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Home News Diritto d’autore

Decreto legge Valore Cultura: modifiche all’art. 15 della legge sul diritto d’autore e misure per la promozione di giovani artisti e compositori musicali

5 Settembre 2013
in Diritto d’autore, News
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Il Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, intitolato “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo” (G.U. n. 186 del 9 agosto 2013), entrato in vigore il 27 agosto scorso, ha apportato una integrazione all’art. 15 della legge sul diritto d’autore, e ha previsto un credito d’imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano.

Di seguito il testo dei due articoli del decreto:

Art. 4
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura.

1. All’articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Non sono considerate pubbliche l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell’opera effettuate, senza scopo di lucro, alternativamente:
a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero;
b) all’interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse.”

Art. 7
Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti

1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all’articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e’ riconosciuto un credito imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attivita’ di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita’ di cui al comma 5 del presente articolo, fino all’importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d’imposta.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.

3. Per accedere al credito d’imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l’obbligo di spendere un importo corrispondente all’ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al creditod’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”). Esse, inoltre, non devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto, da parte di un editore di servizi media audiovisivi.

5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell’effettivita’ delle spese sostenute, nonche’ alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d’imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 15.

8. I commi 287 e 288 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

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