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Home News Diritto d’autore

Comunicato stampa C.O.S. in merito al trattamento della categoria dei cantanti impiegati in sala di incisione

5 Febbraio 2009
in Diritto d’autore, News
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In seguito il comunicato inviatoci dal C.O.S.:

Accordo del 19 gen 2009 tra i sindacati slc-CGIL , uilcom-UIL , fistel-CISL ed i rappresentanti delle piccole e medie imprese dei produttori discografici in merito al trattamento della categoria dei cantanti quando vengono impegnati in sala di registrazione al fine di realizzare supporti registrati o riprodotti destinati alla vendita.

Questo coordinamento – facendosene promotore assieme ad altre associazioni di categoria- ha sottoscritto l’accordo in oggetto che ha sollevato critiche ed osservazioni del tutto inadeguate e prive anche di buon senso.
Qualche associazione,infatti, che da mesi si limita a millantare referenze politiche e capacità organizzative rivelatesi del tutto vane ed inconcludenti ai fini della soluzione della questione riportata nell’ oggetto, appare contrariata dall’ accordo raggiunto per il solo fatto di non esserne stata protagonista.
Questo COS ritiene quindi opportuno sviluppare i concetti che hanno portato a siglare l’accordo e che in esso appaiono forse in maniera troppo succinta.
Si ribadisce:

A – L’ accordo in merito al trattamento della categoria dei cantanti quando vengono impegnati in sala di registrazione al fine di realizzare supporti registrati o riprodotti destinati alla vendita, deriva dalle seguenti premesse:
1- il DM 29.12.2003 prende atto dell’assenza –per tale categoria- di una contrattazione collettiva di determinazione dei compensi , sussistendo la prassi di non determinare, nemmeno a livello di pattuizioni individuali, compensi in relazione alle attività prestate nelle sale di incisione , privilegiandosi in alternativa, nell’ ambito di rapporti comunque a titolo oneroso, forme di compensi di carattere variabile a realizzazione procrastinata e comunque non collegati direttamente alle attività prestate ai fini delle incisioni;
2- ne deriva, di conseguenza, palese incertezza circa la base contributiva da prendere a riferimento per il calcolo ai fini della previdenza;
3- in ragione di ciò il citato DM fissa delle fasce di contribuzione correlate alle vendite dei supporti registrati.

B – L’ accordo ha voluto innanzitutto ribadire che TUTTI coloro che effettuano prestazioni in sala di registrazione vanno pagati in misura correlata alla qualità e quantità dell’impegno prestato, senza alcuna forma di forfetizzazione nemmeno se agganciata ad eventuali royalties.
Quindi si è ribadito il concetto fondamentale di tutela del lavoratore, il quale deve essere retribuito per il solo fatto di avere lavorato, non relegando pertanto i compensi solo alla buona sorte o meno che la vendita dei supporti potrà avere. Con ciò si è voluto sanare la grave incongruenza e prassi – richiamata nel citato DM 29.12.2003 – riassunta precedente punto 1)

C – Affermato tale principio – irrinunciabile – si è ritenuto poi che il pagamento del lavoro degli artisti in sala di registrazione come qui ribadito, possa ritenersi congruo ai fini delle eventuali royalties ad essi spettanti per la commercializzazione dei primi 2500 supporti .
E ciò anche con l’obiettivo di incentivare le produzioni discografiche nel loro lavoro di ricerca, produzione e sostegno degli artisti, riconoscendo al di sotto di questa soglia un’attività di carattere puramente promozionale e culturale volta ad offrire ad artisti emergenti e/o a progetti artistici innovativi l’opportunità di una verifica presso il pubblico e la critica, diversamente irrealizzabile, considerato pure che tale attività di norma non genera profitto comportando piuttosto altissimi rischi di impresa.

D – Viene invitato pertanto il Ministero a modificare la tabella allegata al citato DM introducendo una fascia ZERO (da 0 a 2500 supporti venduti ) per i quali non si prevede alcun onere enpals essendo questo già stato assolto in sede di retribuzione del lavoro prestato in sala di registrazione, come ribadito al precedente punto B.

Brescia 22 gen 2009 C.O.S.

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