Non è più recentissima ma è sempre interessante e valida la risoluzione 20 giugno 2008 n. 257 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale l’ente si è espresso circa l’applicazione della corretta aliquota IVA alle esecuzioni musicali dal vivo. Ne riprendiamo i sommi capi, sicuri di fare cosa gradita agli operatori del settore che si confrontano periodicamente con il dedalo della disciplina tributaria spettacolistica, qui brevemente accennata.
Conviene prendere le mosse dalla disciplina vigente. Alle esibizioni di musica dal vivo «di qualsiasi genere» si applica un doppio regime:
– qualora l’esecuzione dal vivo sia pari ad almeno il 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività si identifica come «spettacolo» ex art. 74-quater DPR 633/72, si applicherà il regime IVA ordinario;
– qualora la predetta soglia non sia raggiunta, dunque quando la musica pre-registrata superi il 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali, allora troverà applicazione il regime ordinario IVA più l’imposta sugli intrattenimenti (in merito citiamo anche la circolare del Ministero delle Finanze n. 165/E del 7 settembre 2000, ove si specifica che costituisce musica dal vivo quella eseguita con strumenti di qualunque genere, con un utilizzo al più residuale di supporti preregistrati o campionati; inoltre si sottolinea che se nella stessa struttura, in contemporanea, si tengano più esecuzioni musicali in spazi distinti, tali spazi debbono essere calcolati separatamente ai fini del computo di durata di ogni evento svolto).
La citata imposta sugli intrattenimenti fu introdotta con D. Lgs. n. 60 del 1999 (si veda anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 247/1999). Si evince dalla disciplina che il legislatore mirava a una misura di incentivo alla musica dal vivo, detassando l’imposta sugli intrattenimenti, ma purtroppo è stata disattesa. Molto spesso nella prassi la norma viene aggirata facendo esibire i musicisti ad orari improbabili, con il locale deserto, meritando una miglior formulazione ed applicazione. Le intenzioni erano comunque lodevoli. Uno dei fattori critici risulta senz’altro la definizione di «musica dal vivo», ovvero come emissione attraverso l’armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l’uso diretto di più strumenti originali, ovvero con l’utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici, quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l’organo (così nella menzionata circolare n. 165/E dell’Agenzia delle Entrate).
La disciplina del tributo in parola, per quanto concerne la musica dal vivo, si può ricondurre a un’aliquota del 16%, a carico dell’organizzatore degli intrattenimenti e attività di spettacolo, da applicarsi su di un ammontare totale così ripartito:
a) l’importo dei singoli biglietti per l’ingresso od occupazione del posto, al netto dell’eventuale IVA dovuta;
b) gli aumenti dei prezzi delle consumazioni o dei servizi offerti al pubblico;
c) i corrispettivi di servizi accessori se imposti;
d) gli importi di abbonamenti, sponsorizzazioni, cessione di diritti radiotelevisivi;
e) il controvalore delle dotazioni e ogni provento derivanti dall’utilizzazione e sfruttamento degli intrattenimenti.
È possibile non computare nel calcolo i biglietti emessi gratuitamente, sempre che si resti entro soglie di legge (cioè del 5% della capienza del locale, se si tratta di attività periodiche, o del 2% negli altri casi).
Il soggetto passivo d’imposta, cioè l’organizzatore esercente, deve richiedere all’ufficio SIAE, territorialmente competente, una preventiva dichiarazione di effettuazione d’attività. Parallelamente a ogni partecipante o spettatore obbligatoriamente va rilasciato un titolo di accesso, generato mediante precipui misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. In particolare, nel titolo di accesso andranno segnalati vari aspetti, tra cui la natura dell’attività prestata, data e ora dell’evento, corrispettivo per l’intrattenimento o spettacolo, diciture di legge, ecc. Questo onere sui titoli d’accesso risponde all’esigenza di certificazione dei corrispettivi di fronte all’Erario e sussiste nei confronti di qualunque soggetto, compresi gli enti no-profit, tranne che per soggetti elencati dalla legge (come chi non esercita attività d’impresa ed organizza solo saltuariamente attività di intrattenimento, ecc.).
La circolare n. 165/E fornisce importanti precisazioni sul computo dell’orario di svolgimento degli spettacoli: si ponga il caso dell’esercizio commerciale aperto al pubblico, per la somministrazione di cibo e bevande, con apertura dalle 8 alle 24, che proponga intrattenimenti vari con musica dal vivo e non della durata di quattro ore (es. dalle 20 alle 24). L’imposta sugli intrattenimenti sarà dunque da applicare solo quando l’esecuzione musicale dal vivo rimanga sotto le 2 ore di durata.
Tornando alla nostra analisi, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate citata in apertura ha puntualizzato il regime IVA da applicare alle esecuzioni musicali qualificabili come «concerto vocale e strumentale» se finalizzate all’ascolto di musica, ovunque siano tenuti: 10% dell’imponibile. Tale aliquota, da considerarsi agevolata, è applicabile in pari misura anche ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali (ovvero quanto dettato dal nr. 123, tabella A, parte III, come allegata al D.P.R. n. 633/72).
Il problema consiste nel capire cosa sia identificabile come «concerto vocale e strumentale»: lo è una manifestazione musicale in cui i musicisti eseguono brani musicali, secondo un programma prefissato, in un luogo appositamente identificato e strutturalmente idoneo a permettere l’ascolto di musica da parte del pubblico (ex nr. 123, tabella A, parte III, come allegata al D.P.R. n. 633/72).
Tutto ciò che esula da tale perimetro resta, invece, soggetto all’aliquota ordinaria del 20%, in quanto da considerarsi «esecuzioni musicali di qualsiasi genere», o come attività di spettacolo (ex tabella C allegata al D.P.R. n. 633/72) oppure come attività di intrattenimento (ex nr. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 633/72).
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate nella citata risoluzione n. 265/E riassume con efficacia la situazione normativa quando afferma che:
«a) quando l’esecuzione musicale è pari o superiore al cinquanta per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come «spettacolo» ed è assoggettata al solo regime ordinario IVA ai sensi dell’articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo;
b) quando l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzazione di musica prevalentemente pre-registrata, la stessa è assoggettata all’imposta sugli intrattenimenti nonché ad IVA secondo le disposizioni dell’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972».
Prosegue l’ente di riscossione puntualizzando che, nell’ambito delle «esecuzioni musicali di qualsiasi genere», i «concerti vocali e strumentali» sono esclusi dal regime tributario applicabile alla generalità delle esecuzioni musicali. Ciò perché i concerti vocali e strumentali, infatti, risultano specificatamente indicati al n. 4 della tabella C allegata al DPR n. 633/72, insieme alle manifestazioni teatrali di qualsiasi tipo e ad altre manifestazioni spettacolistiche. Ma è vero anche che i «concerti vocali e strumentali» sono inoltre inclusi, nel n. 123) della tabella A, parte III, del DPR n. 633/72 che, nell’indicare gli spettacoli assoggettati ad IVA con l’aliquota ridotta del 10% per i «contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali».
In definitiva, l’Agenzia riassume così:
«Dalla normativa richiamata discende, quindi, che i concerti vocali e strumentali, a differenza delle restanti esecuzioni musicali, sono soggetti al seguente regime tributario:
– ai corrispettivi dovuti dagli spettatori per assistere ai «concerti vocali e strumentali» si applica l’aliquota IVA del 10% in base alla disposizione recata dal n. 123) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972;
– ai contratti di scrittura stipulati dal singolo artista o dal gruppo vocale o strumentale si applica la stessa aliquota IVA del 10%, in base alla previsione del n. 119) della richiamata tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633».
Da ciò emerge quella definizione di cosa sia un concerto «vocale e strumentale», ripresa nel presente contributo, posto che tutte le altre devono essere ricondotte nella disciplina generale delle «esecuzioni musicali di qualsiasi genere», con IVA al 20%, sia per i corrispettivi dovuti dai partecipanti alle manifestazioni sia per i compensi percepiti da cantanti e musicisti.