La Corte di Giustizia Europea con una recente sentenza ha stabilito che l’apposizione del contrassegno sui supporti contenenti opere dell’ingegno tutelate, essendo regola di natura tecnica, doveva essere notificata alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 83/189/CEE, al fine di consentirle di verificarne la compatibilità col principio comunitario di libera circolazione delle merci e di promuovere eventualmente l’armonizzazione delle regole tecniche nazionali.
Dato che cio’ non e’ avvenuto, l’obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E. non e’ opponibile a terzi, e quindi la mancata apposizione non puo’ costituire fattispecie di reato, questione su cui e’ intervenuta la Corte di Cassazione penale negli ultimi giorni.
Sussiste pero’ sempre l’obbligo, altresi’ ribadito dalla Cassazione, di richiedere il consenso ai titolari dei diritti per l’utilizzazione delle opere tutelate e contenute nei supporti.
Ci pare allora che nella pratica cambi poco, anche perche’ il contrassegno rimane la prova ultima di aver richiesto a S.I.A.E. la licenza per la riproduzione meccanica delle opere da essa tutelate.
Si parla pero’ molto di azioni per il rimborso delle somme che gli utenti avrebbero versato a S.I.A.E. per l’apposizione di contrassegni peraltro non obbligatori.
Bisogna tenere presente che il costo del contrassegno, nella maggioranza dei casi, comprende il prezzo della licenza per le utilizzazioni delle opere intermediate dall’Ente. Il costo puro di un singolo contrassegno (quindi senza la maggiorazione per il diritto d’autore) e’ pari a 0,0310 euro; tale importo e’ ridotto a 0,0181 euro per i contrassegni da apporre su supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato.
Chi richiede 1.000 contrassegni, per esempio, paga a S.I.A.E. 31,00 euro. Chi ne chiede 100.000, paga 3.100 euro. Le somme sono talmente risibili che non valgono, a nostro parere, una causa dall’esito incerto, se consideriamo il fatto che chi era tenuto a notificare la regola tecnica alla Commissione Europea era, con molta probabilità , lo Stato italiano. Di conseguenza cadrebbe la legittimazione passiva della S.I.A.E.
Avv. Giovanni d’Ammassa