutela di legge sui marchi, oggetto della disciplina offerta dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). Ci limitiamo a segnalare che caratteri indefettibili devono esserne la capacità distintiva, la novità e la liceità. Si noti altresì che se il lavoro del creatore del logo è stato svolto su regolare commissione di un committente, allora sarà direttamente quest’ultimo ad acquistare i diritti sul marchio. Il titolare dei diritti anzidetto, chiunque sia, può cederli o farne oggetto di licenza a favore di altri, con una prova scritta.
In conclusione, chi risulta legittimamente in possesso dei diritti sul logo dell’artista deve autorizzarne la riproduzione sull’album. Se, ad esempio, il produttore fonografico è il titolare del logo dell’artista, nessun permesso «a sé stessi» sarà necessario. Qualora invece fosse l’artista a detenerli, allora il produttore dovrà ottenerne la necessaria licenza scritta (di solito già presente in una clausola del contratto discografico).
Da non dimenticare è la dicitura per gli artisti esecutori ospiti nel disco e soggetti ad esclusiva con altro produttore fonografico. In questo caso bisognerà che il produttore del disco abbia ottenuto il permesso scritto del produttore originario, per poi apporre la dicitura con cui l’artista “appare per gentile concessione di EMI Music Italy SpA” o analoga, preferibilmente scrivendolo sull’involucro così da darne immediata visibilità al pubblico. È possibile che il permesso rilasciato dal produttore detti altre, diverse regole.
2) Artisti interpreti ed esecutori non primari. Vista la distinzione con gli artisti primari, quale regime concerne i loro diritti morali? Ebbene, la l.a. non gli attribuisce lo stesso diritto dei primari alla menzione sull’album. Ricordiamo che, in ogni caso, la menzione degli artisti non primari, anche se effettuata nel solo booklet interno, è dovuta per ragioni di tutela professionale del lavoratore musicista e del suo nome e consente allo stesso (questo aspetto è comune sia ai primari che ai non primari) di avere una prova sufficiente per poter rivendicare di fronte all’IMAIE i diritti a compenso che gli spettano ex artt. 73 e 73-bis l.a. e 71-sexies e seguenti.
3) Produttore fonografico. Innanzitutto ricordiamo che si può fregiare del riconoscimento di produttore fonografico chi ha assunto l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni (ex art. 78 l.a.), ovvero chi ha organizzato la registrazione e soprattutto ne ha sostenuto i costi. È possibile provare – per iscritto – che i diritti fonografici siano attribuiti ad un diverso soggetto.
Il produttore potrà apporre stabilmente agli esemplari del fonogramma una «(P)» seguita dall’anno di prima pubblicazione del fonogramma oltre che dal nome (o ragione sociale) del produttore fonografico. Ad esempio: «(P) 2009 EMI Music Italy Spa» (è possibile specificare anche il mese di pubblicazione). Tale dicitura è prevista dalla l.a. (abrogata all’art. 77 ma reintrodotta in parte all’art. 186 l.a.) in sostituzione del precedente deposito del fonogramma alla Presidenza del Consiglio, oltre che da trattati internazionali (come ad es. la Convenzione di Roma del 1961 per la protezione degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori dei fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione), risultando il modo più chiaro e internazionalmente adottato per indicare il produttore e la data di fabbricazione del disco. Chiariamo che l’indicazione in parola non costituisce, in nessun caso, prova di titolarità dei diritti connessi del produttore del fonogramma, cioè la dicitura non attribuisce effetto di data certa o di titolarità del master, aspetti che potranno essere sempre comprovati o negati da altre fonti (come contratti, liberatorie, quietanze di pagamento, ecc.). Chiunque può fornire la prova contraria della veridicità di quanto dichiarato nel layout, ad es. che chi si è indicato produttore non lo è veramente, oppure che l’anno di produzione veritiero non è quello indicato. In mancanza di questa prova avversa il decorso della durata dei diritti connessi (50 anni dalla fissazione o prima pubblicazione del fonogramma) del produttore maturerà presuntivamente dall’anno indicato sul layout, come detto. In conclusione, l’omissione della dicitura con la «(P)» anzidetta non ha ripercussioni giuridiche, non facendo venire meno i diritti dell’effettivo produttore fonografico.
Si faccia attenzione al caso particolare della pubblicazione di un fonogramma da parte di un produttore su licenza di terzi. In questo frangente il produttore licenziatario (come può essere quello che pubblica una compilation di produzioni altrui, ad esempio) potrà adottare una dizione come “(P) 2009 Sony BMG Music Entertainment, su licenza di EMI Music Italy Spa”. L’anno indicato sarà quello del disco testè licenziato, non quello del fonogramma originale.
In caso, invece, di una compilation, cioè di una raccolta di fonogrammi altrui, si dovrà indicare relativamente a ogni fonogramma il rispettivo produttore, con la dicitura anzidetta.
Anche il produttore fonografico potrà riportare un proprio logo/marchio. In proposito si veda quanto delucidato in merito al marchio dell’artista, considerando che di norma il produttore avrà acquistato i pieni diritti sul proprio marchio dopo averlo commissionato a terzi. Si consideri comunque che, al di là degli aspetti concernenti il marchio, il produttore fonografico non potrà commercializzare prodotti che siano in violazione della concorrenza tra imprenditori, pertanto non è sufficiente evitare l’uso di immagini e segni distintivi non registrati. Bisognerà difatti evitare confusione o imitazione con l’attività legittimamente posta in essere dagli altri produttori. In difetto, si potrà incorrere nella concorrenza sleale, illecita ai sensi dell’art. 2598 c.c. e fonte di un possibile risarcimento danni e di misure cautelari.
Più in generale, qualora sul layout si riproducano marchi, di qualsivoglia tipologia, che siano registrati, è consigliabile l’indicazione di tale status, da segnalare con la «©», «®», «™», o una dicitura come «è un marchio registrato da», financo a margine della pagina di layout dove si riproduce il marchio. Non è comunque un obbligo di legge il suo rispetto.
4) Autori delle musiche e dei testi. Analogamente a quanto detto per gli artisti interpreti esecutori, gli autori di musiche e testi hanno diritto morali di paternità delle proprie opere, da rispettarsi con la dovuta menzione. Sarà preferibile indicare la paternità delle opere ogni qualvolta si indichino i titoli dei singoli brani. Tutte queste indicazioni sono prescritte anche dalla SIAE, come vedremo al punto 11.
Consigliamo di formulare per esteso chi sia autore di cosa, cioè si indichi cognome e iniziale del nome (se non il nome completo) di chi sia autore del testo e chi della musica di ogni brano, per un miglior rispetto dei diritti morali di ognuno. Una formula onnicomprensiva come «tutti brani sono stati composti da X» può andare bene solo qualora l’autore di musiche e testi sia soltanto una persona.
In molti casi il booklet riproduce anche i testi dei brani presenti sul CD. Qui il rispetto dei diritti d’autore deve essere totale: l’indicazione degli autori degli stessi ne rispetta i diritti morali ma quella specifica riproduzione del testo – essendo un diritto esclusivo dell’autore – deve essere comunque consentita dagli stessi autori (ed eventuali editori), con prova scritta. Nella prassi se gli autori dei testi coincidono con gli artisti esecutori allora il produttore fonografico ne acquisisce il consenso a tal fine con apposita clausola nel contratto fonografico, altrimenti dovrà all’uopo redigere e stipulare una scrittura che lo consenta.
5) Editori delle musiche e dei testi. A differenza degli autori gli editori musicali non hanno alcun diritto morale di legge. Si consideri però che la loro indicazione faciliterà il contatto con gli aventi diritto di chi sia interessato, posto che il contratto di edizione musicale trasferisce tutti i diritti patrimoniali in capo al solo editore, spogliandone gli autori.
6) Autori/aventi diritto delle immagini/loghi. In copertina e nel layout possono trovarsi immagini di ogni tipo: una fotografia, un disegno, la riproduzione di un quadro, semplici colori, ecc. Ebbene, stando a quanto già detto il titolare dei diritti d’autore di quell’immagine (tutelata solo se presenta i caratteri di creatività e originalità, in ogni caso) deve aver concesso il permesso scritto al produttore fonografico per la riproduzione sul disco.
Che accade se si adopera un’immagine preesistente e la si rielabora, modificandola in qualche modo? Precisato che si deve considerare come modifica anche una semplice riduzione o un taglio particolare dell’opera, ogni elaborazione deve essere sempre autorizzata dall’avente diritto. Salvo che l’opera sia divenuta di pubblico dominio, per decorrenza dei termini di tutela del diritti patrimoniali d’autore (ovvero 70 anni dalla morte dell’autore o dell’ultimo dei coautori). Ebbene, si ricordi che nel caso in cui l’opera sia in pubblico dominio resta tuttavia vigente (anche in caso di cessione dei diritti patrimoniali) la tutela dei diritti morali d’autore, ovvero il diritto di paternità e di opposizione a modificazioni. Tali diritti saranno esercitati anche dagli eredi degli autori, potenzialmente anche oltre i 70 anni dopo la morte dell’autore (limite temporale solo per i diritti patrimoniali), quindi non si è liberi di fare ciò che si vuole solo per il fatto che sia deceduto l’autore.
Ciò significa che dell’immagine in pubblico dominio: a) il produttore fonografico dovrà comunque indicare titolo e autore nel layout del CD, ad es. nel booklet; b) le modifiche dell’opera non dovranno essere lesive dell’onore e della reputazione dell’artista autore (disegnatore o fotografo che sia). Per evitare problemi, in questo secondo caso, sarebbe una saggia precauzione ottenere, qualora si sia compiuta un’elaborazione particolarmente incisiva dell’immagine potenzialmente rischiosa verso i diritti menzionati, un consenso scritto degli eredi.
L’indicazione dei diritti d’autore sull’artwork e layout del disco (mediante l’uso del simbolo «©» del copyright) può avvenire con una frase come «Artwork © 2009 EMI Music Italy Spa» o solo «© 2009 EMI Music Italy Spa» (sebbene in questo secondo caso rischi di essere intesa come indicazione di chi detiene i diritti d’autore sui brani). Questa indicazione sancisce a chi spettano i diritti patrimoniali d’autore dell’intero layout del disco, cioè di tutte le immagini, i loghi, la grafica, ecc. Di solito coincide con il produttore fonografico, per cui è di norma una scritta onnicomprensiva come «(P)&© 2009 EMI Music Italy Spa» o simile. È preferibile apporre la dicitura sia sull’involucro del supporto che sul supporto stesso.
7) Persone ritratte nelle immagini. Aspetto delicato in materia è senz’altro quello dei diritti d’immagine delle persone eventualmente ritratte (quindi riconoscibili) nel layout. Si intuisce che tutte le persone ritratte dovranno aver prestato il consenso (meglio se scritto) a quella divulgazione specifica, tranne in casi di legge riconducibili all’art. 97 della l.a. (legge 22 aprile 1941, n. 633, legge del diritto d’autore). Questi casi sono quelli della notorietà o dell’ufficio pubblico ricoperti dalla persona ritratta, degli scopi scientifici, didattici o culturali oppure dell’immagine collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico. Precisiamo che il fine di lucro e/o di vantaggio professionale che inevitabilmente derivano dalla pubblicazione di un album (anche qualora fosse ceduto a titolo gratuito e promozionale) rendono difficilmente invocabile, di fatto, una di queste eccezioni. Oltretutto, la persona ritratta in una fotografia dovrebbe – a rigore – rilasciare autorizzazione anche ai fini del trattamento dati personali del Codice della Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), a patto che sia riconoscibile nell’istantanea. Questo perché il concetto di «dato personale» stabilito dalla legge ricomprende ogni elemento che possa rivelare l’identità di un soggetto.
Fa eccezione a queste cautele l’immagine dell’artista interprete del disco stesso, poiché la giurisprudenza considera lecita la riproduzione della sua immagine da parte del produttore senza preventivo consenso, essendo inevitabile conseguenza della sua attività promozionale e di diffusione. Resteranno sempre validi i limiti dell’onore e della reputazione dell’artista.
8) Altri realizzatori dell’album (fonici, produttori esecutivi, produttori artistici, tecnici, arrangiatori, ecc.). Non rientrando questi soggetti tra quelli aventi diritti morali ai sensi della l.a. come gli autori e artisti esecutori, non vedono nemmeno un diritto sancito per legge a essere menzionati per il contributo lavorativo prestato, nonostante alcuni giuristi sostengano sia rivendicabile. In teoria è possibile che ognuno di questi soggetti lo esiga come obbligo contrattuale a cura del produttore, tuttavia nella prassi è scarsamente praticato. In ogni caso, menzionare tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione è un importante riconoscimento alla loro prestazione, utile a dare diffusione al pubblico delle loro capacità professionali.
9) Codici a barre, di catalogo, ISRC, Label Code, ecc. Come visto in precedenti interventi in questa rubrica, nessun codice di questo tipo è obbligatorio per legge (si noti però quanto imposto contrattualmente dalla SIAE – vedi punto 11). Naturalmente nessun distributore professionista tratterà supporti senza – perlomeno – un codice a barre internazionalmente valido e un codice di catalogo, essendo strumenti fondamentali per organizzare razionalmente il proprio lavoro.
10) Paese di fabbricazione. La famosa scritta di provenienza del prodotto, come ad es. “Made in Italy”, per indicare il Paese di fabbricazione non è al momento obbligatoria per legge in Europa, salvo per categorie commerciali estranee a quella musicale. Sarebbe comunque buona prassi apporla (come fanno di solito in molti), per facilitare il riconoscimento d’origine del prodotto. Pure la forma “Made in EU” può servire adeguatamente lo scopo.
Si ricordi ciononostante che secondo l’art. 517 c.p. “chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 20.000,00”.
11) Società di collecting dei diritti d’autore. La SIAE e le altre società di gestione collettiva dei diritti d’autore aderenti al BIEM (la società internazionale di rappresentanza delle società di collecting dei diritti di riproduzione fonomeccanica) impongono per contratto, a chi richiede la licenza di diritto d’autore per la stampa in supporti di opere tutelate dalle società, di apporre una serie di indicazioni sul supporto, a fini informativi per i terzi.
In particolare la SIAE prescrive con il modello DRM2, sulle etichette-fascicolo o fascette o inlay-card o serigrafie di ogni esemplare (di solito si pongono sul supporto vero e proprio), anche se stampato all’estero:
a) un fac-simile della scritta “SIAE”, di dimensione minima di 4 per 8 millimetri;
b) la dicitura “riservati tutti i diritti del produttore fonografico e del proprietario dell’opera registrata salvo specifiche autorizzazioni, sono vietati la duplicazione, il noleggio-locazione, il prestito e l’utilizzazione di questo supporto fonografico per la pubblica esecuzione e la radiodiffusione”; è accettata anche la traduzione in inglese della stessa.
In modo chiaro e leggibile viene richiesta dalla SIAE l’indicazione di altri elementi già visti sopra: 1) il titolo del supporto; 2) il marchio e il numero di catalogo; 3) il nome del produttore; 4) l’anno di prima pubblicazione del supporto; 5) il titolo di ogni brano, con il relativo nome degli autori del testo e dei compositori delle musiche, dell’eventuale traduttore del testo nonché dell’eventuale elaboratore della musica.
12) Società di collecting dei diritti connessi. Non esistono a oggi obblighi di inserire riferimenti alle società di gestione collettiva dei diritti degli artisti interpreti esecutori (in Italia gestiti dall’IMAIE) o dei produttori fonografici (in Italia gestiti soprattutto da SCF), posto che non entrano in gioco nella autorizzazione dei diritti di riproduzione fonomeccanica.