Abbiamo già manifestato le nostre perplessità in merito all’applicabilità della fattispecie di lavoro a voucher (detta anche di lavoro “accessorio” o mediante “buoni lavoro”) al settore dello spettacolo in un precedente articolo. Tuttavia, in mancanza di un provvedimento di legge o almeno regolamentare di segno contrario, l’INPS ha accolto questa possibilità (nel suo Parere n. 23 del 31 gennaio 2014) anche per il settore dello spettacolo. Ci pare dunque utile segnalare ai lavoratori e organizzatori dello spettacolo, qualora desiderino applicare al proprio rapporto tale disciplina, i rilevanti cambiamenti intervenuti e aiutarli così a rispettare e far rispettare i diritti di tutti.
L’innovazione giunge dal D.Lgs. 81/2015 (detto “Jobs Act”), con cui l’attuale Governo ha ridisegnato parte della disciplina del voucher (per un’analisi sommaria di tale forma di lavoro, si veda il nostro precedente articolo menzionato in precedenza). Molte delle innovazioni sono entrate in vigore dalla data del primo gennaio 2016.
Per una più chiara e pratica esposizione, preferiamo seguire un’elencazione per punti delle novità, così riassumibili:
- il limite economico sale ora a € 7.000 (al netto di contributi INPS, INAIL e commissione INPS) massimi in voucher per lavoratore, considerati entro l’anno civile (cioè dall’1/1 al 31/12 di ogni anno); si ricordi che se il lavoratore è anche un soggetto percettore di cassa integrazione, NASPI, ecc., allora il limite è quello più basso di € 3.000 annui;
- la determinazione dei limiti economici è fondamentale perché ora, a determinare cosa sia lavoro “accessorio” e cosa no, si ha solo tale parametro, essendone possibile l’applicazione a qualsiasi settore lavorativo, senza che di fatto si possa più sindacare se il rapporto sia occasionale o continuativo, almeno stando all’attuale, possibile interpretazione della norma;
- bisogna distinguere se il committente sia: I) un’impresa o un professionista con partita IVA; II) oppure un semplice privato;
- nel caso I), si potranno acquistare i voucher solo con procedura telematica e si dovrà effettuare l’obbligatoria, preventiva comunicazione di inizio attività alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (solo online quando sarà attivata la relativa procedura informatica);
- nel caso II), si potrà procedere alla comunicazione di inizio attività nonché all’acquisto dei buoni anche attraverso rivenditori autorizzati e tramite modulistica cartacea.
A fronte della maggiore facilità e praticità del rapporto, sottolineiamo comunque brevemente vari punti critici, dal punto di vista del lavoratore, dell’applicazione della disciplina del voucher:
– non vi è alcuna copertura quanto a disoccupazione o maternità, a differenza di quanto avviene ad es. con un rapporto di lavoro subordinato o comunque di regolare assunzione;
– i contributi versati tramite voucher (nella misura del 13% dell’ammontare lordo del buono) confluiscono esclusivamente nella Gestione Separata INPS; il che – oltre a costituire una frammentazione nel versamento (pensiamo ai contributi nel settore dello spettacolo, di spettanza obbligatoria altrimenti dell’INPS Polo dello spettacolo) – difficilmente porterà ad accumulare, nella sola Gestione Separata, contributi significativi (difatti il limite annuale di € 7.000 impedisce matematicamente di poter maturare un anno di contribuzione previdenziale in soli voucher presso la Gestione Separata!), risultando utile al più per la totalizzazione (cioè per cumulare i vari contributi di varie gestioni nel calcolo dell’unica pensione finale e non per il calcolo dell’anzianità maturata per la pensione).
Auspichiamo che l’incentivo all’emersione del lavoro nero, primo obiettivo dei provvedimenti in parola, passi parimenti attraverso un ripensamento organico della disciplina dello spettacolo, anche con strumenti come i voucher. Si dovrebbe infatti applicare, se si vuole, uno strumento come questo “calandolo” nel contesto e tenendo conto delle particolarità del settore (si pensi al silenzio circa le procedure di agibilità, qualora si applichi il voucher, oltre a varie altre incongruenze già esaminate nel nostro precedente articolo). Non da ultimo per non creare ingiustificate disparità nel trattamento dei lavoratori di spettacolo, non potendosi approvare che un lavoratore utilizzante i voucher possa derogare alle procedure altrimenti tassative per tutti gli altri.