Il Tar del Lazio ha respinto l’istanza di alcune associazioni (Acep, Arci e Audiocoop) che avevano chiesto la sospensione delle elezioni del Consiglio di sorveglianza Siae con la seguente motivazione:
“Ritenuta ad un primo esame la propria giurisdizione in relazione alla complessiva attività di vigilanza per il funzionamento dell’ente; ritenuto di poter prescindere, in questa fase processuale, da ulteriori profili di inammissibilità del ricorso; valutate le preesistenti gravi circostanze di fatto in ordine al funzionamento dell’ente; ritenuto legittimo il provvedimento di commissariamento, in quanto compreso nei poteri di vigilanza, e valutata rientrante nei compiti del Commissario l’attività svolta in ordine alla revisione dello statuto dell’ente; Premesso che la scelta sulle modalità, ex art. 11 comma 2 delle norme statutarie, di espressione del voto in assemblea rientra, in linea di principio, nell’ambito della discrezionalità amministrativa; considerati gli elementi di ragionevole correzione contenuti nei criteri che disciplinano l’espressione del voto, per quanto attiene in particolare al c.d. “voto pesante”; visti anche i riferimenti comunitari in ordine al principio del c.d. “voto pesante”; considerato infine che, ad avviso del Collegio, non sussiste l’attualità del danno che non può essere semplicemente costituito dall’elezione del Consiglio di Sorveglianza; mentre un danno concreto è stato invece rappresentato dalla SIAE per l’ipotesi della sospensione dell’atto impugnato; ritenuto di poter compensare le spese della presente fase del giudizio, in relazione anche alla complessità della vicenda. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare.”
Fonte: SIAE