Con la sentenza n. 2177 del 18 febbraio 2009 il Tribunale di Milano ha deciso che non è dovuto il compenso ai produttori fonografici ex art. 73 della legge sul diritto d’autore n. 633/1941 per l’ascolto di musica di sottofondo diffusa nelle sale d’attesa di uno studio professionale (nel caso di specie SCF Consorzio Fonografici ha chiesto il pagamento dei suddetti compensi a uno studio dentistico provvisto di una sala d’attesa nella quale veniva diffusa musica da un’emittente radiofonica).
Tralasciando la pronuncia sulle eccezioni processuali e preliminari sollevate dalle parti nel corso del procedimento, il Tribunale – in applicazione del principio di primazia della norma comunitaria su quella nazionale – ha interpretato la locuzione “pubblica utilizzazione dei fonogrammi” contenuta nell’art. 73 l.a. sulla base della normativa comunitaria al fine di accordare “una forte tutela dei fonografici”.
Si legge nella motivazione che, secondo quanto stabilito dalle direttive 92/100/CEE e 2001/29/CE, “il pubblico rilevante è (…) quello che volontariamente sceglie un luogo per ascoltare musica, non certo i clienti di uno studio dentistico che vi si recano per cure del proprio corpo in orari prestabiliti dal medico e che solo occasionalmente si ritrovano ascoltatori di brani musicali”.
Non osta a tale interpretazione la giurisprudenza comunitaria e, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia del 7 dicembre 2006 (causa C-306/05) secondo la quale costituisce atto di comunicazione al pubblico la diffusione di musica nei locali di un albergo, poiché “il termine “pubblico” riguarda un numero indeterminato di telespettatori potenziali” (par. 37) e poiché “bisogna tener conto non solo dei clienti che si trovano nelle camere dell’albergo (…), ma anche dei clienti che sono presenti in qualsiasi altro spazio del detto stabilimento e hanno a loro portata un apparecchio televisivo ivi installato e, dall’altro, occorre prendere in considerazione il fatto che, abitualmente, i clienti di un tale stabilimento si succedono rapidamente. Si tratta in generale di un numero di persone abbastanza rilevante, di modo che queste devono essere considerate come un pubblico” (par. 38).
Il concetto di pubblico inteso come “un numero indeterminato di potenziali telespettatori” è ribadito anche in altre pronunce della Corte di Giustizia (sentenza del 2 giugno 2005 nella causa C-89/04 e sentenza 14 luglio 2005 nella causa C-192/04).
Al termine dell’iter argomentativo sopra sommariamente esposto il Tribunale di Milano ha ritenuto che “la disposizione dell’art. 73 della legge autore, interpretata alla luce dei principi della normativa e della giurisprudenza europea, esclude (…) che sia dovuto un qualsiasi compenso per l’utilizzazione dei fonogrammi comunicati ai clienti in attesa delle prestazioni professionali nello studio dentistico”.
In senso conferme si era già pronunciato il Tribunale di Torino (sentenza del 21 marzo 2008, n. 2224) in un procedimento promosso sempre da SCF Consorzio Fonografici nei confronti di un diverso studio dentistico. Nel caso di specie è stata respinta la domanda proposta da SCF poiché – secondo il giudice adito – mancava il presupposto per il versamento del compenso previsto dagli artt. 73 e 73-bis l.a., ossia “la riproduzione musicale in un luogo pubblico o aperto al pubblico”, da intendersi come un luogo “accessibile e aperto a tutti, non circoscritto a determinate persone o comunque relativo ad un ambito collettivo”.
Avv. Raffaella Pellegrino