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Home Articoli

Come si apre un’edizione musicale (di Stefania Baldazzi)

24 Maggio 2022
in Articoli, Music Business
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Consapevoli dell’importanza che riveste il ruolo dell’editore musicale nell’industria musicale italiana ed affascinati dall’impegno che questi profonde nella diffusione delle opere acquisite nel suo repertorio, sono in molti a chiedersi quale sia il percorso da compiere per intraprendere questa attività professionale.
Con questo articolo ci proponiamo quindi di illustrare brevemente l’iter necessario all’apertura di un’edizione musicale, soffermandoci su alcune tematiche giuridiche di particolare interesse.
Occorre precisare innanzitutto che, nella filiera dell’industria musicale, l’editore musicale si colloca in relazione diretta con gli autori e i compositori delle opere musicali ed acquisisce una serie di diritti sulle opere di suo interesse grazie al contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica (contratto di edizione musicale) stipulato con l’autore delle medesime. Tramite questo rapporto giuridico l’autore infatti cede tutti i diritti di utilizzazione economica delle opere oggetto del contratto e l’editore acquisisce un diritto editoriale finalizzato a commercializzare la parte creativa dell’opera.
La procedura per diventare Editore musicale si articola essenzialmente in 3 fasi:
A) Costituirsi nella forma giuridica più opportuna, che può essere una ditta individuale, o una società di persone o di capitali, a seconda delle possibilità economiche del soggetto e delle esigenze del mercato, avvalendosi della consulenza di un buon legale e un bravo commercialista;
B) Ricercare gli autori e formare il repertorio musicale attraverso la stipula dei contratti di edizione musicale con gli autori di proprio interesse;
C) Associarsi alla SIAE, cosa che benché non sia obbligatoria, risulta alquanto utile e vantaggioso per la riscossione dei diritti d’autore.

La forma giuridica più utilizzata dai piccoli imprenditori è indubbiamente la ditta individuale, caratterizzata da un unico responsabile dell’attività esposto al rischio di impresa il quale risponde con tutto il suo patrimonio presente e futuro delle obbligazioni assunte in nome della ditta. Per la costituzione di una ditta individuale non sono necessari particolari adempimenti: è sufficiente aprire una partita iva e iscriversi alla Camera di Commercio senza bisogno di recarsi dal notaio; i costi di gestione sono minimi e in presenza di particolari regimi fiscali è possibile tenere anche una contabilità semplificata.
Chi inizia un’attività di edizioni musicali può anche decidere di assumerne la gestione in forma societaria. Le tipologie di società attualmente più utilizzate sono la Società in Nome Collettivo (SNC), la Società in Accomandita Semplice (SAS) e la Società a Responsabilità Limitata (SRL). Le prime due tipologie appartengono alla categoria delle società di persone, caratterizzate da una pluralità di soci che “conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili” (art. 2247 c.c.) e che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali in via sussidiaria (ovvero solo dopo che i creditori si siano soddisfatti sul patrimonio della società). Una eccezione a questa responsabilità illimitata è costituita dalla posizione dei soci accomandatari nella SAS che rispondono solo fino al capitale sottoscritto. Entrambe queste forme societarie prendono vita in seguito a un atto pubblico o a una scrittura privata autenticata da un notaio che provvede ad iscrivere codesti atti nel Registro delle Imprese entro trenta giorni dalla costituzione. Non è necessario il deposito di alcun capitale minimo all’atto della costituzione come invece accade per le società di capitali. Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende una attività economica di edizione musicale è quello di segnalarlo all’Agenzia delle Entrate mediante presentazione di apposita dichiarazione entro trenta giorni dall’inizio dell’attività; ottenere quindi un numero di partita iva e comunicare l’inizio dell’attività alla Camera di Commercio.
Le società di edizioni musicali che svolgono attività economica di maggior rilievo sono strutturate secondo il modello capitalistico della SRL, costituibile solo con un capitale minimo di euro 10.000 e in seguito alla redazione di un atto costitutivo per atto pubblico e di uno statuto sulle regole sociali. La responsabilità è limitata, il che significa che delle obbligazioni sociali risponde solo la SRL con il suo patrimonio senza alcun intervento dei soci con il loro patrimonio individuale. Entro venti giorni dalla stipula del contratto, il notaio provvede all’iscrizione degli atti nel registro delle imprese previo versamento presso un istituto di credito di almeno il 25% dei conferimenti in denaro e della totalità dei conferimenti in beni.
Non mancano infine casi, anche se assai limitati, di società editoriali costituite in forma cooperativa o di società per azioni.
Occasionalmente è possibile incontrare anche associazioni non riconosciute e senza scopo di lucro operanti nel settore. Tale forma associativa riscontra però una serie di problematiche giuridico – fiscali che ne determinano una scarsa compatibilità con lo svolgimento di attività imprenditoriali quali l’editoria musicale: innanzitutto occorre tenere presente che l’elemento fondamentale di queste organizzazioni consiste nel divieto di distribuzione degli avanzi di gestione fra i soci, indipendentemente dall’attività economica in concreto esercitata. L’associazione che non svolge alcuna attività commerciale non ha obblighi di tenuta contabile, non deve necessariamente aprire una partita iva e non è quindi soggetta a dichiarazioni iva o a dichiarazioni dei redditi: essa agirà solo in qualità di sostituto d’imposta effettuando le ritenute d’acconto sui compensi eventualmente corrisposti ai collaboratori. Per godere di tali benefici fiscali, qualora un’associazione svolga anche attività commerciale, questa non deve essere prevalente rispetto all’attività istituzionale e in ogni caso, il lucro derivante deve essere riutilizzato per finalità statutarie. Da considerare anche il fatto che i brani acquisiti in repertorio dall’editore costituitosi in forma di associazione senza scopo di lucro, risulterebbero di proprietà dell’associazione stessa la quale, con la sua struttura aperta e democratica, permetterebbe a qualunque socio di raggiungere i vertici direttivi e decidere quindi le sorti delle edizioni.

Definita la forma giuridica più adeguata alle singole esigenze, l’editore dovrà quindi procedere all’acquisizione del repertorio musicale sul quale ritiene più opportuno investire la proprie forze. Per fare ciò sarà necessario predisporre un adeguato contratto di edizione con ciascun autore di interesse, affinché questi ceda i propri diritti di utilizzazione economica all’impresa che inizierà così il lungo processo di formazione del proprio catalogo editoriale.
Acquisiti i diritti su almeno dieci opere originali, l’editore potrà quindi procedere all’iscrizione presso la Società Italiana Autori ed Editori. La SIAE è attualmente in Italia l’ente che si occupa della gestione dei diritti d’autore e dell’incasso e ripartizione dei proventi derivanti.
Ovviamente l’editore musicale non è obbligato ad iscriversi ad una società di gestione collettiva e di conseguenza non ha l’obbligo giuridico di aderire alla SIAE, ma l’ipotesi di gestire personalmente le utilizzazione pubbliche del suo repertorio risulterebbe di sicuro alquanto onerosa sia dal punto di vista economico, sia da quello amministrativo. La SIAE infatti gestisce gli interessi dei suoi associati e tramite il servizio di incasso e distribuzione dei proventi, la sua intermediazione risulta sicuramente vantaggiosa per l’editore che voglia trarre profitto dal diritto d’autore. La procedura di iscrizione alla SIAE per un editore musicale si articola nelle seguenti attività:
1. Richiedere il preventivo benestare per la denominazione (o ragione sociale) che l’Azienda intende adottare, per evitare che vi possa essere confusione con altre imprese editoriali già iscritte alla Società stessa o a Società straniere che hanno rapporti di reciproca rappresentanza con la SIAE. Tale denominazione (o ragione sociale) riconosciuta dalla SIAE deve corrispondere all’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa, non al marchio o all’insegna utilizzati per l’attività editoriale. La disponibilità di tale denominazione si intende decaduta se, entro e non oltre 60 giorni dal suo riconoscimento, non venga trasmessa la documentazione di cui al successivo punto;
2. Presentare l’apposito modulo per la domanda di associazione, corredata del consenso al trattamento dei dati personali, firmata dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società;
3. Versare i diritti di segreteria per il riconoscimento della denominazione (euro 119,64) e la tassa istruttoria di associazione (euro 1.738,08) a mezzo vaglia postale, assegno circolare o bonifico bancario: depositare quindi contestualmente alla documentazione, una copia della ricevuta di pagamento;
4. Se l’azienda è costituita in forma di Società occorre presentare una copia dell’atto costitutivo e dello statuto (in originale o in copia autenticata) dai quali risulti che la stessa svolge attività editoriale nel campo della musica, nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’iscrizione nel Registro delle Imprese e il possesso del numero di codice fiscale e della partita IVA;
5. Il legale rappresentante deve firmare e allegare la dichiarazione sostitutiva di certificazione che certifichi la sua nascita, la sua cittadinanza e l’esistenza o meno di condanne penali e di altri provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziale;
6. Depositare almeno dieci opere musicali di cui la casa editrice abbia acquisito i diritti di utilizzazione economica in qualità di editore originale (l’autore della parte musicale di tali opere non deve essere il titolare della ditta o il rappresentante legale della società), allegando i rispettivi bollettini di dichiarazione 112, gli spartiti e i testi, nonché i contratti di edizione (in carta bollata da € 14,62 utile per la registrazione) stipulati con gli autori interessati.
7. La Casa Editrice musicale dovrà inoltre provvedere ogni anno al versamento del contributo annuo associati secondo le ordinarie tabelle SIAE.
Tutta la modulistica necessaria per la suddetta iscrizione è scaricabile dal sito della SIAE.
Un prassi ormai consolidata fra gli editori musicali, è quella di raggrupparsi in associazioni di categoria grazie alle quali perseguire i propri scopi istituzionali e politici e trovare voce e rappresentanza all’interno della SIAE. Al momento le tre associazioni maggiormente rappresentative in Italia sono: la Federazione Editori Musicali (FEM) che raggruppa principalmente le edizioni musicali facenti riferimento alle major discografiche e alcuni grandi editori, l’Associazione Nazionale Editori Musicali (ANEM), l’Unione Editori Autori Musica Italiana (UNEMIA) e l’Associazione degli Autori, Compositori e Piccoli Editori (ACEP). Esse cercano di instaurare un dialogo costruttivo con le altre associazioni di autori ed editori e con la Sezione Musica della SIAE allo scopo di difendere e migliorare le condizioni professionali dei propri iscritti.
Gli editori musicali iscritti in SIAE sono al momento circa duemila: la maggior parte di essi matura un quantitativo di proventi che riesce solo a coprire i costi di iscrizione in SIAE e le spese di gestione dell’attività. Prima di aprire un’edizione musicale è quindi opportuno ponderare bene gli equilibri economici in gioco, tenendo presente che un’edizione musicale è innanzitutto una attività di impresa che va intrapresa solo qualora ci si prospetti la effettiva possibilità di ricavarne un profitto. A questo proposito, nel redigere il bilancio preventivo al momento dell’apertura dell’attività, l’editore non deve dimenticare il meccanismo di ripartizione degli utili previsto dalla SIAE, secondo il quale i primi incassi vengono distribuiti solo dopo due semestri dall’iscrizione e quindi dopo un anno effettivo di attività i cui costi sono a esclusivo carico dell’editore.
Dal punto di vista di autori e compositori in cerca di un contratto editoriale, pare opportuno ricordare loro che non è obbligatorio avere un editore musicale per incassare il 100% dei proventi maturati attraverso le utilizzazioni del proprio repertorio, poiché in tal caso la SIAE ripartisce il totale fra autore e compositore sulla base delle percentuali dichiarate nel bollettino 112 di deposito.
Avere un editore comporta però numerosi vantaggi: il primo consiste nell’ampliare le possibilità di sfruttamento delle opere grazie al portfolio di contatti dell’editore e al suo lavoro di ricerca di nuove forme di diffusione del repertorio; il secondo sta nel fatto che egli svolge attività di controllo dei rendiconti e aiuta l’autore a incassare quanto gli spetta; infine la SIAE, nelle ripartizioni della classe prima (ballo e concertino), prevede una maggiorazione (secondo il sistema del “doppio punto”) per ciascuna opera musicale edita (da intendersi in questo caso nel significato di “con editore”).
Ultimo aspetto da non dimenticare è l’importanza del contratto editoriale quale elemento formale del rapporto che l’editore instaura con i suoi autori: consigliamo pertanto di non avventurarsi autonomamente nella ricerca via web di qualche formulario contrattuale utilizzabile quale fac-simile, ma di rivolgersi a un legale esperto in queste tematiche, affinché predisponga un modello di contratto adatto alle proprie esigenze e alla propria attività.

Tags: autorecompositorecontrattoedizionisiae
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