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Home Articoli

L’(ex)Enpals dal punto di vista dell’organizzatore di spettacolo

24 Maggio 2022
in Articoli, Lavoro - Previdenza - Fisco
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In precedenza abbiamo quasi sempre affrontato gli adempimenti previdenziali spettacolistici (ora di competenza INPS a seguito delle recenti innovazioni del governo Monti, per cui a volte ci riferiremo ad essa come gestione «ex-Enpals», al momento del tutto identica alla gestione Enpals precedente) calandoci nel ruolo del lavoratore dello spettacolo. È importante capire anche il ruolo opposto, quello dell’organizzatore di spettacoli, a quali pratiche previdenziali deve fare fronte e come gestirle. Oltre a farci capire meglio il ruolo del lavoratore, potrebbe sempre capitare di trovarsi «dall’altra parte» nell’organizzazione di un evento, oppure di dover consigliare un organizzatore non proprio esperto in materia. Va ricordato che è sufficiente far lavorare (anche gratuitamente) persone identificabili come i soggetti alla previdenza dello spettacolo, come artisti, tecnici, ecc., per far scattare l’obbligo d’iscrizione in INPS e dover procedere agli adempimenti seguenti. Quindi non rileva che l’organizzatore sia o meno un’impresa, una società, un privato, ecc.: in ogni caso la previdenza dello spettacolo va regolarizzata, ci deve essere sempre un organizzatore responsabile degli adempimenti (es. il proprietario del locale di spettacolo, un intermediario come un’agenzia di booking, una cooperativa di spettacolo). Nel caso di dubbio, sarà identificato come il soggetto che paga il lavoratore, posto che comunque vi è sempre una responsabilità del proprietario dei locali ove si fa spettacolo per eventuale culpa in vigilando (di fatto, costui deve sempre sorvegliare la regolarità di quanto svolto verificando la presenza e regolarità dei documenti necessari).

Sintetizziamo subito i punti di nostro interesse, così da visualizzare il percorso che si deve affrontare ex novo:

1) comunicazione al Centro Servizi per l’Impiego dell’assunzione del lavoratore (e il codice fiscale per l’artista straniero);

2) iscrizione dell’organizzatore come impresa organizzatrice INPS ex-Enpals;

3) iscrizione del lavoratore in gestione INPS ex-Enpals;

4) richiesta di agibilità;

5) denuncia mensile unificata e versamenti contributivi;

6) cenni fiscali.

1) Comunicazione al Centro Servizi per l’Impiego dell’assunzione del lavoratore (e il codice fiscale per l’artista straniero)
Tale adempimento è già stato da noi trattato in un precedente articolo. Qui ci limitiamo a precisare che bisogna rivolgersi al Centro competente per la sede legale dell’organizzatore, segnalando i dati del lavoratore e seguendo le procedure telematiche predisposte dal Centro (diverse per ogni Centro – si consiglia di informarsi accuratamente presso gli uffici di competenza). Vanno comunicate al Centro sia l’instaurazione del rapporto che eventuali trasformazioni (es. da lavoro autonomo diventa subordinato), cessazioni (es. nel caso di rapporto a tempo indeterminato oppure nei casi in cui la cessazione si sia verificata in una data differente da quella già comunicata all’atto dell’assunzione, come nel caso di risoluzione anticipata qualora l’evento non si sia tenuto) e proroghe (es. si aggiungono date di lavoro).

Entro quando fare la comunicazione? Per l’instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione deve avvenire entro le 24 ore precedenti l’evento (se l’ultimo giorno utile cade in giorno festivo, potrà essere fatta nel giorno precedente non festivo). Per la trasformazione, proroga o cessazione del rapporto, invece, la comunicazione deve essere effettuata entro i 5 gg. successivi l’evento (qualora la scadenza del termine cada in un giorno festivo, è ammessa la proroga automatica al primo giorno lavorativo utile).
La comunicazione ottenuta è pluriefficace, cioè ha l’effetto di segnalare l’instaurazione del rapporto di lavoro a più enti contemporaneamente (ad es. INPS, Inail, Prefettura, ecc.).

L’obbligo sussiste sempre, che ci si trovi in presenza di rapporto di lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato, anche se la prestazione è a titolo gratuito oppure se si tratta di collaborazione coordinata e continuativa. Unico caso in cui non c’è obbligo è quello del rapporto di lavoro autonomo del tutto occasionale (qualora il rapporto di lavoro si concluda con l’evento).

Come risultato, si otterrà un modello UNILAV, da mostrare (meglio se stampato in cartaceo) in caso di eventuali ispezioni o controlli, atto a certificare l’avvenuta comunicazione dell’instaurazione del rapporto.

Chiariamo, infine, che in caso di artista straniero, privo di codice fiscale italiano, allora preliminarmente si dovrà provvedere a farne attribuire uno provvisorio, mediante richiesta all’Agenzia delle Entrate. Essendo necessaria la richiesta direttamente dall’artista, sarà necessario per l’organizzatore intermediario munirsi: a) di apposita delega; b) del documento di identità; c) del permesso di soggiorno e dell’attestazione di identità (questi ultimi solo in caso di lavoratore extra-comunitario). Quanto alla domiciliazione italiana dell’artista da indicare in fase di richiesta, essendo provvisoria si potrà indicare ad es. la sede/residenza/domicilio dell’organizzatore. Il codice fiscale così ottenuto sarà parimenti necessario per gli adempimenti previdenziali e fiscali di seguito.

2) Iscrizione dell’organizzatore come impresa organizzatrice INPS ex-Enpals
L’iscrizione dell’organizzatore in INPS comporta l’immatricolazione dello stesso quale «impresa organizzatrice», cioè del soggetto in grado di ottenere agibilità e versare i contributi previdenziali in regola. Ovviamente tale operazione andrà svolta solo la prima volta, perché dopo l’immatricolazione l’organizzatore otterrà un PIN identificativo che gli permetterà di accedere al sito Internet dell’ex-Enpals tramite cui svolgere tutti gli adempimenti in maniera rapida e comoda.

Come immatricolarsi? Necessariamente recandosi a sportello INPS (o presso le sedi ex-Enpals), in occasione della prima agibilità (rilasciata, solo per questa prima volta, in formato cartaceo). L’organizzatore (o suo delegato con rappresentanza per iscritto) deve presentare quanto segue (i moduli sono presenti sul sito dell’ex-Enpals):

I) Richiesta d’iscrizione impresa di gestione: è il vero atto d’iscrizione all’ente previdenziale qualora si impieghino lavoratori di categorie obbligatoriamente iscritte alla previdenza dello spettacolo; oltre alla compilazione di apposito modello identificativo; vanno allegati i documenti di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, mentre se l’organizzatore è un soggetto non obbligato a tale iscrizione (ad es. per associazioni, riconosciute e non, fondazioni, ecc.) si dovrà allegare copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto (autenticata dal legale rappresentante con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) una volta effettuata la prima iscrizione, le eventuali variazioni dei dati relativi all’impresa di gestione dovranno essere comunicate tramite le nuove procedure telematiche; in definitiva si notino due cose importanti: a) non è obbligatoria la partiva IVA; b) il comune cittadino non può iscriversi come organizzatore.

II) Richiesta d’iscrizione attività d’impresa: il modello è una denuncia che deve riportare con precisione quale nuova attività si svolgerà, tra quelle codificate e presenti in una lista predisposta dall’ente (vedi qui); a titolo indicativo, il codice 223 corrisponde alle «imprese concertistiche», il 231 a «complessi orchestrali di musica leggera», il 713 a «imprese esercenti attività di fornitura di servizi nei vari settori dello spettacolo» e così via; dal 2008 non è più necessario presentare le copie dei contratti di lavoro, però si ricordi che è sempre obbligatorio conservarle e trasmetterle tempestivamente qualora l’ente di previdenza ne faccia richiesta, per cui sarà necessario redigere sempre i contratti in forma scritta; si noti che una band musicale (organizzata perlomeno in forma giuridica di associazione) potrebbe aprire una propria posizione come impresa ex-Enpals e gestire da sé le proprie agibilità e adempimenti previdenziali nonché quelli di chi vi collabora (tecnici, turnisti, artisti ospiti, ecc.).

III) Prima richiesta agibilità: saranno necessarie tutte le informazioni per la redazione della prima agibilità (luogo, indirizzo, lavoratori, compenso, ecc.), l’unica cartacea rilasciata.
Consegnato tutto ciò, verrà elaborato a sportello e sarà assegnata una matricola ex-Enpals all’organizzatore, utile per tutti i successivi adempimenti online. Oltre a ciò, verrà chiesto il versamento di un deposito cauzionale, da pagare con modello F24 (o con fideiussione bancaria, in caso di versamenti d’importo elevato): tale importo rappresenta un’anticipazione, di importo variabile (dal 17% al 100%, a seconda delle fattispecie d’attività), dei contributi previdenziali che si stimano comunque di dover versare ai lavoratori nel successivo periodo. Pertanto non è un “costo”. Solo al pagamento di questo F24 gli uffici previdenziali timbreranno e renderanno valido il primo certificato di agibilità rilasciato.

Infine, l’organizzatore dovrà ottenere il codice PIN fondamentale per svolgere, di lì in avanti, tutte le procedure per via telematica. Per averlo, basterà accedere ai servizi telematici per le imprese presenti sul sito ex-Enpals: fornendo i dati richiesti tramite un modello da reinviare via fax, si riceverà un’e-mail con il primo PIN nonché, per posta tradizionale, un tesserino contenente il secondo PIN. Unendo i due PIN, si otterrà il codice completo d’accesso ai servizi telematici.

3) Iscrizione del lavoratore in gestione INPS ex-Enpals
Se il lavoratore è stato in precedenza iscritto ex-Enpals, allora si potrà adottare la sua matricola ex-Enpals per svolgere tutte le pratiche. Se, invece, non lo è mai stato, dovrà provvedere l’organizzatore a iscriverlo (dal 2008 non può più farlo il lavoratore in proprio) e ottenere così il codice di immatricolazione ex-Enpals necessario per le procedure. Farlo è semplice, basta utilizzare l’apposito menù nei servizi per le imprese online ove inserire i dati del lavoratore: il codice fiscale del lavoratore viene controllato tramite l’anagrafe tributaria e non permette di sbagliare l’identificazione. Nel caso di artista straniero, l’organizzatore dovrà sempre immatricolarlo in ex-Enpals, pur non dovendo inserire il codice fiscale dello stesso. Il codice di matricola ex-Enpals ottenuto sarà del tutto provvisorio, limitato all’evento in corso.

4) Richiesta di agibilità
Fatto quanto sopra, la richiesta di agibilità ex-Enpals sarà facile da inoltrare, grazie alle procedure telematiche anzidette. Precisiamo che, a oggi, l’agibilità è documento necessario solo per la musica dal vivo (musicisti o tecnici che siano), mentre per prestazioni musicali di altro tipo (ad es. musica in studio di registrazione) non è obbligatoria, salvo sempre l’adempimento della denuncia mensile e del versamento dei contributi.
Quanto alla musica dal vivo si ricordi che non è richiesta agibilità in caso di esonero autocertificato da parte del musicista, se presenta i requisiti del cosiddetto «Comma 188» (come approfondito in precedenti articoli, ad es. questo).

Passiamo dunque alla parte amministrativa: l’organizzatore non farà altro che accedere al sito ex-Enpals, sezione «Servizi per le imprese», richiedendo l’agibilità tramite apposito menù. Dovrà indicare i dati dell’evento già menzionati: luogo e indirizzo dell’evento, lavoratori coinvolti, compenso previsto, tipologia di evento. Quale esito verrà generato il certificato di agibilità in formato .pdf, idoneo per la stampa. Si badi che l’organizzatore dovrà possedere il certificato in sede dell’evento, nel caso di eventuali ispezioni o controlli. Onde per cui è consigliabile stamparlo in formato cartaceo.

Qualora si tratti di artista straniero, per evitare la doppia contribuzione previdenziale (così che l’artista versi i contributi solo alla previdenza del suo Paese) è necessario un documento esonerativo, detto solitamente E101 (rilasciato oggi dall’INPS). Tale documento è però valido solo per i Paesi della Comunità Europea e altri Stati convenzionati, per gli esclusi sarà necessario allegare un documento previsto dalla legislazione di riferimento (ad es. per gli Stati Uniti è necessario allegare la comprova di iscrizione al Social Security).

In questa ipotesi, l’organizzatore dovrà richiedere comunque l’agibilità per l’artista, indicando l’esenzione contributiva e allegando: a) copia dell’E101 o del diverso documento esonerativo (per cui l’agibilità sarà a titolo gratuito); b) autocertificazione (sempre ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000) della veridicità di quanto dichiarato.

5) Denuncia mensile unificata e versamenti contributivi
Se l’agibilità (quando necessaria) è il documento preventivo che permette di svolgere l’attività di spettacolo, la denuncia mensile è il documento successivo all’evento, ove si dichiarano i dati definitivi (pari a quelli in agibilità oppure diversi, se vi sono state delle variazioni). Come dice il nome, ne viene resa solo una per tutte le prestazioni mensili di competenza, entro il 25 del mese successivo a quello delle prestazioni. È possibile inoltrarla tramite apposito menù dei servizi alle imprese del sito dell’Ente, con compilazione del modello online oppure tramite invio di apposito file .xml (per le imprese che adottano firme elettroniche, nel caso di un’attività strutturata che giustifica tali strumenti).

È in fase di denuncia che si precisa il compenso definitivo corrisposto al lavoratore (considerato che potrebbero esserci delle modifiche rispetto all’agibilità), nonché le giornate di lavoro effettivamente prestate (ove si possono riportare anche quelle di prova). Se il compenso non è corrisposto per prestazione gratuita, si dovrà applicare comunque la contribuzione sul compenso minimale da contrattazione collettiva previsto dalla legge (per l’anno 2012 tale minimale ammonta a € 45,70 per giornata lavorativa, su cui calcolare il 33% ordinario di contributi).

All’esito della compilazione, l’organizzatore dovrà stampare il file .pdf ottenuto e archiviarlo in cartaceo assieme ai contratti di lavoro e alle agibilità.

Precisiamo che in caso di artista straniero, esonerato dai contributi come visto sopra seguendo le procedure, non sarà necessaria alcuna denuncia mensile né versamento.

Alla denuncia dovrà seguire, entro il 16 del mese successivo a quello delle prestazioni, il pagamento dei contributi summenzionati. Lo strumento è il modello F24 dell’Agenzia delle Entrate, reperibile sia cartaceo che in digitale presso le Poste, banche, uffici vari, ecc. Oggi molti servizi di home banking consentono di effettuare in tutta comodità i versamenti F24 online. È possibile anche includere, nel medesimo pagamento F24, sia quanto dovuto a titolo di eventuale ritenuta fiscale (vedi sotto) che i contributi previdenziali.

Ricordiamo da ultimo che non più è necessaria l’annotazione delle prestazioni di lavoro e dei contributi nel libretto del lavoratore, essendo stato abrogato con Legge del 12 novembre 2011, n. 183.

6) Cenni fiscali
Brevemente, qui non possiamo che mettere sull’attenti quanto ai profili fiscali, da approfondire con un consulente fiscale (ad es. per subordinati e parasubordinati si dovrà emettere un CUD o cedolino di pagamento, non proprio una banalità da predisporre). Di seguito ci limitiamo a illustrare per cenni il caso più frequente, quello del lavoratore autonomo.

I casi che si possono presentare sono due: a) il lavoratore ha partita IVA per l’attività di spettacolo; b) nel caso in cui non ce l’abbia.

a) Caso semplice: il lavoratore dovrà emettere all’organizzatore regolare fattura con IVA (del 10% in caso di prestazioni artistiche dirette alla realizzazione dello spettacolo) ed eventuale rivalsa previdenziale al 9,19% ex-Enpals; se il regime IVA del lavoratore lo prevede, dovrà applicare anche al ritenuta d’acconto (trattata di seguito);

b) Diversamente, il lavoratore dovrà emettere ricevuta con ritenuta d’acconto (al 20%), oppure con ritenuta d’imposta (al 30% nel caso di lavoratore straniero – in questo caso anche se emette fattura); entrambe si calcolano sul compenso lordo.
Come gestire le ritenute? Essendo somme di denaro trattenute obbligatoriamente dall’organizzatore per conto del lavoratore ma dovute all’Erario (cd. sostituto d’imposta), si dovrà:
• versarle all’Agenzia delle Entrate, tramite modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello di competenza;
• inviare certificazione dei compensi pagati al lavoratore, entro la fine di febbraio dell’anno successivo a quello del pagamento; in tale certificazione vanno annotati i compensi lordi e netti, le ritenute, le trattenute previdenziali, i rimborsi, ecc.; una copia di tale certificazione andrà obbligatoriamente conservata da parte dell’organizzatore.

Annotazione importante: se l’organizzatore è un privato cittadino (ergo non è imprenditore, società, né esercita arti o professioni in senso fiscale) non può agire come sostituto d’imposta per le ritenute, per cui non si applicheranno le ritenute nelle ricevute e quindi non si dovrà procedere ai versamenti detti sopra. Però dovrà sempre provvedere alla certificazione dei compensi.

Cosa cambia in tutto questo se il lavoratore dello spettacolo è iscritto ex-Enpals come lavoratore autonomo esercente attività musicale? Su questa tipologia di lavoratore abbiamo in passato dedicato un articolo, a cui rinviamo. Dal punto di vista dell’organizzatore, comporta un sensibile alleggerimento, poiché il lavoratore provvederà autonomamente a quanto detto ai punti 3, 4 e 5. Rinviamo al nostro precedente articolo in merito per più ampi ragguagli.

E se invece il lavoratore opera tramite una cooperativa di spettacolo? In questo caso, sarà la cooperativa a svolgere il ruolo dell’organizzatore, con la catena di adempimenti appena visti. Sarà dunque la cooperativa a occuparsi di agibilità, fatturazioni e versamenti tutti, oltre che – nel caso di cooperative particolarmente attente ai diritti dei propri soci – a premunirsi di eventuali, ulteriori cautele di prioritario interesse del lavoratore (es. contrattualistica, sicurezza sul lavoro, trasferte, ecc.) con l’indubbio vantaggio, per il committente, di ritrovarsi con una semplice fattura da contabilizzare.

Tags: agibilitàcontributienpalsfiscolavoroorganizzatoreprevidenza
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