Con una risoluzione “di iniziativa” del Parlamento Europeo (in sede di Commissione) del 7 giugno 2007 – n. 2006/2249(INI) – è stato approvato lo Statuto sociale degli artisti, una lodevole iniziativa che mira a fornire una carta comune delle priorità da adottare in Europa per salvaguardare la posizione lavorativa degli artisti professionisti, intesi come artisti di qualunque forma artistica. Giuridicamente lo statuto non ha la forma né l’efficacia vincolante di una direttiva o di un regolamento: costituisce solamente una serie di “inviti” alla CE e agli Stati membri affinché si avviino politiche e attività normative ispirate dai medesimi principi e obiettivi di fondo. Costituisce ciononostante un primo, importante ed essenziale passo per altre attività meno programmatiche e più concrete, allo scopo di porre la cultura al centro del progetto di società europea come anche la creazione e il libero accesso alla cultura debbano figurare tra le priorità europee. Nonostante l’approvazione della risoluzione risalga all’anno passato, lo statuto è passato perlopiù sotto silenzio sia giornalisticamente che giuridicamente. Ritenendolo una meritevole novità, approfittiamo di questa rubrica per cercare di darne una maggiore diffusione e conoscenza, sempre ovviamente in una forma succinta e divulgativa, concentrandoci sui risvolti nel settore musicale.
Puntualizziamo che il rapporto è stato approvato all’unanimità, partendo dall’iniziativa e forte promozione della parlamentare europea Claire Gibault, presidente della Commissione Europea per la Cultura e l’Educazione e ancor prima artista lei stessa, essendo musicista e direttrice d’orchestra.
Nella premessa vengono citati vari e importanti documenti di supporto allo statuto, come la Convenzione dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, una comunicazione della Commissione UE dal titolo “Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti” (COM(2005)0224), il Libro Verde della Commissione UE dal titolo “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo” (COM(2006)0708), la risoluzione del Parlamento Europeo del 22 ottobre 2002 sull’importanza e il dinamismo del teatro e delle arti dello spettacolo nell’Europa allargata, nonché quella del 9 marzo 1999 sulla situazione e il ruolo degli artisti nell’Unione europea, la relazione della Commissione UE per la cultura e l’istruzione (A6-0199/2007), diverse sentenze di organi europei riguardanti gli artisti interpreti esecutori, ecc.
Dopodiché si passa ad una serie di constatazioni (i “considerando”) che puntualizzano innanzitutto come l’arte debba essere considerata anche come un lavoro e una professione, di conseguenza per praticare l’arte al più alto livello occorre interessarsi al mondo dello spettacolo e della cultura sin dalla più giovane età ed avere la possibilità di accedere alle principali opere del nostro patrimonio culturale. Ciò detto, in numerosi Stati membri dell’Unione Europea i professionisti del settore artistico non hanno uno statuto legale. Si fa presente che la natura aleatoria e talvolta incerta della professione artistica deve essere necessariamente compensata dalla garanzia di una protezione sociale sicura, facilitando l’accesso degli artisti alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, salute e pensione, incoraggiandone la riconversione professionale. Viene ricordato che non sono stati ancora sufficientemente sviluppati i contratti di formazione e qualificazione a vocazione artistica adattati alle singole discipline. Dal punto di vista della libera circolazione dei lavoratori in generale, inclusi gli artisti originari dei nuovi Stati membri della UE, è tuttora soggetta a certe limitazioni dovute alle possibili disposizioni transitorie previste dal trattato UE. Un problema che si somma alle frequenti difficoltà in primis di mobilità transfrontaliera per produzioni artistiche con artisti europei ed artisti extracomunitari, in secondo luogo di ottenimento dei visti a medio termine (di solito i visti sono di durata inferiore ai tre mesi, una durata spesso insufficiente rispetto a quella di svolgimento dello spettacolo).
Alla luce di quanto detto, risulta essenziale distinguere le attività artistiche amatoriali da quelle dei professionisti, incoraggiando l’integrazione dell’insegnamento artistico nei programmi scolastici degli Stati membri in modo efficace, ma soprattutto, ai sensi di recenti direttive europee, la previsione per gli autori un compenso equo in caso di eccezioni o restrizioni al diritto di riproduzione (reprografia, riproduzione per uso privato), determinando i diritti esclusivi di cui sono titolari in particolare gli artisti interpreti e il loro diritto irrinunciabile ad una remunerazione equa. Viene ribadito che i diritti patrimoniali e morali degli autori e degli artisti interpreti sono a tal riguardo il riconoscimento del loro lavoro creativo e del loro contributo alla cultura in generale, considerando che la creazione artistica partecipa allo sviluppo del patrimonio culturale e si nutre delle opere del passato, da cui trae ispirazione e materiale e di cui gli Stati assicurano la salvaguardia.
Lo statuto procede di seguito all’analisi dei vari “inviti” rivolti agli Stati membri e alla UE, che costituiscono il cuore propositivo della statuto.
1 – Sotto il profilo contrattuale, si invitano gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l’adozione o l’attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l’assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee. Tenendo conto della natura atipica dei metodi di lavoro e della professione dell’artista, si incoraggiano gli Stati membri a sviluppare la definizione di contratti di formazione o di qualificazione nelle professioni artistiche, così da agevolare il riconoscimento dell’esperienza professionale degli artisti.
2 – A protezione della figura professionale dell’artista, si chiede anzitutto agli Stati membri di individuare formalmente in quali settori culturali risulta evidente il rischio di una fuga di creatività e di talenti, conseguentemente chiedendo di incoraggiare, mediante incentivi, gli artisti a rimanere o a rientrare nel territorio degli Stati membri.
Passando al profilo operativo, si invitano la Commissione UE e gli Stati membri a creare un Registro professionale europeo per gli artisti, previa consultazione del settore artistico, nel quale potrebbero figurare il loro statuto, la natura e la durata dei successivi contratti nonché i dati dei loro datori di lavoro o dei prestatori di servizi che li ingaggiano. Si sollecita la Commissione UE ad elaborare, in cooperazione con il settore, un manuale pratico uniforme e comprensibile destinato agli artisti europei e agli organi interessati nelle amministrazioni che contenga tutte le disposizioni in materia di assicurazione malattia, disoccupazione e pensionamento in vigore a livello nazionale ed europeo. Altro importante aspetto è l’esaminare la possibilità di iniziative per assicurare il trasferimento dei diritti pensionistici e di sicurezza sociale degli artisti provenienti da Paesi terzi quando ritornano nei loro Paesi d’origine e per garantire che si tenga conto della esperienza di lavoro in uno Stato membro, distinguendo con precisione la mobilità specifica degli artisti da quella dei lavoratori dell’Unione europea in generale ed eliminando tutti i tipi di restrizioni relative all’accesso al mercato del lavoro per gli artisti dei nuovi Stati membri.
Si incoraggia poi la Commissione UE a varare un progetto pilota al fine di sperimentare l’introduzione di una carta elettronica europea di sicurezza sociale, specificamente destinata all’artista europeo, potendo così risolvere alcuni problemi inerenti alla sua professione. Va detto che alcuni parlamentari europei hanno espresso preoccupazione a tal proposito, trovando l’eccessiva burocratizzazione e controllo nel campo dell’arte nociva per la stessa.
Oculatamente, secondo lo Statuto si dovrà prestare un’attenzione particolare al riconoscimento a livello comunitario di diplomi e altri certificati rilasciati dai conservatori e dalle scuole artistiche nazionali europee e da altre scuole ufficiali delle arti dello spettacolo, in modo da consentire ai loro titolari di lavorare e studiare in tutti gli Stati membri; sollecitando tutti gli Stati membri a tal riguardo a promuovere studi artistici formali che offrano una buona formazione personale e professionale e consentano agli studenti di sviluppare il proprio talento artistico nonché competenze generali per operare in altri ambiti professionali. È altresì importante proporre iniziative su scala europea per facilitare il riconoscimento di diplomi e altri certificati rilasciati dai conservatori e dalle scuole artistiche nazionali di Paesi terzi, al fine di favorire la mobilità degli artisti verso gli Stati membri;
Altra interessante iniziativa è l’invito alla Commissione UE ad adottare una “Carta europea per la creazione artistica e le condizioni del suo esercizio” sulla base di un’iniziativa come quella dell’Unesco, onde affermare l’importanza delle attività dei professionisti della creazione artistica e favorire l’integrazione europea;
Si invitano gli Stati membri che non l’applicano ancora ad organizzare in modo efficace, nel rispetto della direttiva 2006/115/CE e della direttiva 2001/29/CE, il pagamento di tutti gli equi compensi relativi ai diritti di riproduzione e delle eque remunerazioni dovute ai titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi, anche per le eccezioni legali. L’Italia, da questo punto di vista, risulta già adempiente alle direttive per quanto riguarda il comparto musicale: la ripartizione dei compensi per copia privata (compenso imposto nel prezzo di vendita di supporti vergini e apparecchi masterizzatori) avviene già a favore di autori (dalla SIAE), dei produttori fonografici (da parte di SCF) e infine degli artisti interpreti ed esecutori dall’IMAIE, cioè l’Istituto Mutualistico degli Artisti Interpreti ed Esecutori, che costituisce la società di gestione collettiva dei diritti degli artisti interpreti esecutori. Altri equi compensi per pubbliche comunicazioni sono raccolti e ripartiti a favore degli artisti da parte dell’IMAIE.
La Commissione potrà procedere ad uno studio che analizzi le disposizioni prese dagli Stati membri affinché una parte delle entrate generate dal pagamento dell’equo compenso dovuto ai titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi sia destinata al sostegno dell’attività creativa e alla protezione sociale e finanziaria degli artisti. In Italia si può ritenere in parte già previsto: come ripartizione dei fondi da bando art. 7 dello Statuto IMAIE, per cui i compensi raccolti ma non distribuiti e parte di quanto raccolto per la copia privata vanno a finanziare le attività di ricerca e studio nonché per fini di promozione, formazione e sostegno professionale degli artisti interpreti esecutori.
Si ritiene auspicabile che gli Stati membri studino la possibilità di concedere agli artisti un aiuto supplementare a quelli già in vigore, prevedendo ad es. un prelievo sullo sfruttamento commerciale delle creazioni originali (quindi a favore degli autori) e delle loro interpretazioni libere da diritti (nella veste di artisti interpreti esecutori).
3 – Venendo alla politica dei visti, mobilità e impiego dei cittadini di Paesi terzi, si sottolinea la necessità di tener conto delle difficoltà che alcuni artisti europei ed extracomunitari incontrano attualmente per ottenere un visto ai fini del rilascio di un permesso di lavoro, nonché delle incertezze legate a tale situazione. Le condizioni stabilite per la concessione dei visti e dei permessi di lavoro sono attualmente difficili da soddisfare da parte degli artisti in possesso di contratti di lavoro a breve termine. La Commissione UE dovrebbe dunque riflettere sugli attuali sistemi per la concessione di visti e permessi di lavoro agli artisti e a mettere a punto una regolamentazione comunitaria in questo settore che possa portare all’introduzione di un visto temporaneo specificamente destinato agli artisti europei ed extracomunitari, come già avviene in taluni Stati membri.
4 – Anche la formazione dell’artista è oggetto di alcune disposizioni, dato che si invitano gli Stati membri a creare strutture specializzate di formazione e tirocinio destinate ai professionisti del settore culturale, in modo da sviluppare un’autentica politica dell’occupazione in questo ambito, oltre che a raccogliere tutte le ricerche e le pubblicazioni esistenti e a valutare, nella forma di uno studio, l’attuale situazione per quanto concerne l’attenzione prestata nell’Unione Europea alle malattie professionali tipiche delle attività artistiche (come ad es. l’artrite).
Si ricorda che tutti gli artisti esercitano la loro attività in modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di spettacolo sulla scena ma studiando, provando ed esercitandosi in privato, nonché come i periodi di ripetizione costituiscano a pieno titolo ore di lavoro effettivo e che è necessario tener conto di tutti questi periodi d’attività nella carriera degli artisti, sia durante i periodi di disoccupazione che a fini pensionistici.
Si invita pertanto la Commissione a valutare il livello reale di cooperazione europea e di scambi nel campo della formazione professionale nelle arti dello spettacolo e a promuovere tali aspetti nel quadro dei programmi per l’Apprendimento permanente e cultura 2007, nonché dell’Anno europeo per l’istruzione e la cultura 2009.
5 – Obiettivo fondamentale e strettamente legato al precedente è quello di una ristrutturazione delle attività amatoriali, pertanto si invitano gli Stati membri ad incoraggiare e a promuovere le attività amatoriali in continuo contatto con gli artisti professionisti, anche a favore di gruppi socialmente svantaggiati allo scopo di migliorarne l’integrazione, per favorire avvicinamento tra le comunità locali e di costituzione di una società dei cittadini e favorire l’informazione professionale degli artisti amatoriali.
6 – Consci dell’importanza della cultura nel recepimento delle dette iniziative, si vuole perciò garantire la formazione artistica e culturale sin dalla più giovane età, invitando la Commissione UE ad effettuare uno studio sull’educazione artistica nell’Unione Europea (i suoi contenuti, la natura della formazione offerta – se formale o meno –, i risultati e gli sbocchi professionali) e a comunicarne i risultati al Parlamento entro due anni., oltre a svolgere una campagna d’informazione volta ad offrire una garanzia di qualità dell’educazione artistica. Lo Statuto invita la Commissione UE ad incoraggiare e favorire la mobilità degli studenti europei delle discipline artistiche, attraverso l’intensificazione dei programmi di scambio fra gli studenti dei conservatori e delle scuole artistiche nazionali sia su scala europea che su scala extra-europea, oltre a prevedere il finanziamento di misure e progetti pilota che consentano in particolare di definire i modelli adeguati in materia di educazione artistica nell’ambiente scolastico, attraverso un sistema europeo di scambio di informazioni e di esperienze destinato agli insegnanti di discipline artistiche.
La Commissione UE e gli Stati membri dovrebbero esaminare la possibilità di creare un fondo di mobilità europea, sull’esempio del tipo Erasmus già adottato per gli studenti universitari, destinato agli scambi di insegnanti e di giovani artisti, ricordandosi a tal riguardo l’importanza che si attribuisce all’aumento del bilancio europeo destinato alla cultura.
Lo Statuto è stato trasmesso al Consiglio Europeo e alla Commissione UE nonché ai Parlamenti e ai governi degli Stati europei. La speranza è che vengano rispettati tutti i punti di questo “programma d’azione” e che diventi un’irrinunciabile bussola per l’attività politica e legislativa a venire. Ovviamente nei tempi più brevi possibili.