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Home Articoli

L’Enpals: la previdenza nello spettacolo per i musicisti

24 Maggio 2022
in Articoli, Lavoro - Previdenza - Fisco
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Suonare dal vivo, per un musicista, vuol dire inevitabilmente “avere a che fare” con la previdenza dello spettacolo, cioè con quella parte del proprio compenso per un concerto che andrà trattenuta dal datore di lavoro per costituire la pensione, lo “stipendio” per chi non può più lavorare (per anzianità, invalidità, ecc.) ma che dovrà pur vivere di qualcosa… Non è quindi una tassa, non finisce nelle casse dell’Erario bensì va a formare la futura pensione del musicista, in proporzione a quanto versato. È dunque una conquista sociale, non una vessazione.
Competente in merito è l’Enpals, l’Ente Nazionale per la Previdenza e Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo. Per capirci, è sostanzialmente l’INPS degli artisti.

Esattamente come per l’INPS, è il datore di lavoro (l’organizzatore dello spettacolo) a dover versare all’Enpals i contributi previdenziali. Non lo è dunque il musicista, a differenza di quanto spesso si sente dire in giro, tranne che in alcuni casi che vedremo.
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere all’Enpals il certificato di agibilità. Tutto (o quasi) quel che riguarda la previdenza dei musicisti si incentra su questo semplice documento: il certificato di agibilità. L’organizzatore preannuncia all’Enpals che verranno impiegati dei lavoratori dello spettacolo, fornendo all’ente i loro dati e, nel caso, provvedendo alla loro prima iscrizione all’ente (immatricolazione); l’Enpals verifica nella propria banca dati che sia tutto in regola sia per il musicista che per l’organizzatore e che di conseguenza rilascia il “certificato”. Una sorta di benestare, di nulla-osta che dice “qui è tutto in regola con la previdenza!”.
Come abbiamo già visto, la burocrazia è tutta a carico dell’organizzatore (ripensate al paragone con l’INPS: è il datore di lavoro a fare le detrazioni in busta paga): sarà lui a dover comunicare i dati della serata e a richiedere il certificato di agibilità, nonché a iscrivere (oltre a sé stesso come organizzatore) il musicista all’Enpals (qualora non sia già iscritto), a dover custodire ed esibire il certificato di agibilità a richiesta, nonché a versare all’ENPALS quanto dovuto. Oggi la maggior parte degli adempimenti si effettuano online, con maggior comodità rispetto al passato, oppure si possono effettuare attraverso gli sportelli territoriali dell’Enpals, ma anche della SIAE.
Ma a quanto ammonta questa percentuale di ritenuta per la pensione ENPALS? Semplice: al 33% del compenso lordo concordato per l’esibizione. Su un esibizione in cui un musicista prende 100 euro lorde vi sono 33 euro da versare per la vostra pensione. Attenzione però: di questo 33%, il 9,19% dovrà essere detratto dalla vostra “paga” per la serata dal vivo, come indicherete nella fattura/ricevuta che dovreste rilasciare all’organizzatore.

Al momento del pagamento del cachet dunque vi ritroverete il 9,19% in meno per la previdenza, trattenuto dall’organizzatore, il quale provvederà a versarlo all’Enpals, comprensivo del restante 23,81% (23,81 + 9,19 = 33) a esclusivo carico del datore. Facciamo un esempio: se il vostro compenso, concordato per la serata, è 100 euro, si dovranno conteggiare 9,19 euro in meno di ritenuta per l’Enpals (trattenuti dall’organizzatore), rimanendo da pagarvi 90,81 euro lorde (cui poi va sottratta la ritenuta d’acconto, a fini fiscali, del 20%). Sarà poi l’organizzatore ad aggiungere a quei 9,19 euro “sottratti” al vostro compenso i 23,81 euro di ulteriore previdenza, pagando infine all’Enpals i 33 euro che finiranno totalmente nella vostra previdenza. Quindi occhio agli addebiti “impropri” che si possono fare a vostro danno: ognuna delle parti in gioco paga la sua parte e basta. Ricordate che la responsabilità per le eventuali irregolarità e le sanzioni ricadranno sempre e solo in capo all’organizzatore (a meno che, ovviamente, il musicista non abbia dichiarato delle falsità…).

Dunque: la previdenza sono soldi vostri che prenderete… più avanti, ma sempre soldi del lavoratore… meglio farsela pagare, diversamente si rinuncia a una parte del proprio compenso.

Che fare se l’organizzatore della serata, che non vuole occuparsi delle questioni burocratiche, ci dice “all’Enpals pensaci tu, non ne voglio sapere niente”? È possibile accontentarlo (visto che in caso contrario potrebbe non lasciarci suonare…) e nel contempo fare tutto in regola per l’Enpals? Ebbene sì, esistono vari modi. Premettiamo che per quesiti e dubbi potete persino contattare direttamente l’Enpals, al numero verde 800-462693.

Un mezzo per continuare a richiedere l’agibilità e versare i contributi è quello di iscriversi all’Enpals come lavoratore autonomo esercente attività musicale, ovvero diventando di fatto i datori di lavoro di se stessi: per ogni serata sarò io musicista a richiedere il certificato di agibilità all’Enpals, pagandomi i contributi da solo, ecc., tutto online, ovviamente. In tal caso dovrò versare, però, tutto il 33% dovuto in previdenza da solo (capite subito che in tale caso conviene aumentare il proprio cachet, altrimenti rimarrà ben poco da portare a casa). Non è necessario avere la partita IVA per iscriversi con questa qualifica.

Altro mezzo è iscriversi a cooperative di spettacolo o associazioni che fungano da nostri datori di lavoro al posto dell’organizzatore: l’organizzatore della serata pagherà il nostro compenso di musicisti alla cooperativa/associazione, la quale avrà richiesto l’agibilità per la serata e provvederà a pagarci i contributi Enpals, nella forma di uno stipendio o di un compenso a prestazione, a seconda dei casi. Attenzione: in molti casi tali figure giuridiche vengono utilizzate esclusivamente per semplificare i rapporti con l’organizzatore da un punto di vista fiscale/previdenziale: quanto alle associazioni, la pratica è spesso svolta in maniera poco seria e favorendo il “nero”. Le cooperative serie, raramente a gestione famigliare e di massima trasparenza e democraticità, sono invece solite fornire servizi ulteriori ai musicisti, corrispondendo tutto in regola, sfruttando per di più alcuni meccanismi, come i minimali e massimali retributivi, che permettono di far figurare più giornate di lavoro di quelle magari effettivamente svolte. Pensate bene se ne vale la pena, perché in entrambi i casi vi sono delle spese di iscrizione e gestione dell’attività che si giustificano solamente con una certa frequenza nelle esibizioni.

Ricordiamo infine che, in alcuni casi tassativi, il certificato di agibilità e i relativi contributi possono non essere dovuti. L’esenzione più comune è quella introdotta nel 2008 (cosidetto esonero da “Comma 188”) e che si verifica con due presupposti in contemporanea: A) essere un soggetto previsto come esente (minorenni – studenti fino a 25 anni – pensionati oltre i 65 anni – lavoratori che versano già contributi ad altra previdenza obbligatoria, come l’INPS), B) non avere percepito per l’anno in corso più di 5.000 euro in prestazioni live musicali (in regola, si intende). Basta questo? Sì, sarà sufficiente autocertificare, per ognuno dei musicisti, il proprio status di soggetto esente su di un foglio, datato, firmato e magari accompagnato da fotocopia di un documento d’identità. L’autocertificazione dovrà restare a portata di mano durante l’esibizione, pronta a essere mostrata in caso di un controllo Enpals. Sia chiaro: in tale modo state rinunciando a percepire quella parte del vostro compenso (dovuto in previdenza) per l’esibizione, facendo di fatto un favore al datore di lavoro e ritardando così il momento in cui potrete raggiungere la “pensione” (cui si giunge con 2400 giornate lavorative in almeno 20 anni di contribuzione, per i lavoratori iscritti fino al 1995; con 600 giornate in almeno 5 anni, per i lavoratori iscritti dal 1996).
Si badi, inoltre, che questa forma di esenzione si applica esclusivamente a prestazioni di musica dal vivo, pertanto non può essere invocata da DJ, tecnici o altre figure professionali.

Un altro caso di esenzione è stato introdotto già dal 2002 e si riconosce qualora: A) riguardi una formazione dilettantistica o amatoriale che si esibisce per divertimento o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche o per diffondere l’arte e la cultura, B) non ci sia nessuna forma di retribuzione o rimborso spese (non comprovato da documenti come scontrini, fatture, ricevute, ecc.) o incasso da pubblico pagante o compensi diretti a corrispettivo dell’allestimento della manifestazione. La procedura per l’autocertificazione sarà la stessa già vista prima.

Forti di queste nuove consapevolezze, potrete muovervi con maggiore tranquillità nelle vostre prossime esibizioni… quindi ora più che mai vi auguriamo una Buona Musica!

AGGIORNAMENTO 2019: nel 2019 è stata introdotta una riforma che esenta in nuovi, determinati casi dall’agibilità – ma solo per lavoratori dipendenti (subordinati) e intermittenti (ovvero soci di coop di spettacolo).

Altrimenti vigono le regole sopra dette, per cui il lavoratore autonomo potrà non dover necessitare di agibilità qualora abbia i presupposti per l’esenzione (reddito annuo, requisiti soggettivi) citata più sopra (esonero da comma 188).

Qui è possibile leggere il messaggio INPS che recepisce e spiega la novità 2019.

Tags: agibilitàartistaenpalsmusica dal vivoorganizzatorepensioneprevidenza
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