Con l’entrata in vigore della Legge 25 ottobre 2025, n. 132, l’Italia compie un passo decisivo nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale, intervenendo direttamente sul cuore della normativa a tutela della creatività: la legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). L’art. 25 della nuova legge introduce due modifiche chiave, destinate a tracciare il confine tra creazione umana e produzione algoritmica.
Modifica all’art. 1 LDA: la centralità dell’ingegno umano
La prima, e forse più simbolica, novità riguarda la modifica dell’art. 1 della legge sul diritto d’autore. La nuova formulazione specifica che sono protette “le opere dell’ingegno umano di carattere creativo“. L’aggiunta dell’aggettivo “umano” chiarisce un principio fondamentale: la tutela autorale è riservata solo alle creazioni che nascono dall’intelletto e dalla sensibilità di una persona fisica.
Il testo prosegue infatti specificando che la protezione è garantita “anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore“.
Questo approccio “antropocentrico” stabilisce che l’IA è considerata un mero strumento, per quanto avanzato. La tutela scatta solo se è dimostrabile un contributo umano creativo, significativo e rilevante. Resta quindi esclusa dalla protezione un’opera generata in totale autonomia da un sistema di IA, mentre viene salvaguardato il lavoro di artisti, autori o produttori che utilizzano software di IA per elaborare, rifinire o sviluppare le proprie idee.
Il nuovo art. 70-septies: la disciplina del Text and Data Mining
La seconda innovazione è l’introduzione dell’art. 70-septies, che disciplina le attività di Text and Data Mining (“TDM”) effettuate tramite sistemi di intelligenza artificiale. Questa norma consente la riproduzione e l’estrazione di opere e altri materiali da reti e banche dati – a cui si ha legittimo accesso – al fine di addestrare i modelli di IA.
L’articolo, però, non concede una libertà incondizionata. Esso rimanda infatti alle disposizioni degli articoli 70-ter e 70-quater della stessa legge sul diritto d’autore, e che già regolamentano il TDM. In pratica l’addestramento degli algoritmi è permesso a condizione che:
a) l’accesso alle fonti sia legittimo (ad esempio, tramite abbonamenti o licenze);
b) i titolari dei diritti non abbiano espressamente riservato l’utilizzo dei loro contenuti (il cosiddetto opt-out).
Questa disposizione mira a bilanciare la spinta all’innovazione tecnologica con la giusta tutela dei creatori e degli editori, i cui contenuti rappresentano la materia prima per l’addestramento delle IA generative.
Conclusioni
Le modifiche introdotte dalla L. 132/2025 aprono un dibattito che sarà centrale: le aule di tribunale saranno chiamate a definire la soglia minima di “contributo umano” necessaria per ottenere la protezione del diritto d’autore. Sarà sufficiente un prompt ben formulato o sarà richiesta una successiva e sostanziale rielaborazione dell’output generato dall’IA?







