La bozza del decreto liberalizzazioni prevede all’art. 39 che al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo, consentendo l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, in qualunque forma attuata, è libera. Entro tre mesi dovranno essere indicati i requisiti minimi necessari a un corretto e razionale sviluppo del mercato degli intermediari. Sono fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Siae dall’art. 180 della legge sul diritto d’autore.
Non si capisce a chi serva una norma del genere: in tutti i paesi del mondo dove non è prevista una norma sulla intermediazione esclusiva, è il mercato stesso che ha portato alla presenza, in genere, di una sola, o al massimo due, società di gestione collettiva (ma sempre con compiti diversi), perché questo è conveniente sia per gli aventi diritto, che per gli utilizzatori (si veda anche tutta la letteratura in tema di “one stop shop” riguardo l’intermediazione dei diritto d’autore e connessi). Semmai la norma avrebbe dovuto prevedere dei precisi obblighi di efficienza e trasparenza degli intermediari, che è quanto il mercato oggi vuole e pretende.
Fonte: Dirittodautore.it