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Home News Diritto d’autore

Art. 70 comma 1-bis: ancor prima della pubblicazione in Gazzetta, infuria la polemica

14 Gennaio 2008
in Diritto d’autore, News
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Infuria la polemica a seguito della approvazione da parte della Commissione cultura del Senato, poco prima delle feste natalizie, di un comma, l’1-bis, che verrà  aggiunto all’art. 70 della legge sul diritto d’autore e che riguarda la pubblicazione su Internet di immagini e fonogrammi “degradati” senza necessità  del consenso degli aventi diritto.
Questo il testo della norma, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale:

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività  culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università  e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma

Il presidente della commissione Cultura della Camera dei Deputati Pietro Folena, a seguito di una serie di commenti, effettivamente molti dei quali pieni di inesattezze, ha diffuso una comunicazione che riportiamo qui sotto integralmente:
“Mi dispiace che in rete si travisi in significato, giuridico e politico, dell’introduzione del nuovo comma 1-bis nell’articolo 70 della legge sul diritto d’autore.
Prima di tutto va rilevato che rimane in piedi, del tutto, il primo comma, il quale limita la riproduzione alla citazione e al riassunto e, quindi, non all’intera opera.In piu’ il motivo della pubblicazione non puo’ essere la mera illustrazione. Viceversa il nuovo comma 1-bis estende – e sottolineo questo aspetto – la possibilità  di pubblicazioni “libere” sia pure solo per siti didattici e scientifici all’intera opera (immagine o musica), anche se degradata. Cosa significa, in pratica?
Se ho un blog didattico, un sito scientifico, a norma dell’articolo 70 non posso pubblicare opere coperte da altrui diritto d’autore, per intero. Ad esempio se ho un sito didattico sulla fotografia, non posso pubblicare un’opera di un grande fotografo come H.Newton ne’ un file audio con una canzone di un cantante famoso, per esempio Vasco Rossi. Ma neppure la foto al microscopio di una cellula, se coperta da diritto d’autore.
Con questa nuova norma, invece, previa definizione dei criteri da parte del ministero (noi avremmo voluto scriverli direttamente nella norma, ma abbiamo accettato una mediazione) questo sarà  possibile. Ovviamente a certe condizioni (di qui la minore risoluzione o la degradazione) in modo tale che non si entri in contrasto con l’utilizzazione economica dell’opera stessa. Ad esempio, un file audio potrebbe essere messo a disposizione sul sito con una qualità  non paragonabile a quella di un cd, ma comunque ascoltabile. O un immagine con dimensioni non utili alla riproduzione a stampa (quindi praticamente tutte le immagini del web).
L’ispirazione e’ stata un disegno di legge dei Verdi proprio riguardo i siti didattici.
Si puo’ certo dissentire per la portata limitata dell’intervento, ma difatti non era certo quella la sede per una revisione del diritto d’autore complessivo. La commissione del professor Gambino era al lavoro e mai ci saremmo permessi di procedere senza prima aver acquisito i suoi risultati.
Quindi tutto si puo’ dire, ma non che questa novella restringa le libere utilizzazioni attuali. Semmai, di poco, le allarga, venendo incontro all’esigenza di tanti docenti che hanno blog e siti didattici. Ne’ puo’ essere confusa con altre questioni (il diritto di panorama e il codice Urbani) che nulla hanno a che vedere con questa piccola – piccolissima, ma comunque importante – isola di libertà “.

Commenta il senatore Fiorello Cortiana:
“Con l’approvazione notturna, tra il 20 ed il 21 Dicembre scorsi, della Legge relativa alla SIAE si e’ posta una pesante ipoteca sulla prossima riforma del dirirtto d’autore e c’e’ da chiedersi per cosa ha lavorato la commissione presieduta da Gambino, insediata da Rutelli. Il nostro Paese inaugura malamente il 2008 per quanto riguarda la produzione di contenuti nell’era digitale di Internet. Invece di pensare a come costruire la policy piu’ adatta per modelli commerciali capaci di valorizzare la produzione ed il consumo di contenuti in un contesti interattivo che non conosce la scarsità  propria del mondo materiale, insistiamo nella logica penale equiparando ogni uso di materiale espressivo alla contraffazione.
Con la legge approvata ogni comune potrà  chiedere i diritti per le immagini della propria città  anche a chi non ne fa un uso commerciale.
C’e’ da chiedersi come verranno trattati i siti blog che usano anche immagini. Già  il disegno di legge sull’editoria metteva a rischio chiunque avesse un sito Web, come ha riconosciuto il Ministro Gentiloni, ora si persevera.
Con questa legge per perseguire la contraffazione non ci preoccupiamo della proporzionalità  della pena e dell’efficacia delle sanzioni, per cui il senegalese che vende il CD contraffatto prenderà  piu’ anni del falsificatore di bilanci di una società  quotata. Cosi’ il nostro Fair Use sarà  possibile per materiale a bassa risoluzione, cosidetto “degradato”, ma dove vivono? E’ questa la capacità  di futuro che offriamo ai giovani del nostro Paese? Non bastava la Legge “Urbani” che ci eravamo impegnati a cambiare in campagna elettorale? Steve Jobs piuttosto che David Byrne non insegnano nulla ai nostri latifondisti del copyright?”

A Cortiana risponde direttamente l’on. Folena:
Sono purtroppo costretto a replicare alle inesattezze dell’amico Cortiana. Mi dispiace che vengano da una persona competente in materia e con la quale ho collaborato in passato.
Procediamo con ordine e in modo puntuale.
Fiorello afferma:”Nella nota del Presidente della Commissione Cultura della Camera relativa alla legge di riforma della Siae si definisce l’introduzione del comma 1-bis come la costituzione di una “piccola – piccolissima, ma comunque importante – isola di libertà ” il cui perimetro e’ stato definito attraverso l’interlocuzione esclusiva con i rappresentanti Siae, Fimi, Asmi, il Sindacato nazionale Scrittori e il Sindacato Autonomo Siae-Conf.Sal, con le conseguenti “mediazioni accettate”. ”
Questo e’ inesatto. Sono stati auditi quei soggetti perche’ la legge riguardava la Siae, non il diritto d’autore. Siamo stati noi a premere per introdurre la piccola norma a favore dei blog didattici, scontrandoci con alcuni dei soggetti citati.
Scrive ancora Cortiana: “Un tavolo aperto di confronto avrebbe ad esempio permesso alle commissioni presiedute dal Prof. Gambino e dal Prof. Rodotà  di dare il proprio contributo. ”
Difatti noi abbiamo cercato di non ostacolare quel lavoro, evitando di mettere mani in modo pesante alla legge sul diritto d’autore. Ho incontrato appositamente Gambino proprio per assicurargli che la Commissione Cultura avrebbe aspettato senz’altro la conclusione dei lavori. Quella della commissione Gambino e’ stata – e credo continuerà  ad essere – la sede “multistakeholder”. Ora tocca al decisore politico intervenire sulla base di quei lavori, in raccordo con il prof. Gambino e la sua commissione che ci ha fornito materiali preziosi, idee e proposte di lavoro.
Sempre Cortiana afferma: “Proprio la SIAE già  nel 2004 nel “Compendio delle Norme e dei Compensi di opere delle Arti Visive”, nella Prima Sezione all’art.7.-INTERNET precisava che: “Comunque la riproduzione delle immagini non dovrà  eccedere i 72 DPI di risoluzione e dovrà  essere di bassa qualità .” ”
Appunto e’ cio’ che la Siae fa. Chiede un compenso, con tanto di tabella, anche ai siti didattici per la riproduzione di opere coperte da diritto d’autore. Ora, o meglio dopo il decreto attuativo del ministero, che dovrà  essere approvato dalla nostra Commissione, non potrà  piu’ farlo, se tali immagini non avranno qualità  tale da competere con l’uso commerciale (e sfido chiunque a sostenere che un’immagine sul web come di solito vengono pubblicate possa essere usata in un book fotografico).
Cortiana: “Forse la mediazione parlamentare e’ consistita nell’introduzione aggiuntiva del concetto di “degrado”? ”
No, noi abbiamo cancellato il compenso, come ho spiegato.
“Non ho trovato negli articolati dei disegni di legge dei Verdi la fonte di ispirazione di cui parla Pietro Folena; comunque toccherà  a loro chiarire. ”
DDL Senato 1461, Bulgarelli: “Art. 4. «È consentita la pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini a bassa risoluzione unicamente per uso strettamente didattico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro, fatto salvo il riconoscimento della paternità  dell’opera».
Faccio anche notare che la bassa risoluzione o la degradazione qualitativa e’ considerata da diversi giuristi americani uno degli elementi di valutazione nel fair use degli Stati Uniti, tanto richiamato e cosi’ poco conosciuto. Ad esempio e’ utile la lettura di questo saggio: http://www.copyright.iupui.edu/highered.htm
Pareri simili si trovano anche su copyright.gov da parte di insigni giuristi, tecnici, docenti. Non ci siamo inventati nulla.
In conclusione: si poteva fare di piu’? Forse si’. Si poteva fare meglio? Forse si’. Ma non s’e’ fatto male. Si puo’ accusare Folena di tutto ma non di avere scritto la fine della libertà  della rete.

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