Dal 1 dicembre e’ in vigore una “nuova” esenzione ENPALS.
Riportiamo per esteso la norma, rimandando ad un articolo di approfondimento la sua spiegazione ed il suo commento.
Legge del 29/11/2007 n. 222
Titolo del provvedimento:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30/11/2007 – supplemento ordinario)1 ottobre 2007, n.159.
Testo: in vigore dal 01/12/2007
ART.39 -quater
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le parole da: “in spettacoli musicali” fino a: “l’importo di 5.000 euro” sono sostituite dalle seguenti:
“Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro”.