Il seguente articolo è stato precedentemente pubblicato nella rubrica “Note Legali risponde” tenuta sul sito Plindo, in forma di domande specifiche degli utenti e nostre risposte. Lo ripubblichiamo qui integralmente, trovando questa forma utile per aiutare la comprensione dei nostri lettori.
Sono iscritto alla SIAE ma voglio comunque decidere come e quando la SIAE deve intervenire per un’eventuale infrazione o remunerazione del diritto d’autore. È possibile?
No. L’iscrizione in SIAE (come anche quella ad altra società di collecting estera, in genere) comporta un mandato generale, mediante il quale l’autore si spoglia (per la durata del mandato) di determinati diritti relativi all’intero proprio catalogo di opere musicali. I diritti sono dunque esercitati dalla società. Oltre che dell’esercizio di tali diritti, incassando il dovuto, la SIAE si occupa anche di farli rispettare, agendo contro i terzi che li violino. Di nuovo, in forza di tale mandato l’autore non potrà dire alla SIAE ‘agisci contro Tizio, ma non contro Caio’ oppure ‘tutelate la mia opera X, non quella Y’ o ancora ‘Sempronio usa la mia opera ma non deve pagare, gli altri sì’: la SIAE dovrà andare per forza contro tutti coloro che esercitano illecitamente i diritti a lei conferiti (paradossalmente, a rigore anche contro lo stesso autore se responsabile di violazioni!), oltre a far pagare il dovuto per ogni utilizzazione, indiscriminatamente. Stesso discorso, ovviamente, sul quantum delle tariffe applicate da SIAE, anch’esse inderogabili e non certo variabili da parte dell’autore iscritto.
Se quanto interessa è però limitare in via generale il mandato SIAE, allora è possibile farlo. Cioè l’iscritto può inviare una apposita comunicazione alla SIAE (vedi qui la modulistica) con la quale escludere determinati territori dalla competenza della società (ad es. gli Stati Uniti) o determinati diritti (ad es. l’utilizzazione delle opere via Internet). Precisando che tali limitazioni si possono compiere per tutte le proprie opere in blocco, senza altre distinzioni. E si ricordi che avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è presentata la richiesta in SIAE. Da tale data l’autore potrà così gestire i diritti/territori esclusi in proprio o, di nuovo, tramite una collecting straniera.