In seguito il comunicato inviatoci dal SIAM:
Accordo del 19 gennaio 2009 tra i sindacati SLC/CGIL, FISTEL/CISL, UILCOM/UIL ed
i rappresentanti delle piccole e medie imprese discografiche in merito al trattamento
della categoria dei cantanti impiegati in sala di registrazione per la realizzazione di
supporti musicali destinati alla vendita
PREMESSA
Il DM 29 gennaio 2003, prendendo atto dell’assenza di contrattazione collettiva per la
categoria dei cantanti impiegati in sala di registrazione e della prassi di retribuire tali
prestazioni con compensi dilazionati, legati all’andamento delle vendite dei supporti riprodotti,
ha fissato delle fasce di contribuzione previdenziale correlate a dette vendite.
Gli effetti di tale decreto sono doppiamente negativi. Da una parte esso disconosce il principio
secondo cui le prestazioni dei cantanti vanno retribuite in misura correlata alla qualità ed alla
quantità dell’impegno prestato in sede di seduta di registrazione ed a prescindere dalle quote
di royalties sul venduto eventualmente spettanti; dall’altra, prendendo a riferimento le copie
vendute quale base per il calcolo dei contributi previdenziali si caricano le piccole produzioni di
oneri insostenibili, rischiando di soffocarne l’attività di ricerca e di promozione di nuovi talenti
che meritoriamente svolgono. E’ qui utile ricordare che non pochi artisti approdati al successo,
ed oggi prodotti dalle major, hanno potuto farsi conoscere ed emergere grazie al lavoro delle
piccole/medie etichette, per natura e vocazione portate alla ricerca ed alla promozione di nuovi
artisti con l’alto rischio d’impresa che ne consegue.
L’ACCORDO
L’accordo del 19 gennaio, in attesa di addivenire ad uno specifico CCNL per il settore, si
propone quindi di riaffermare il diritto dei cantanti impegnati in sala di registrazione ad essere
retribuiti in maniera congrua, non dilazionata e non aleatoria – comunque non inferiore al
minimale di retribuzione fissato dall’ENPALS -, per il proprio lavoro e che sulla base di tale
retribuzione vanno calcolati i contributi previdenziali. Inoltre, col proporre nel numero di 2.500
copie commercializzate la soglia sotto la quale non si applicano le fasce contributive previste
dal Decreto in oggetto, intende permettere alle piccole/medie etichette italiane di continuare a
svolgere la propria meritoria attività culturale.
Tale accordo è propedeutico ad un prossimo incontro con il Governo, nella persona del
Sottosegretario del Ministero del Lavoro, durante il quale i firmatari chiederanno di apportare
le necessarie modifiche al DM 29 gennaio 2003.
SIAM-SLC-CGIL
Antonino Salerno
PREMESSA
Il DM 29 gennaio 2003, prendendo atto dell’assenza di contrattazione collettiva per la
categoria dei cantanti impiegati in sala di registrazione e della prassi di retribuire tali
prestazioni con compensi dilazionati, legati all’andamento delle vendite dei supporti riprodotti,
ha fissato delle fasce di contribuzione previdenziale correlate a dette vendite.
Gli effetti di tale decreto sono doppiamente negativi. Da una parte esso disconosce il principio
secondo cui le prestazioni dei cantanti vanno retribuite in misura correlata alla qualità ed alla
quantità dell’impegno prestato in sede di seduta di registrazione ed a prescindere dalle quote
di royalties sul venduto eventualmente spettanti; dall’altra, prendendo a riferimento le copie
vendute quale base per il calcolo dei contributi previdenziali si caricano le piccole produzioni di
oneri insostenibili, rischiando di soffocarne l’attività di ricerca e di promozione di nuovi talenti
che meritoriamente svolgono. E’ qui utile ricordare che non pochi artisti approdati al successo,
ed oggi prodotti dalle major, hanno potuto farsi conoscere ed emergere grazie al lavoro delle
piccole/medie etichette, per natura e vocazione portate alla ricerca ed alla promozione di nuovi
artisti con l’alto rischio d’impresa che ne consegue.
L’ACCORDO
L’accordo del 19 gennaio, in attesa di addivenire ad uno specifico CCNL per il settore, si
propone quindi di riaffermare il diritto dei cantanti impegnati in sala di registrazione ad essere
retribuiti in maniera congrua, non dilazionata e non aleatoria – comunque non inferiore al
minimale di retribuzione fissato dall’ENPALS -, per il proprio lavoro e che sulla base di tale
retribuzione vanno calcolati i contributi previdenziali. Inoltre, col proporre nel numero di 2.500
copie commercializzate la soglia sotto la quale non si applicano le fasce contributive previste
dal Decreto in oggetto, intende permettere alle piccole/medie etichette italiane di continuare a
svolgere la propria meritoria attività culturale.
Tale accordo è propedeutico ad un prossimo incontro con il Governo, nella persona del
Sottosegretario del Ministero del Lavoro, durante il quale i firmatari chiederanno di apportare
le necessarie modifiche al DM 29 gennaio 2003.
SIAM-SLC-CGIL
Antonino Salerno