Tra gli svariati adempimenti che il musicista, come lavoratore dello spettacolo, si trova a dover conoscere suonando dal vivo, uno dei più «misteriosi» e trascurati risulta senz’altro quanto concerne la sicurezza sul lavoro, di competenza dell’INAIL (Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). Un mistero che in parte, come vedremo, è alimentato dalla parziale mancanza di chiarezza dell’ente stesso, raramente espressosi in materia, prediligendo altri ambiti dove certamente gli infortuni sul lavoro assumono un carattere – purtroppo – più tragico.
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gestita da un ente pubblico quale l’INAIL, è una forma di tutela obbligatoria, sotto forma di protezione sanitaria ed economica, a favore dei lavoratori, prevista dalla Costituzione e disciplinata da varie leggi (come il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38). L’obiettivo è il supporto dei lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali, oltre che dei superstiti del lavoratore deceduto. Il costo e gli adempimenti di tale assicurazione (nonché le eventuali sanzioni) gravano interamente sul datore di lavoro, l’unico tenuto per legge a quanto prescritto. Quindi il lavoratore risulta essere l’assicurato, mentre il datore di lavoro è l’assicurante.
L’INAIL e la giurisprudenza, nel tempo, hanno fornito una serie di precisazioni riguardo ai caratteri di assicurazione obbligatoria: primariamente, non vi dà luogo un rapporto meramente occasionale, da considerarsi fortuito e al di fuori di un qualunque vincolo giuridico lavorativo. Altre considerazioni le vedremo in seguito nell’esposizione.
Come si svolge il rapporto assicurativo? Il datore di lavoro, in costanza del rapporto con i propri lavoratori, deve relazionarsi con l’INAIL adempiendo quanto segue:
1) versare il premio assicurativo (calcolato con un tasso percentuale, variabile secondo il rischio assicurato, applicato alle retribuzioni imponibili dei lavoratori);
2) comunicare le variazioni del rapporto;
3) denunciare ogni nuova attività lavorativa instaurata;
4) denunciare ogni malattia professionale e infortunio avvenuti (versando le indennità relative).
In particolare, la denuncia di instaurazione di un rapporto di lavoro (oggi sostituita dalla comunicazione pluriefficace al Centro per l’Impiego competente territorialmente) deve avvenire (ed è possibile farlo anche per via telematica) contestualmente all’inizio di attività, segnalando i lavori che si intendono svolgere, salvo casi particolari per cui è consentito farlo entro i 5 giorni successivi. Al compimento l’INAIL istituirà il rapporto assicurativo ed assegnerà al datore un codice ditta e soprattutto l’ammontare del premio applicato. Il premio sarà calcolato sulla retribuzione imponibile effettiva dei lavoratori, nel rispetto di un minimale, con obbligo di versamento annuale mediante apposita dichiarazione. Il premio rappresenta il corrispettivo del rischio assunto dal datore di lavoro nel far esercitare una data attività ai lavoratori, dunque varierà secondo parametri come la misura e il tipo di attività prestata.
Il datore di lavoro dovrà far vidimare all’INAIL il Libro Unico del Lavoro, sostitutivo dei precedenti libri matricola e paga.
Qualora avvenga che un lavoratore, regolarmente denunciato all’INAIL, subisca un infortunio per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui derivi morte o inabilità al lavoro (per più di 3 giorni), sorgerà l’obbligo d’indennizzo al lavoratore (o i suoi eredi) da parte dell’INAIL. Sarà poi l’INAIL ad esercitare eventuale azione di regresso per il relativo rimborso contro il datore di lavoro, per cui deve esserne riconosciuta giudizialmente la responsabilità civile. Ciò non esime il lavoratore dal poter intentare autonoma causa civile verso il datore di lavoro per il risarcimento del maggior danno (rispetto a quanto liquidato dall’INAIL) subito.
Le sanzioni civili applicate in materia per il mancato, ritardato o insufficiente pagamento entro la scadenza prevista dei premi assicurativi sono le medesime applicate in materia di contributi previdenziali, da noi già esaminate in un precedente intervento in questa rubrica e a cui dunque rinviamo. Le sanzioni penali e amministrative sono invece piuttosto articolate, trovando fonte in particolare nella Legge 24 novembre 1981, n 689, e nel citato D.P.R. del 1965. In proposito ci limitiamo a citare quella per la mancata o infedele denuncia dei lavori, pari alla reclusione fino a 2 anni se non versati premi per un importo mensile non inferiore al maggior importo tra € 2.582,28 mensili e il 50% dei premi complessivamente dovuti (ex art. 37 Legge 689/81).
Un primo intervento in materia di lavoratori dello spettacolo fu opera del Ministero del Lavoro, il quale con circolare n. 33 del 1962 osservava l’insussistenza del carattere di subordinazione nel campo spettacolistico. Il Ministero poneva l’accento sul carattere personalistico delle prestazioni del settore, tale per cui non concorre l’apporto e l’opera del datore di lavoro. Ne derivava la non assoggettabilità, dunque, al regime assicurativo obbligatorio INAIL.
Una particolarità riguarda i componenti di orchestre, per cui l’INAIL, negli anni Settanta, ha ravvisato l’obbligo assicurativo solo se svolgenti, in posizione di subordinazione o come soci di organismi sociali (anche di mero fatto), attività caratterizzate dalla manualità. Attività tra le quali possiamo ravvisare il trasporto, l’impianto, la riparazione di apparecchiature elettriche (come gli strumenti elettrificati).
Questa precisazione, in seguito confermata dall’ente, fa comprendere come l’attività di spettacolo in sé non sia considerata come attività manuale, tutelata coattivamente dall’INAIL solo quando si ravvisi l’uso di impianti o strumenti elettrici.
Sempre il Ministero del Lavoro, con circolare n. 62 del 1983, è tornato in argomento, specificando che quanto sopra affermato è escluso quando il lavoratore operi «nella più ampia autonomia d’organizzazione dei compiti assunti o la prestazione costituisca espressione talmente personalistica del soggetto che in essa non concorra l’apporto e l’opera dell’imprenditore». In tali condizioni l’obbligo assicurativo sarebbe da escludersi.
Con circolare n. 19 del 1995 l’INAIL stesso ha ripreso in parte i criteri citati dal Ministero, giovandosi di una sentenza della Cassazione, la n. 3476 del 1994, ove si ribadiva il principio per cui tutti i lavoratori tenuti, per motivi di lavoro, a frequentare ambienti a rischio (indipendentemente dal rapporto diretto o indiretto con le fonti di rischio, purchè sia condizione sufficiente da sola alla tutela assicurativa) causa attività pericolose (come previste all’art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965, in specie dal comma 3, n. 27) sono soggetti ad obbligo assicurativo INAIL, a prescindere dal carattere manuale o meno dell’attività stessa. È di tutta evidenza che nei locali di spettacolo i potenziali rischi non mancano: dai carichi pendenti ai congegni meccanici, dai cavi elettrici alle luci di scena. Sia durante l’esecuzione dello spettacolo che durante la sua prova o allestimento.
Resta invece un ulteriore discrimine, pare, tra obbligo di assicurazione INAIL e sua facoltatività: il tipo di rapporto di lavoro. Difatti l’obbligatorietà sussiste, a rigore, solamente in caso di rapporto di lavoro subordinato, oppure in qualità di lavoratori soci della società di appartenenza che figura come datore di lavoro. I rapporti di lavoro autonomo, invece, non rientrerebbero tra quelli a carattere di obbligatorietà, esulando dal richiesto carattere di soggezione al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro. L’assoggettamento a tale potere richiede, come detto, l’assunzione del relativo rischio: se il lavoratore non ha margini di autonomia, giustamente il solo responsabile è il datore e dunque egli deve provvedere a tutelare il proprio lavoratore. Tuttavia, a fronte di questa delucidazione, per alcuni esperti il tipo di rapporto di lavoro sarebbe ininfluente, dovendosi considerare obbligatoria la copertura assicurativa a tutti i lavoratori che siano esposti ai rischi derivanti da certe attività. Nessuna conferma, ad oggi, è pervenuta dagli organi di competenza che si rimettono alle circolari già citate. Ci limitiamo a citare ancora la circolare del 1995 ove si afferma che il vincolo di dipendenza è configurabile anche in presenza di «un assoggettamento attenuato all’autorità dell’imprenditore» e «non esclude una certa autonomia, iniziativa, e discrezionalità del lavoratore dipendente». In generale si consideri che l’INAIL include tra gli assicurati lavoratori che, pur in assenza di subordinazione e anche di retribuzione, sono comunque considerati meritevoli di tutela, come i collaboratori coordinati e continuativi (seppure con svolgimento solo occasionale di prestazioni – invece il puro lavoratore autonomo non rientra in quanto diciamo), gli artigiani, gli associati in partecipazione svolgenti attività manuale, i soci di cooperative e altri ancora. Pensiamo allora sia opportuno che tali figure di lavoratori siano assicurate, quando svolgono attività a rischio come il carico e scarico di materiali, oltre all’utilizzo di apparecchiature a rischio elettrico.
Il Decreto Legislativo 23 aprile 1998, n. 134, emanato in materia di riforma degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in forma di fondazioni, ha prescritto che tutto il personale artistico di detti enti sia soggetto obbligatoriamente alla disciplina INAIL, purchè sia personale dipendente della fondazione e presti professionalmente la propria opera, ancorché in misura non continuativa (a tempo determinato o indeterminato che sia) e sempre che non sia eccezionale od occasionale. Il tutto è stato confermato dal Decreto Legge 24 novembre 2000, n. 345 ma già recepito con precedente circolare INAIL n. 47 del 1999. In tale circolare viene sancito che «l’esposizione a rischio ambientale non è configurabile per gli artisti che si esibiscano all’interno della fossa orchestrale, detta «golfo mistico», situata di solito al di fuori del palcoscenico, da cui è separata per mezzo del sipario taglia fuoco (orchestrali e professori d’orchestra). […] l’obbligo assicurativo sussiste qualora, in concreto, il «golfo mistico» non risulti adeguatamente separato dalle citate fonti di rischio (per es., assenza del sipario taglia fuoco), nonchè – in virtù delle disposizioni generali richiamate nella prima parte del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 134/1998 e a prescindere dalla esposizione a rischio ambientale – in tutti i casi in cui sussista il rischio specifico legato all’uso di strumenti musicali elettrici od elettronici». Una conferma della necessità del rischio ambientale, il quale deve effettivamente sussistere per potersi parlare di obbligo assicurativo INAIL. Posto che ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965 sono «pericolosi», ai fini assicurativi, gli ambienti in cui si svolgono abitualmente le attività per l’allestimento, la prova e l’esecuzione dei pubblici spettacoli (ad eccezione dei locali destinati ai servizi di sala).
Come visto, allora, i requisiti di obbligatorietà INAIL in tale ambito sono: 1) un rapporto di dipendenza dalla fondazione; 2) l’appartenenza alle categorie del personale artistico; 3) le condizioni oggettive di rischio infortunistico derivanti da ambienti pericolosi. Il carattere di «dipendenza», chiarisce la circolare del 1999, è il medesimo già visto nella circolare del 1995.
AGGIORNAMENTO 2021
Il Decreto Sostegni Bis, convertito in Legge 106/2021, ha reso ora obbligatoria la copertura INAIL per tutti i lavoratori autonomi dello spettacolo (diciamo non dipendenti) iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (ex-Enpals), con effetto dal primo gennaio 2022. Con decreti ministeriali successivi saranno stabilite le modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo e individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo.