Composta un’opera, una delle preoccupazioni più assillanti per l’autore è quella di garantirsi una prova certa della paternità di quell’opera di fronte al mondo, così che nessuno possa eventualmente «scippargliela» e sfruttarla indebitamente. In questo scritto daremo uno sguardo d’insieme alle varie possibilità, posto che la più semplice modalità – che non tratteremo qui, riservandola ad altra sede – è quella di depositare l’opera presso la SIAE, mediante la procedura online oppure la consegna dello spartito e del modello 112. Posto che tale possibilità è riservata agli associati Siae e che può capitare che si debba ottenere una prova immediata della paternità, senza poter provvedere al regolare deposito.
Anzitutto, giova precisare che per il diritto d’autore la paternità dell’opera si acquista alla creazione della stessa. Nessun obbligo di legge prescrive all’autore di effettuare procedure per potersi dichiarare tale. Il problema è provare questo atto creativo di fronte a tutti, e queste prove devono invece rispettare i requisiti di legge per garantire all’autore di poter affermare di fronte a tutti «sono io l’autore di questo brano». Si badi che esiste una generale presunzione di legge, la quale statuisce che viene reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell’opera stessa.
Quindi ci si può astenere da qualunque formalità in seguito alla composizione, ma se un domani si avesse bisogno di dimostrare legalmente la paternità di quell’opera durante un processo (ad es. nel caso di plagio) nei confronti di qualcun altro che afferma la stessa cosa, dovrei provare di esserne io l’autore, da un dato tempo in poi. Questo significa che, sebbene la legge italiana non mi obblighi a registrazioni, depositi, ecc., la stessa però mi impone di supportare il mio diritto di fronte a un giudice, con prove valide che accertino la mia precedenza temporale nella creazione. Considerato che non tutte le prove si equivalgono ma che ogni tipologia ha una forza diversa (dalla prova che il giudice deve accettare come assolutamente non discutibile – cd. prova legale – a quella che sarà lui a vagliare discrezionalmente alla luce dei risultati processuali) sarà quindi preferibile apprendere quali siano le prove valide e quali no, quale forza le si riconosce in genere, proprio per evitare brutte sorprese. Potrei ad es. perdere in sede di giudizio la mia paternità perché un’altra persona ha saputo impiegare una prova a cui è riconosciuta una maggior forza di convincimento legale. Ricordate poi che parlare di «certezza assoluta», legalmente, è spesso azzardato perché le circostanze del caso concreto, assieme alla discrezione del giudice, possono portare a risultati anche molto diversi da quelli probabili.
Vediamo dunque di esaminare le varie possibilità e, soprattutto, di sfatare alcune leggende metropolitane che rischiano, se credute, di riservare amare sorprese.
Simbolo del Copyright
Apporre il noto simbolo «©», oppure la scritta «copyright» o ancora «tutti i diritti riservati», seguiti da un nominativo e una data, segnala solamente che ci si autoproclama titolari dei diritti economici sull’opera, a far data da quanto indicato. Tutto da dimostrare in giudizio: affermarlo e basta non ha nessun valore probatorio. Per la giurisprudenza, il diritto ad utilizzare il simbolo in questione:
• spetta all’autore e ai suoi aventi diritto quando la pubblicazione dell’opera avviene ad opera diretta degli stessi;
• spetta all’editore se è stato stipulato, in merito al trasferimento di quei diritti, un contratto di edizione.
Di fatto, non si ha nessun effetto probatorio.
La raccomandata A/R
La voce che corre da anni, il più diffuso mito in materia è quello per cui inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a sé stessi, avendo cura di tenere il pacco pervenuto ben sigillato da parte, al momento del bisogno dovrebbe garantire la paternità dell’opera contenuta. Ciò a far data dal timbro postale stampato sul pacco all’invio della raccomandata, essendo il timbro un mezzo di prova riconosciuto perché apposto da un pubblico ufficiale (l’impiegato postale) con data certa.
Niente di più insicuro, ai fini della prova, e vediamo perché:
• nel silenzio della legge, varie sentenze hanno stabilito che il valore di prova di questo metodo è accettato legalmente solo qualora l’involucro faccia corpo unico con l’opera spedita: si diffida della sicurezza dell’opera sigillata; considerate che spesso i pacchi postali, anche se ben sigillati all’invio, possono arrivare a destinazione in condizioni non ottimali, oppure possono essere aperti per ispezioni postali: una volta ritornato al mittente il pacco timbrato non sarebbe necessario un grande sforzo per sostituirne il contenuto e farlo sembrare sigillato fin dall’inizio; nel caso di un’opera registrata su di un CD, cassetta o altro supporto non cartaceo questo procedimento è dunque a priori inutile; invece se si tratta di un supporto cartaceo, (parliamo dello spartito e/o il testo dell’opera) questo foglio di carta sarà da ripiegarsi su sé stesso, così che divenga involucro di sé stesso (contenuto e busta insieme): in tal modo i vari timbri degli ufficiali postali finiranno sul medesimo foglio, che andrà sempre conservato come ci è arrivato (si spera ben sigillato come all’invio, senza segni di manomissione); per forza il foglio dovrà essere unico, lasciando una quantità limitata di spazio disponibile per scriverci l’opera, necessariamente leggibile;
• si spera che la facciata contenente l’opera, dopo la trafila postale, sia ancora sufficientemente leggibile;
• infine alcuni giuristi contestano anche questo unico caso valido perché esistono vari modi di aprire una busta sigillata, sostituirne il contenuto (nel nostro caso si potrebbe riempire il foglio bianco con lo spartito dell’opera che dobbiamo provare) e sigillarla nuovamente senza lasciare tracce sufficientemente visibili; se un giudice dovesse trovare fondate queste critiche voi perdereste la prova.
In conclusione, la prova mediante raccomandata è infruttuosa e rischia fortemente di non provare alcunché.
Vidimazione da parte di enti pubblici
Alcuni enti pubblici hanno per legge l’obbligo di vidimare ed annotare in un apposito registro tutto quel che gli arriva a giro di posta. Vidimare significa attribuire una data certa, di solito mediante un timbro, da parte di dipendenti pubblici nel ruolo di pubblici ufficiali: in quanto tali sono capaci di dare valore probatorio alla vidimazione. L’esempio proposto comunemente è quello di spedire una busta sigillata (magari una raccomandata a/r) con la propria opera alla Presidenza della Repubblica.
La vidimazione obbligatoria sembrerebbe un sistema utile ed economico, tuttavia ci sono vari inconvenienti che lo rendono rischioso e, di fatto, impraticabile:
• non sarà affatto facile recuperare quel che avete inviato negli archivi dell’ente (che non terrà in deposito il vostro pacco per sempre); per di più i tempi di risposta delle amministrazioni possono essere spropositati, come sappiamo tutti;
• le condizioni in cui il pacco è arrivato all’ente, oppure nelle quali è custodito dall’ente, possono essere tali da rendere insicuro il sigillo dell’opera, così che la prova diventa inutile;
• il valore probatorio si ha comunque solo se è possibile identificare con esattezza il documento mediante la descrizione apposta sul registro, oppure mediante una corrispondente annotazione sul documento stesso; in caso di un’erronea annotazione (i documenti vidimati ogni giorno sono innumerevoli, l’errore umano è sempre dietro l’angolo) non sarà possibile far corrispondere l’annotazione sul registro al documento e la prova sarà praticamente persa;
• alcuni giuristi negano in ogni caso un valore probatorio: se un giudice la pensa così, perdete la prova.
Si evince facilmente che questo sistema è di fatto inutilizzabile.
Deposito dell’esemplare in prefettura, all’archivio nazionale e alla discoteca di Stato
Il deposito dell’esemplare d’obbligo dell’opera in Prefettura (da parte degli stampatori, editori o autori) era previsto da una vecchia legge, oggi sostituita da una più recente (legge 15 aprile 2004, n. 106) che ha rivisto completamente la procedura, eliminando del tutto la Prefettura dalla procedura, ora gestita dall’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (ICBSA), con sede a Roma. Oggi sono obbligati al deposito: il responsabile della pubblicazione (come l’editore), il tipografo, il produttore, il distributore, il Ministero per i beni culturali e i produttori cinematografici. Questa procedura impone il deposito legale dei documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante l’ascolto e la visione (quindi anche la lettura), qualunque ne sia il processo tecnico di produzione, edizione o diffusione (includendovi esplicitamente musica a stampa e documenti sonori, anche diffusi su supporto informatico o telematicamente). Le copie dei documenti (dunque in supporti anche se il formato originale fosse solo digitale, ad es. se pubblicato online) andranno depositate o spedite all’Archivio nazionale della produzione editoriale, agli analoghi Archivi regionali nonché altri istituti che verranno stabiliti per legge. Il pubblico potrà avere libero accesso all’insieme di questi documenti presso i centri di documentazione nazionale e regionale della produzione editoriale italiana. Si noti che il mancato adempimento di queste formalità non comportano alcuna sanzione, ragion per cui sono rispettati da pochi interessati.
Ai fini della prova gli adempimenti citati non sono validi perché:
• riguarda solo le opere già pubblicate, cioè che abbiano avuto una diffusione non limitata in un ambito solo privato;
• si tratta di un adempimento della Pubblica Amministrazione, vale a dire imposto dalla legge per un fine archivistico e di documentazione; ha solamente valore amministrativo, non di prova.
Il medesimo discorso si può fare per il deposito alla Discoteca di Stato, istituita nel 1928. In sé riguarderebbe solamente il deposito di dischi fonografici riproducenti la voce di cittadini italiani «benemeriti della Patria». Nel 1999 è sorto, al suo interno, il Museo dell’audiovisivo, che raccoglie, conserva e rende disponibili i “documenti sonori e video” che sarebbe obbligatorio depositare anche negli Archivi succitati. Di nuovo, tuttavia, senza alcuna efficacia probatoria. Ricordiamo comunque che è una procedura obbligatoria che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro) se non si effettua il deposito entro 60 giorni dalla prima distribuzione.
Deposito presso un notaio
Il deposito presso un notaio, in quanto pubblico ufficiale per legge, assicura la prova di essere autore dell’opera dal momento del deposito. Queste operazioni attribuiscono pubblica fede agli atti ricevuti in deposito ed alle circostanze riportate dal notaio.
Il notaio può alternativamente provvedere, invece che a ricevere il deposito, a redigere un atto pubblico o autenticare una scrittura privata (cioè un atto redatto e sottoscritto solo da privati) che attestino la vostra paternità dell’opera.
Tra gli svantaggi di questa scelta, in genere piuttosto sicura, troviamo:
• il costo dell’operazione è legato ai tariffari notarili, piuttosto elevati;
• il notaio è comunque fallibile, ed è possibile che la sua autenticazione o il deposito non avvengano secondo tutti i criteri di legge, facendo venir meno la forza probatoria (cosa che comunque dovrà essere contestata motivatamente, davanti al giudice); ad es., nel caso di autenticazione con marca temporale digitale (v. più avanti), le complesse regole tecniche per l’uso della stessa (essenziali da rispettare per avere gli effetti di legge) possono far dubitare che tutti i notai la sappiano utilizzare come dovrebbero (e non solo i notai…); il notaio potrà essere responsabile verso di voi per i danni, tuttavia rischiate di perdere la paternità dell’opera, se basata su quell’unica prova. Precisiamo che tali annotazioni non vogliono in alcun modo mettere in dubbio la professionalità dei notai, categoria che può rivendicare giustamente elevate capacità e conoscenze, bensì si pone come mera constatazione di un’ipotesi che, per quanto remota, è pur sempre possibile.
Firme digitali e marche temporali
Sono sempre più diffusi in Internet servizi di deposito e marcatura temporale digitale che attribuiscono, grazie a questa operazione informatica, una data certa (e quindi un valore di questa come prova) ai file che vi vengono sottoposti (qualunque ne sia la tipologia: audio, video, testo, ecc.). Ad un costo modesto, questi siti di proprietà e gestione privata offrono un procedimento informatico di certificazione in genere sufficientemente affidabile.
Anche in questo caso esistono risvolti non del tutto positivi:
• essendo la marca temporale un tipo di firma digitale, la legge italiana le riconosce una validità legale limitata nel tempo (variabile a seconda della complessità tecnica della firma, viene circoscritta dal certificante nel certificato entro tempi di solito di pochi anni); è rinnovabile, entro la scadenza, ma ovviamente con un’ulteriore spesa e procedura di marcatura; comunque ogni fornitore potrà indicare una diversa durata della propria marca (ovviamente più bassa di quella di legge), secondo i propri procedimenti e le proprie politiche;
• se si mette la propria opera nelle mani di privati è sempre possibile che questi, prima o poi, cessino la propria attività: ci si può ritrovare con un deposito da doversi rifare presso qualcun altro (con altre spese, procedure, ecc.) a causa della possibile perdita di valore probatorio del deposito precedente; il deposito successivo potrebbe sempre subire la sorte del precedente, rischiando di rinviare per l’ennesima volta la data certa di creazione; se ci fate caso, non sempre i fornitori del servizio indicano cosa accadrebbe nel caso di cessata attività;
• così come i notai, anche i privati non pubblici ufficiali devono saper rispettare con precisione le regole tecniche di apposizione della marca temporale; in caso contrario il rischio sarà quello di perdere il valore della prova; certo, anche in questo caso, i depositari potranno essere chiamati davanti al giudice a rispondere dei danni, ma la prova sarà ormai difficilmente rimediabile.
Cerchiamo di capire meglio la differenza tra marche temporali digitali e firme elettroniche: una marca corrisponde al timbro con data certa di un pubblico ufficiale su un documento (es. il timbro postale), mentre la firma elettronica, oltre a questo effetto temporale, corrisponde alla sottoscrizione del documento da parte del titolare (es. la firma apposta in calce ai documenti cartacei). Ai fini probatori, la sola marca temporale può essere sufficiente se è individuabile con certezza chi ha richiesto l’apposizione della marca.
Rimandiamo l’analisi di altre forme di tutela a un prossimo articolo, preannunciando che tratteremo della posta elettronica, della pubblicazione su Internet, del deposito presso società di collecting straniere nonché del Deposito Opere Inedite attivo presso la Siae.