Pubblicato in Gazzetta il decreto che fissa nuovi criteri e modalità di determinazione del compenso di comunicazione al pubblico nei diritti connessi.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2015 il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che fissa i nuovi criteri e le nuove modalità di determinazione del compenso di comunicazione al pubblico di cui agli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 con riferimento ai diritti connessi.
L’aggiornamento si è reso necessario in particolare alla luce dello scenario di liberalizzazione del mercato della gestione dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori e del decreto di riordino pubblicato il 5 maggio 2014.
Il decreto prevede che la misura e le modalità di determinazione e corresponsione del compenso per l’utilizzazione del fonogramma, siano individuate mediante accordi stipulati fra gli organismi di intermediazione dei diritti connessi che operano a favore dei produttori di fonogrammi, accreditate presso il Dipartimento dell’Informazione e dell’Editoria, e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli utilizzatori, fatta salva la facoltà di ciascun produttore di stipulare in ogni momento accordi direttamente con gli utilizzatori dei propri fonogrammi.
In particolare, la misura e le modalità del compenso sono determinate con equità e ragionevolezza tenendo conto, tra l’altro, del valore economico dell’effettivo utilizzo dei diritti negoziati, della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, e tenendo anche in considerazione:
a) lo scopo di lucro o non di lucro per il quale è effettuata l’utilizzazione;
b) gli incassi lordi o le quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte ed al ruolo che il fonogramma o apparecchio impiegato per lo sfruttamento del fonogramma occupa nella sua pubblica utilizzazione;
c) la misura del compenso dovuto per la medesima utilizzazione dei corrispondenti diritti d’autore.
Il decreto conferma inoltre che di quanto raccolto dai produttori fonografici, la quota di ripartizione dell’ammontare del compenso spettante agli artisti interpreti o esecutori le cui interpretazioni o esecuzioni siano fissate o riprodotte nei fonogrammi, è pari al 50% dell’ammontare globale del compenso stesso.
ll DPCM sostituisce integralmente la precedente disciplina (risalente al DPCM 1 settembre 1975), la quale prevedeva che in assenza di accordi tra le parti ai produttori fonografici fosse dovuto un compenso pari al 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione da parte dell’utilizzatore.