I lettori della nostra rubrica sapranno oramai parecchio circa gli adempimenti necessari per svolgere in regola un evento di spettacolo (dal vivo o meno che sia), in particolare per quanto concerne i rapporti con l’Enpals, la S.I.A.E. e l’Inail. È vero che oggi il datore di lavoro o committente può assumere direttamente il lavoratore, senza dover transitare attraverso un ufficio di collocamento, tuttavia si ha l’impressione che nel settore si trascuri o addirittura si ignori quello che, invece, è un obbligo normativo per tutti i lavoratori e relativi datori di lavoro/committenti (il settore dello spettacolo non fa eccezione): la compilazione e inoltro della Comunicazione pluriefficace al Centro per l’Impiego, in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Di che si tratta? Alcuni dei nostri lettori più attenti ne ricorderanno alcuni aspetti da precedenti articoli, ove ne trattavamo entro altre discussioni. Si sappia che il senso di quello che può apparire come un appesantimento burocratico trova il suo fondamento nell’importante lotta al lavoro nero e contro la mancanza di sicurezza sul lavoro, una grave macchia nel nostro mondo lavorativo che coinvolge – in misura notevole – purtroppo anche il settore dello spettacolo.
Anzitutto entra in gioco un destinatario particolare: il Centro per l’impiego. Esso ha sostituito l’Ufficio di Collocamento – Lista Unica dello Spettacolo, ove in precedenza tutti i lavoratori dello spettacolo erano obbligati a iscriversi. Dal primo gennaio 2008 i cambiamenti sono di rilievo: con l’abrogazione della Legge 8 gennaio 1979, n. 8, del D.P.R. 21 gennaio 1981, n. 179 e del D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053 (il tutto recepito con circolare Enpals del 1° settembre 2009, n. 16). Ciò ha comportato l’eliminazione di tutto il previgente servizio di collocamento dello spettacolo, della disciplina per il lavoro del personale artistico e tecnico dello spettacolo. In particolare, la sezione speciale per lo spettacolo presente all’Ufficio Collocamento viene meno, quindi dal 24 giugno 2008 non sussiste più alcun adempimento particolare dello spettacolo. La mancanza di adempimenti particolari comporta, però, l’applicazione delle norme vigenti per tutti gli altri settori lavorativi, ovvero gli oneri comunicativi verso il Centro per l’impiego (come da Legge 27 dicembre 2006, n. 296). Si badi che gli oneri in parola sono da intendersi come rivolti all’intera vicenda lavorativa, poiché si deve dare comunicazione al Centro non solo delle assunzioni bensì anche delle proroghe, delle trasformazioni, del distacco e della cessazione di ogni rapporto lavorativo.
Sgombriamo subito il campo da un facile equivoco: a differenza che in altri settori, tutti i lavoratori assoggettati a Enpals debbono previamente essere oggetto della Comunicazione al Centro per l’impiego, indipendentemente dalla tipologia di rapporto instaurata. Quindi lavoratori autonomi, subordinati e parasubordinati, da questo punto di vista pari sono. Altrettanto può dirsi circa il compenso: anche se il lavoratore svolge una prestazione gratuita, gli adempimenti circa l’impiego non vengono meno.
Veniamo all’atto amministrativo: cos’è la Comunicazione pluriefficace? Come s’intuisce dalla terminologia, si sostanzia come unica comunicazione (modello UNILAV, in vigore per tutti i settori lavorativi) che consente al dichiarante di assolvere oneri informativi presso più enti contemporaneamente. Dunque accade che quanto trasmesso e comunicato al Centro per l’impiego, grazie alle procedure informatizzate, sia condiviso anche da INPS, Enpals, Inail, la prefettura, ecc., insomma dagli enti deputati al controllo, a vario titolo, dell’attività lavorativa, cui è tenuto rivolgersi l’organizzatore a proposito dei vari aspetti in gioco. Quindi, nel caso del settore dello spettacolo, la comunicazione assolve certamente la funzione di denuncia nominativa degli assicurati Inail (qualora sia applicabile la tutela dell’ente) e di instaurazione del rapporto assicurativo nei confronti dell’Enpals. Sarà compito del Centro per l’impiego l’inoltro, a sua volta, della Comunicazione agli altri enti coinvolti.
Con Decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre 2007, dal 2008 la Comunicazione è resa al Centro esclusivamente in forma digitale, recapitata telematicamente al server del Centro competente. Dopo la comunicazione, il Centro per l’impiego provvede a registrare quanto dichiarato in una banca dati condivisa con altri enti di controllo.
Chi è tenuto all’adempimento informativo? L’organizzatore dell’evento, cioè il datore di lavoro o committente del lavoratore impiegato. L’organizzatore deve rivolgersi al Centro per l’impiego competente per la provincia ove si trova la propria sede legale (o la residenza/domicilio, se si tratta di persone fisiche). Come è logico, l’organizzatore dovrà previamente iscriversi – è possibile farlo telematicamente – presso le apposite liste del Centro per l’impiego: solo così potrà avere i codici necessari per l’accesso e lo svolgimento delle procedure online. Al suo posto, è consentito a intermediari abilitati di svolgere le operazioni anzidette, come lo possono essere commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, agenzie per il lavoro, ecc., per conto e in nome dei loro clienti.
I siti Internet dei vari Centri per l’impiego differiscono da provincia a provincia, con alcune variazioni, ma tutti consentono una rapida e facile iscrizione online e l’ottenimento rapido dei codici per accedere ai portali e svolgere ogni procedura operativa. Ricordiamo che con la riforma del collocamento anzi descritta non è più possibile recapitare comunicazioni cartacee al Centro, per cui verranno accettati solamente documenti comunicati con modalità informatiche.
Il contenuto della Comunicazione è intuitivo: andranno segnalati i dati identificativi del datore di lavoro/committente, del lavoratore, il tipo di rapporto di lavoro instaurato, la qualifica professionale del lavoratore, il trattamento economico e normativo applicato.
I termini di comunicazione al Centro sono fondamentali: l’invio deve avvenire necessariamente entro 24 ore dall’instaurazione del rapporto di lavoro, di solito coincidente con quello dell’evento (sebbene per accadimenti diversi dall’assunzione, come la cessazione, trasformazione, ecc., viga il termine di comunicazione di ben 5 giorni lavorativi precedenti). Questo vale anche se il giorno precedente è festivo, posto che le nuove procedure informatizzate consentono di effettuare ogni operazione in qualunque giorno e ora. I ritardi frustrerebbero la funzione stessa della Comunicazione, per cui sono sanzionati come piene irregolarità. Sussistono, comunque, dei casi eccezionali: qualora si ravvisino urgenze connesse a esigenze produttive o cause di forza maggiore che giustificano un’assunzione immediata, il termine di comunicazione è di 5 giorni dall’instaurazione del rapporto ma andrà sempre inviata un’informativa il giorno prima.
Copia della Comunicazione va rilasciata dal committente/datore di lavoro al lavoratore ed è possibile farlo anche nella forma di copia del contratto individuale di lavoro.
Non può mancare il complemento sanzionatorio per chi viola le norme viste sopra, per cui gli inadempienti rischiano l’irrogazione di una sanzione amministrativa di tipo pecuniario. L’importo è variabile da 100 a 500 euro, da intendersi applicabile a ogni lavoratore oggetto di violazioni di legge. Si ricordi che il Ministero del Lavoro, con nota 6 agosto 2008, n. 5460, ha concesso un limitato periodo di sospensione delle sanzioni anzidette, a causa di incertezze operative circa le operazioni da compiere: il periodo di «impunità» decorre dal gennaio 2008 e si conclude il 5 agosto 2008.