I diritti esclusivi riconosciuti dalla disciplina del diritto d’autore sono tradizionalmente amministrati individualmente dagli stessi titolari che li concedono ad utilizzatori commerciali o ad intermediari, quali ad esempio editori musicali, produttori fonografici, distributori. Favorita dai processi di disintermediazione accelerati dall’avvento di Internet, la gestione individuale dei diritti, la cui inadeguatezza a retribuire gli autori di opere musicali e’ stata una delle ragioni storiche della nascita degli enti di gestione collettiva, riacquista oggi un ruolo di primaria importanza, soprattutto per quanto concerne le utilizzazioni delle opere attuate attraverso reti telematiche. Se da un lato infatti le “società di collecting” , indispensabili al fine di raccogliere i compensi derivanti da una ampia diffusione territoriale e da una vasta tipologia di forme di sfruttamento delle opere dell’ingegno, si sono diffuse col contributo indiretto dell’industria culturale, oggi, grazie alle opportunità offerte da Internet, l’autore puo’ ambire a gestire autonomamente i diritti relativi allo sfruttamento economico delle sue creazioni.
In particolare grazie all’ausilio di licenze standardizzate non esclusive, tra le quali le Creative Commons (CC) ci sembrano le piu’ interessanti e le piu’ diffuse, in luogo della piu’ complicata contrattazione ad hoc, una vastissima gamma di soggetti, da quelli che si trovano creatori per esigenza o a livello amatoriale o hobbistico, a coloro che, dilettanti o professionisti, svolgono tale attività con legittime ambizioni, trovano nuove opportunità per diffondere legalmente le proprie creazioni in rete.
Senza analizzare il contenuto di tali licenze, per il quale si rimanda a piu’ approfondite fonti giuridiche e al sito http://creativecommons.it, pare opportuno comunque esprimere alcune considerazioni sulla validità dell’impiego delle CC, con particolare riferimento alla distribuzione di contenuti musicali attraverso Internet, al fine di evidenziare caratteristiche e limiti di queste in rapporto alla gestione individuale del diritto d’autore ed allo sviluppo dell’attività degli autori e dei compositori.
Prima di tutto, pare giusto sottolineare che tali licenze, pur muovendo da un atteggiamento critico nei confronti del sistema del diritto d’autore, hanno il pregio di inserirsi, con gli opportuni adattamenti linguistici e giuridici effettuati da studiosi di diritto di ogni singolo ordinamento giuridico nazionale, nella specialistica disciplina del diritto d’autore rispettandola, integrandola, e rendendola piu’ “human readable” all’utente globale, il quale non ha confidenza con essa pur facendo grande uso della categoria di beni da essa tutelati.
Aspetto non secondario, l’utilizzazione di licenze che permettono all’utente di identificare chiaramente sia il titolare dei diritti relativi al contenuto che gli usi di questo consentiti, certamente aiuta ad affermare l’esistenza e la validità della disciplina della proprietà intellettuale e a diffondere quella cultura della legalità e del rispetto del diritto d’autore che nella società dell’informazione continua a subire attacchi culturali e arrembaggi” della pirateria commerciale e altruistica. Si ricorda poi che sono disponibili diversi applicativi software in grado di classificare contenuti digitali in base alla licenza d’uso e motori di ricerca che prevedono, tra i campi di ricerca, l’utilizzo consentito.
Tuttavia, carattere distintivo e maggiormente innovativo di tali licenze e’ la capacità di favorire nuovi progetti creativi collettivi tra soggetti che non si sono mai incontrati personalmente, al di là di ogni confine geografico, e con modalità di interazione e collaborazione assolutamente originali, in particolare per la creazione di opere derivate o in comunione: tali licenze possono costituire quindi un incentivo alla creatività , giacche’ avvicinano i creatori tra di loro, prima ancora che al pubblico.
Allo stesso tempo, gli autori trovano piu’ semplice e rapido concedere alcune utilizzazioni delle loro opere in maniera chiara e flessibile, senza troppe “complicazioni burocratiche”, che, nell’era dell’immediatezza, vengono spesso percepite come un ostacolo considerevole alla creazione ed alla circolazione di contenuti. Come anche le licenze open source per la circolazione di programmi per elaboratore, cosi’ le licenze CC rappresentano uno strumento pratico e “user-friendly”, il cui utilizzo consente al titolare dei diritti di evitare una spesa per la realizzazione di una licenza ad hoc.
In assenza di comunità virtuali con regole ben definite e tassative per i propri associati, licenze quali le CC rappresentano una soluzione calzante per quegli autori che vogliano distribuire le proprie opere attraverso reti telematiche, direttamente o attraverso siti aggregatori di contenuto, e in particolare per coloro che, per ragioni di liberalità o per strategia di marketing promuovano gratuitamente la propria musica: la protezione del diritto d’autore infatti persegue anche obiettivi non economici quali la creatività , la diversità e l’identità culturale.
Inoltre, sfruttando l’interesse suscitato da tali innovative forme distributive, gli autori che si avvalgono di licenze CC riescono in questo momento ad aumentare la propria capacità promozionale ottenendo una discreta visibilità .
Infine, altro elemento non trascurabile in un momento di forte cambiamento del settore musicale, licenze quali le CC incentivano la creazione di nuovi modelli di business e di nuovi progetti imprenditoriali.
Per tutte le menzionate caratteristiche, le licenze CC paiono, ad un primo e rapido esame, adeguate a concretizzare una rinnovata libertà di espressione che le piu’ recenti tecnologie di telecomunicazione rendono possibile, anche (e soprattutto) per i creatori di opere musicali.
Non mancano ovviamente anche aspetti problematici, che e’ bene evidenziare.
L’adozione di tali licenze nella distribuzione di contenuti sonori attraverso reti telematiche ne comporta innanzitutto la concessione a titolo gratuito e non assicura quindi una remunerazione immediata e diretta agli autori, ma e’ piuttosto foriera di compensi successivi o indiretti, ovvero derivanti da attività diverse rispetto alla diffusione del contenuto stesso via Internet: si pone quindi il problema per l’autore professionista di costruire, intorno a tali utilizzazioni gratuite, un modello di business, che, partendo dalla promozione fatta dai contenuti distribuiti attraverso l’uso di tali licenze, possa poi garantire a questo una retribuzione sufficiente a compensare il proprio lavoro creativo, sempre che, a seguito di tale esposizione promozionale, non trovi imprese culturali che vogliano investire commercialmente nel suo lavoro.
In tal caso non si dimentichi pero’ che il rilascio di un’opera musicale sotto licenza CC limita fortemente la strategia di gestione dei diritti dell’opera stessa, soprattutto per l’avvenire: le CC sono infatti licenze perpetue strettamente legate all’opera cui vengono abbinate. Pertanto, qualora un autore voglia in un secondo momento distribuire un’opera precedentemente diffusa gratuitamente in Internet con licenza CC utilizzando un’altra licenza, o voglia distribuirla direttamente a pagamento, o ancora preferisca cederne i diritti ad una impresa commerciale, o addirittura desideri dare mandato ad una società di gestione collettiva per la riscossione dei compensi derivanti dallo sfruttamento della stessa, allora egli tuttavia non potrà recedere dal precedente accordo di licenza e dovrà continuare a garantire ai licenziatari della prima licenza il legittimo uso del contenuto distribuito, salvo i casi tassativamente previsti di risoluzione della licenza per violazione della stessa da parte dell’utente. Conseguentemente, l’autore sarà indotto a considerare le opere cosi’ diffuse come destinate a scopi esclusivamente promozionali o si vedrà costretto ad agire con una ridotta libertà dispositiva sulle sue stesse opere: tale condizione e’ fortemente limitativa per l’autore, in quanto in tal modo esso potrebbe per questo perdere appetibilità nei confronti di imprese culturali che vogliano commercializzare quelle sue composizioni che gli hanno permesso di raggiungere la notorietà e che, probabilmente, non gradiranno il concorrente perpetuarsi di utilizzazioni libere a scopo non commerciale dell’opera stessa.
Si ricordi poi che le licenze CC, in quanto semplici autorizzazioni, non garantiscono per se alcuna efficace protezione tecnologica all’opera dell’ingegno distribuita. I contenuti diffusi con l’ausilio di tali licenze rimangono cosi’ esposti, cosi’ come tutti i contenuti pubblicati nella rete mondiale, ad episodi di plagio di cui il titolare dei diritti avrà difficile notizia. Si rinnova la nota e problematica questione dell’enforcement dei diritti per i contenuti diffusi attraverso reti telematiche. L’impresa culturale, in particolare nelle figure dell’editore musicale e del produttore fonografico, svolge in tal senso una importantissima funzione di controllo e contribuisce in modo determinante ad assicurare l’effettiva tutela dell’opera, giacche’ essa, vuoi vigilando direttamente vuoi delegando tale compito a terzi, preserva allo stesso tempo il proprio investimento economico; l’autore che invece si muova individualmente e senza intermediari, troverà al contrario ancor maggiori difficoltà a rendere effettiva tale tutela. Non si dimentichi poi la generale tutela offerta ai propri iscritti dagli enti di gestione collettiva, che rappresentano la piu’ importante opzione per la protezione efficace dei diritti d’autore. Quanto all’impiego di misure tecnologiche di protezione efficaci a tutela dei contenuti diffusi con licenze CC, esso e’ vietato in linea di massima dall’art. 4 lett. a) della licenza stessa, e si sostiene sia ammissibile solo al fine di impedire la violazione dell’art. 102-quinquies l.a, caso difficilmente valutabile ex ante.
Sotto un profilo affatto giuridico, si consideri altresi’ che tali licenze contribuiscono ad assuefare gli utilizzatori alla cultura del “contenuto gratuito”, la quale sommata a una certa cultura dell’illegalità , in prospettiva, difficilmente si concilia con lo sviluppo di sistemi che remunerano direttamente l’autore.
Si noti inoltre che, anche se le CC sono principalmente utilizzate per diffondere contenuti in reti telematiche, esse non sono state create esclusivamente per Internet, ma possono essere impiegate anche per la diffusione di esemplari materiali delle opere. Il testo delle licenze, a tal proposito, non fa alcuna distinzione tra concessione di diritti per utilizzazioni online ed utilizzazioni offline, ed anzi specifica che i diritti concessi all’utente possono “essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati”, “anche in forma digitale”: ne deriva pertanto che l’autorizzazione ad esercitare alcuni diritti sull’opera concessa in licenza CC si riferisca ad entrambe le categorie di uso. A questo si aggiunga che licenze CC valgono per tutto il mondo: se da un lato tale disposizione pare opportuna a regolare la diffusione delle opere per via telematica ed a rapportarsi al carattere sopranazionale e ultraterritoriale di Internet, dall’altro pare eccessivamente estensiva per quelle utilizzazioni che avvengono ancora in forma”analogica”.
Si valutino infine le problematiche conseguenti alla volontà di esercitare i diritti concernenti la personalità dell’autore. In tema di diritti morali d’autore, il gruppo di lavoro di adattamento delle licenze CC all’ordinamento giuridico italiano ha scelto di non introdurre modifiche alle licenze CC, operando secondo un criterio di “minimo impatto”, ovvero apportando modifiche al testo originale delle licenze solo laddove queste fossero necessarie per produrre un effetto giuridicamente rilevante.
Se da un lato pare evidente che le disposizioni relative ai diritti morali d’autore operino automaticamente ex lege, dall’altro, tuttavia, l’esercizio di tali diritti da parte dell’autore che abbia concesso l’uso delle proprie opere attraverso l’impiego di licenze CC, pone alcune problematiche di difficile soluzione, in particolare per il cosiddetto diritto di ritiro dell’opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali, previsto dagli artt. 2582 c.c. e 142, 143 l.a.. Di certo l’accezione “gravi ragioni morali”, che va intesa latu sensu e che fonda il cosiddetto diritto di ripensamento o pentimento, non puo’ coincidere con le ragioni di natura meramente economica o di scelta strategica nel proprio business che potrebbero portare l’autore ad abbandonare una già avviata diffusione delle proprie opere a mezzo di licenze CC, per destinare le stesse all’amministrazione centralizzata dell’ente di gestione collettiva, ma va fondata sulla duplice condizione che sia accertata da parte del giudice la potenziale offesa della personalità o della reputazione dell’autore qualora l’opera continuasse a circolare nel pubblico, e siano risarciti i danni di coloro che hanno acquistato il diritto di trarre profitto dall’opera medesima. Cio’ premesso, in dottrina si dubita della possibilità di fare valere il diritto di pentimento per l’autore che abbia concesso l’opera in licenza CC. Tale diritto parrebbe invero in linea teorica esercitabile, ma la complessa procedura attraverso la quale l’autore attuerebbe la tutela di tale diritto anche nel caso di impiego di licenze CC, definita dagli artt. 142 e 143 l.a. e dall’art. 13 R.D. 18 maggio 1942 n. 1369, appare alquanto inidonea e, di fatto, inefficace.
E’ infine pacifico che il titolare dei diritti non possa accordare in licenza CC un’opera, se abbia in precedenza ceduto o concesso tali diritti in esclusiva a un terzo, quale ad esempio un ente di gestione collettiva. Sul rapporto tra le licenze CC e la S.I.A.E., ci soffermeremo pertanto nel prossimo articolo.
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