Ricorderete che il decreto “Cura Italia” all’art. 89 – Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, destinava risorse a sostegno di tutti i soggetti le cui attività professionali stessero subendo perdite economiche a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Con il Decreto del 5 agosto 2020 n. 380 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo, vengono destinati 10 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo agli operatori dell’industria musicale, discografica e fonografica, al fine di mitigare l’impatto negativo prodotto in conseguenza delle misure di contenimento del Covid – 19 su un settore che rappresenta un segmento significativo del comparto dello spettacolo e delle attività culturali.
In questo articolo andremo ad illustrare i requisiti di ammissibilità dei soggetti interessati e le modalità di presentazione della domanda.
A quali soggetti è rivolto?
- Operatori con Codice Ateco principale 59.20.10 – “Edizione di registrazioni sonore”, ai quali è destinato il 50% del Fondo pari a € 5 mln di euro;
- Operatori con Codice Ateco principale 18.20.00 – “Edizione di supporti registrati”, o 59.20.20 – “Edizione di musica stampata” o 59.20.30 – “Studi di registrazione sonora”, ai quali è destinato il 50% del Fondo pari a € 5 mln di euro.
Di conseguenza per capire a quale categoria appartenga un operatore è necessario fare riferimento al Codice Ateco principale, e non ai secondari anche se corrispondenti all’altra categoria. Ogni soggetto infatti potrà fare domanda solamente per un’unica categoria.
E in possesso di quali requisiti?
I requisiti sono uguali per entrambe le categorie di soggetti e sono i seguenti:
- avere sede legale in Italia;
- avere presentato dichiarazione dei redditi per l’anno 2019;
- risultare iscritti alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (se soggetto ad obbligo di iscrizione);
- essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa;
- assenza di procedure fallimentari o in caso di associazione o fondazione che l’ente non è estinto o in corso di estinzione;
- non aver riportato condanne definitive per violazione delle norme di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi.
Come e in che misura vengono assegnati i contributi?
Le modalità di determinazione dei contributi sono differenti in base alla tipologia di operatore, andiamo quindi a vederle separatamente.
- Per gli operatori con codice 59.20.10 i contributi sono suddivisi in base al numero delle domande pervenute e al fatturato editoriale complessivo, secondo i seguenti predeterminati scaglioni:
- fatturato editoriale annuo compreso tra 1.000 e 5.000 euro: contributo di 500 euro;
- fatturato editoriale annuo compreso tra 5.001 e 20.000 euro: contributo di 2.000 euro;
- fatturato editoriale annuo compreso tra 20.001 e 100.000 euro: contributo di 5.000 euro;
- fatturato editoriale annuo compreso tra 100.001 e 500.000 euro: contributo di 15.000 euro;
- fatturato editoriale annuo superiore a 500.000 euro: contributo di 40.000 euro.
Stante una perdurante incertezza interpretativa sul concetto di “fatturato editoriale” abbiamo chiesto ulteriori informazioni per questa categoria di beneficiari all’indirizzo dedicato e la Direzione Generale Spettacolo ha specificato che “il fatturato complessivo annuo ricomprende anche il fatturato da diritto d’autore incassato nel medesimo anno, che ne è una delle componenti assieme a possibili altre (esempio fatturato da diritti di sincronizzazione).” Se avremo ulteriori aggiornamenti anche in riferimento alla seconda categoria di soggetti beneficiari sarà nostra cura riportarli.
Sulla base di questi parametri vengono determinati i contributi teorici. Perché un valore teorico? Perché sono previsti degli aggiustamenti nel caso in cui ci sia un disavanzo di risorse o nel caso in cui queste non siano sufficienti rispetto al valore teorico complessivo come calcolato. Se il valore teorico risulta superiore alla disponibilità effettiva infatti, si provvederà al ricalcolo proporzionale distribuito su tutti i richiedenti. Se il valore teorico invece risulta inferiore alla disponibilità, il ricalcolo andrà a vantaggio dei richiedenti che abbiano un reddito lordo complessivo per l’anno 2018 inferiore ai 20.000,00 euro. Questa ultima previsione è ovviamente di favore per i richiedenti meno che versino in maggiore difficoltà.
- Per gli operatori con codice 18.20.00, 59.20.20 o 59.20.30 invece, il contributo verrà calcolato tra i soggetti beneficiari in proporzione ai minori ricavi accertati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 31 luglio 2019, al netto della quota di eventuali introiti derivanti da diritti d’autore e diritti connessi al diritto d’autore riconosciuti ai sensi della legge n. 633 del 1941.
Il contributo non potrà comunque superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato.
È verosimile pensare che i ricavi cui fare riferimento al netto della quota di eventuali diritti d’autore e connessi, sia quanto percepito per lo sfruttamento delle opere dagli organismi di gestione collettiva.
Per questa seconda categoria di soggetti dunque il contributo non è predeterminato ma verrà calcolato proporzionalmente alla diminuzione dei ricavi di ogni soggetto, sempre che ci sia capienza altrimenti verrà redistribuito proporzionalmente tra i soggetti richiedenti sempre fino al tetto massimo della differenza dei ricavi tra un anno e l’altro.
Come effettuare la domanda e che documentazione allegare?
Andiamo ora a vedere nello specifico le modalità di proposizione della domanda e quali documenti allegare o informazioni inserire a seconda dei diversi operatori.
La domanda, per entrambe le categorie di soggetti, potrà essere effettuata unicamente attraverso la piattaforma on-line della Direzione Generale Spettacolo a questo link e utilizzando le autocertificazioni e la modulistica lì reperibile. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 16:00 del 8 settembre 2020.
Al fine del ricevimento farà fede l’avviso di avvenuta ricezione, inviato da parte dell’Amministrazione che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica on-line.
Le credenziali di accesso alla piattaforma saranno rilasciate al momento della registrazione nella piattaforma medesima mentre, per quei soggetti che avessero già inoltrato precedenti domande utilizzando la piattaforma, le credenziali di accesso resteranno le stesse già in loro possesso.
Una volta registrati sulla piattaforma e selezionata la corretta categoria di appartenenza si potrà cominciare a compilare la propria “scheda anagrafica” attraverso l’inserimento di informazioni sul legale rappresentante, la sede legale e amministrativa e il recapito per la corrispondenza.
La domanda dovrà essere corredata delle seguenti informazioni e/o allegati:
- Autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti (e visti all’inizio dell’articolo): basterà confermare quanto indicato nel modulo sulla piattaforma, non bisognerà allegare alcunché;
- Dichiarazione dei redditi 2019: è sufficiente allegare il quadro riepilogativo finale della dichiarazione presentata nel 2019 oppure, in mancanza, nel 2018. Questa sì andrà allegata alla fine della domanda, in un file formato .doc/x, xls/x, .pdf, .rtf, .jpg, .png, .gif caricandola tramite la piattaforma;
- Per gli operatori con codice 59.20.10 selezionare dal menù a tendina la fascia di fatturato in base agli scaglioni predisposti;
- Per gli operatori con codice 18.20.00, 59.20.20 o 59.20.30 inserire l’importo della differenza di ricavi rispetto ai periodi indicati;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali: basterà anche qui confermare quanto indicato nel modulo e non sarà necessario allegare alcunché;
- Le modalità di accredito;
- Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.
- L’indicazione dell’organismo di gestione collettiva pertinente: sarà infatti questo ad effettuare le opportune verifiche. Specifichiamo che non è necessario essere iscritti a una società; nel caso di soggetti non iscritti ad alcuna forma di gestione dei diritti infatti, la verifica dei requisiti è svolta dalla Siae.
Quali sono le tempistiche di erogazione del contributo?
Entro sette giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Direzione Generale Spettacolo trasmetterà a Siae e agli altri organismi di gestione collettiva le domande di rispettiva competenza, per la verifica, nei dieci giorni successivi, del possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio e per la certificazione del reddito autorale. Gli organismi calcoleranno il valore teorico del contributo da erogare e lo comunicheranno alla Direzione Generale Spettacolo.
Verificata la capienza del fondo e nel caso redistribuiti proporzionalmente i disavanzi secondo il procedimento spiegato prima, entro il 9 ottobre 2020 la Direzione Generale Spettacolo disporrà l’erogazione dei contributi.
Per tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande l’unico indirizzo email da contattare è dg-s.covidindustriamusicale@beniculturali.it e le richieste dovranno sempre riportare il recapito telefonico e email del mittente.
Stante la lettera del decreto, questo contributo è compatibile con qualsiasi altro aiuto già percepito negli scorsi mesi.
Avv. Emanuela Teodora Russo