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Home Articoli

Pseudonimo e nome d’arte

di Avv. Emanuela Teodora Russo

10 Dicembre 2015
in Articoli, Diritti d'autore
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Articolo aggiornato e rivisto a marzo 2026

Punti chiave dell’articolo:

  • Pseudonimo e nome d’arte sono due cose diverse: lo pseudonimo è un appellativo di fantasia scelto per celare la propria identità, mentre il nome d’arte è il nome con cui l’autore è già notoriamente conosciuto dal pubblico.
  • Procedure distinte presso la SIAE: per lo pseudonimo occorre presentare una vera e propria domanda (la SIAE verifica la disponibilità e approva preventivamente), mentre per il nome d’arte è sufficiente una comunicazione accompagnata da prove d’uso — ma in questo caso la responsabilità per eventuali confusioni ricade interamente sul richiedente.
  • Meglio agire subito, all’inizio della carriera: scoprire tardivamente che il nome scelto non è disponibile presso la SIAE può creare seri problemi in sede di ripartizione dei compensi; inoltre, né lo pseudonimo né il nome d’arte possono essere registrati per un gruppo musicale, ma solo per singoli individui.

È frequente che autori e compositori preferiscano utilizzare uno pseudonimo o un nome d’arte in alternativa al proprio nome anagrafico; in questo articolo, dopo una breve introduzione, andremo a vedere in modo chiaro e sintetico le modalità per chiederne la tutela presso la SIAE.

Innanzitutto lo pseudonimo è un appellativo, che va a sostituire nome e cognome anagrafico, solitamente composto da una parola come ad esempio “Moby” è lo pseudonimo di Richard Melville Hall.

Il nome d’arte invece può configurarsi come un nome e cognome di invenzione, ad esempio “Freddie Mercury” all’anagrafe Farrokh Pluto Bulsara, oppure una modifica o semplificazione dello stesso, come “Joe Cocker” ossia John Robert Cocker.

Le ragioni che portano un autore a scegliere di usare uno pseudonimo o nome d’arte possono essere molteplici: il nome e cognome anagrafici non sono molto appetibili per il pubblico, sono lunghi o difficili da ricordare, oppure si preferisce nascondere la reale identità.

Tra i diritti morali spettanti all’autore, il diritto di paternità prevede infatti, che egli possa scegliere di far circolare la propria opera con il nome vero, con uno pseudonimo/nome d’arte, o addirittura scegliere di rimanere anonimo, salva sempre la facoltà dell’autore dell’opera di rivelarsi come tale.

Infatti se lo pseudonimo o il nome d’arte abbiano assunto la stessa importanza del nome vero e vengano ritenuti notoriamente equivalenti a questo, hanno anche la sua stessa tutela. Sarà sempre possibile quindi, in presenza di una violazione da parte di terzi, rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere la cessazione del fatto lesivo e richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

Che cosa li differenzia allora? Principalmente la procedura richiesta dalla SIAE per la loro tutela: per il riconoscimento di pseudonimo l’iscritto dovrà presentare una vera e propria domanda in tal senso mentre potrà semplicemente comunicare il nome d’arte. Va inoltre precisato che il riconoscimento dello pseudonimo o del nome d’arte da parte di SIAE riguarda il solo repertorio per il quale si effettua la richiesta.

Richiesta di pseudonimo

Il riconoscimento è subordinato alla verifica che non risultino registrati nomi, pseudonimi, denominazioni, o nomi d’arte uguali o simili a quelli richiesti, è necessario dunque il requisito della novità; la SIAE infatti ha facoltà di non riconoscere pseudonimi che possano ingenerare confusione nella ripartizione dei proventi per diritti d’autore. Per questo motivo nel modulo di richiesta devono essere indicati più pseudonimi in ordine di preferenza nel caso in cui, in seguito alle dovute verifiche, alcuni non fossero disponibili o non fossero accettati. Per la Divisione Musica può comunque essere accordato un solo pseudonimo per ciascuna qualifica.

Per aumentare le possibilità di riconoscimento, si consiglia di evitare parole di senso compiuto (sia in italiano che in altre lingue), pseudonimi costituiti da due parole o dall’unione di un nome ed un cognome e di prediligere parole costituite da più lettere, possibilmente non inferiori a sette.

Sul bollettino di dichiarazione delle opere (mod. 112), gli autori devono essere indicati con lo pseudonimo registrato se l’opera è destinata a circolare pseudonima, oppure con il nome anagrafico se l’opera è destinata a circolare non pseudonima. In ogni caso la firma sul bollettino di dichiarazione deve essere quella del nome e cognome anagrafico.

Una volta autorizzato lo pseudonimo, non sono ammesse sostituzioni o modifiche se non dopo quattro anni dall’avvenuto riconoscimento e la SIAE non si assume responsabilità in ordine alla mancata o errata ripartizione di proventi dipendenti dall’uso di pseudonimi non riconosciuti.

Per richiedere il riconoscimento dello pseudonimo è necessario compilare l’apposito modulo di domanda di pseudonimo e inviarlo tramite il Form web di assistenza SIAE, selezionando il proprio repertorio > “Servizi correlati alla gestione del rapporto associativo” > “Variazioni relative alla posizione SIAE”.

Comunicazione di nome d’arte

In questo caso l’iscritto non deve fare altro che comunicare alla SIAE di prendere nota del nome d’arte con cui viene già notoriamente conosciuto.

A differenza dello pseudonimo dunque, il richiedente deve dimostrare di essere riconosciuto in campo artistico con il nome richiesto e di farne uso, allegando locandine, copertine di dischi, ritagli di giornale, pagine web o altro; occorre inoltre che risulti evidente il legame tra il nome anagrafico e il nome d’arte richiesto, come ad esempio avviene attraverso l’uso delle formule “conosciuto come”, “a.k.a.”, “in arte”, “alias”, e similari.

Non essendoci un preventivo controllo da parte di SIAE, è il richiedente ad assumersi la responsabilità nei confronti dei terzi e della SIAE stessa per l’uso del nome richiesto e per la possibile confusione che potrebbe insorgere con altri nomi, o denominazioni, pseudonimi o nomi d’arte di altri autori od editori, particolarmente in sede di ripartizione di proventi per diritti d’autore.

Per comunicare il nome d’arte è necessario inviare l’apposito modulo di riconoscimento nome d’arte, insieme alla documentazione attestante la riconoscibilità dell’autore con il nome indicato, tramite il Form web di assistenza SIAE, selezionando il proprio repertorio > “Servizi correlati alla gestione del rapporto associativo” > “Variazioni relative alla posizione SIAE”.

Occorre precisare che pseudonimo e nome d’arte riguardano necessariamente singoli individui, mai denominazioni di gruppi musicali. Può essere registrato il nome di un gruppo musicale come marchio o denominazione, ma bisogna rivolgersi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e non alla SIAE, non bisogna quindi confondere le due procedure.

Un escamotage possibile per associare il nome del gruppo musicale alle opere depositate presso la SIAE, potrebbe essere far registrare a un membro della band che sia anche compositore, il nome del gruppo come suo pseudonimo personale. Consci del fatto che non si tratta di una soluzione definitiva (il membro scelto potrebbe non aver composto tutti i brani) e che sarebbe opportuna una scrittura privata per evitare di ritrovarsi in situazioni spiacevoli sull’utilizzo del nome della band in caso di scioglimento, in questo modo si può tuttavia evitare la dispersione di alcuni compensi, come ad esempio nel caso di errata compilazione di un programma musicale dove al posto del cognome di un compositore venga indicato il nome del gruppo musicale.

Un consiglio: cercate di fare la pratica di pseudonimo/nome d’arte all’inizio della vostra carriera. Fare tale pratica in corso di carriera per poi scoprire che il nome che usate non è disponibile presso SIAE potrebbe darvi diversi problemi in sede di ripartizione dei compensi.

Pseudonimo Nome d’arte
Cos’è Nickname di fantasia scelto per celare la propria identità Appellativo con cui l’autore è già noto al pubblico
Ruolo di SIAE Verifica e approva preventivamente Prende semplicemente atto della comunicazione
Requisito Originalità (non simile ad altri già registrati) Dimostrazione della notorietà già acquisita
Documentazione richiesta Modulo di domanda con più pseudonimi in ordine di preferenza Modulo di comunicazione + prove d’uso (locandine, copertine, articoli, pagine web…)
Responsabilità in caso di confusione In capo a SIAE (entro i limiti della sua istruttoria) Interamente in capo al richiedente
Modalità di invio Form web assistenza SIAE Form web assistenza SIAE
Modifiche/sostituzioni Non prima di 4 anni dal primo riconoscimento Non applicabile
Validità Solo per il repertorio per cui si effettua la richiesta Solo per il repertorio per cui si effettua la richiesta
Gruppi musicali Non applicabile (solo singoli individui) Non applicabile (solo singoli individui)

 

Tags: autorecompensidiritti moralidiritto d'autorediritto di paternitànome d'artepseudonimosiaetutela
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