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Home News Diritto d’autore

Comitato Consultivo permanente per il diritto di autore: il discorso di insediamento del nuovo Presidente

18 Luglio 2007
in Diritto d’autore, News
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Pubblichiamo in versione integrale il discorso di insediamento del nuovo Presidente del Comitato Consultivo permanente per il diritto di autore, il Professor Alberto Maria Gambino, ordinario di Diritto privato.

Onorevole Ministro e Vicepresidente, illustri componenti del Comitato, e’ per me un onore assumere il compito di coordinare le attività  ed il lavoro di un organismo cosi’ importante per la tutela e lo sviluppo della proprietà  intellettuale.
E’ quindi con piacere che esprimo a voi tutti il mio piu’ cordiale saluto.

Lo scenario nel quale ci muoviamo indica una società  sempre piu’ caratterizzata dall’assenza di confini e barriere. E’ un fatto che ci pone davanti a delle scelte cruciali.
Si passi questo parallelo. E’ un dato certo: mentre la progressiva liberalizzazione dei mercati costringe gli ambiti di monopolio legale di attività  economiche entro confini sempre piu’ ristretti, gli istituti di proprietà  intellettuale in genere, e di quella autoriale in particolare, conoscono rinnovato rilievo ed ”espansione” attraverso un allargamento spesso incontrollato e apparentemente inarrestabile, di facoltà  esclusive immateriali. La ragione fondamentale di queste spinte che potremmo definire “diacroniche” e’ che sulle riserve monopolistiche di attività  e servizi e’ ormai calato un giudizio negativo: di freni, piuttosto che di fattori, dello sviluppo economico. Non cosi’, invece, per i diritti di proprietà  intellettuale, che il sistema giuridico continua a garantire e a rafforzare secondo il principio della loro complessiva utilità  per il progresso dell’economia (innovazione, concorrenza), della scienza e della cultura.
Già , proprietà  intellettuale; ma, comunque, “proprietà “. Il termine potrebbe apparire poco attuale, ma cosi’ non e’. Mai come adesso e’ infatti necessario confermare che le creazioni dell’ingegno sono oggetto di diritti, sono quindi beni, e necessitano di esser tutelati in quanto tali.
Ora, certamente, seppure risulti ampiamente condiviso il fondamento costituzionale della proprietà  intellettuale, e dell’istituto autoriale in particolare, si rafforzano indirizzi critici.
Non mi riferisco alle opinioni ”apocalittiche”, che, rivendicando la spontanea “auto-alimentazione” del processo creativo, mirano all’abolizione tout court degli istituti “proprietari” in quanto forme di “terribile diritto”. Penso invece ai piu’ interessanti e costruttivi approfondimenti volti a proporre una robusta rivisitazione ”del come e del quanto” della tutela della proprietà  intellettuale, anche eventualmente attraverso la rimodulazione dei suoi lineamenti ovvero l’esplorazione di strumenti giuridici diversi (i.e. sistema di dominio pubblico pagante e, piu’ ampiamente, sistemi basati sulla pretesa creditoria), onde armonizzarne le concrete modalità  di applicazione con i valori di rango costituzionale, che l’ordinamento proietta sull’attività  creativa, cosi’ realizzando forme di benessere economico diffuso.
Se, dunque, nessuno dubita che la tutela autoriale e’ legata a una sua “continuità  sistematica”, ben si comprende che il principale compito del Comitato sarà  quello di saldare, nell’attività  interpretativa, la legge 633 del 1941 alle evoluzioni della materia, in armonia con i principi che vanno delineandosi in sede comunitaria, anche sulla scia delle evoluzioni che si affermano prepotentemente a livello internazionale.
Oltre, dunque, all’esigenza di generale semplificazione del diritto d’autore, che da un autorevole censimento conta – dal 1800 ad oggi – oltre 385 interventi normativi, e all’urgenza di approfondire i rapporti e le reciproche interferenze ed intersezioni tra tutela autoriale e Codice di Proprietà  Industriale, oggi si offre la preziosa opportunità  di rendere quel corpus normativo, che e’ il nostro diritto d’autore, aderente alle direttrici europee che ormai riconoscono espressamente la protezione della proprietà  intellettuale con le stesse forme e gli stessi limiti funzionali della proprietà  privata.
Per quanto appena detto, un caveat va – e con forza – aggiunto: e cioe’ che nello sforzo di convergere verso quelle linee di indirizzo non dovranno acriticamente assecondarsi le tendenze iper-protezionistiche, di c.d. over-regulation, che sembrano imporsi anche in seno comunitario, ma piuttosto occorrerà  tendere verso un equilibrio dinamico tra quelle diverse istanze che coesistono e che spesso appaiono tra loro inconciliabili. Non converrà  dunque seguire un “approccio particolaristico” che finisce con il coincidere con un compromesso con gruppi di pressione, ma piuttosto si tratterà  di ricondurre anche questo specifico statuto della proprietà  ad un’interpretazione sistematica. A tal fine, e coerentemente, ove la gittata della norma risulti incoerente con l’interpretazione sistematica, occorrerà  interrogarsi sull’opportunità  di mantenere quello specifico tratto dell’ordinamento, ovvero suggerirne la modifica cosi’ da riallineare la regola formale al valore sostanziale assunto a riferimento.
Piu’ ampiamente, in quest’ultima eventualità , occorrerà  verificare l’attualità  dei lineamenti della “proprietà  intellettuale”, intesi come riserva assoluta, esclusiva ed escludente, in un mondo globale di comunicazione interattiva (basata su nuovi contenuti e su nuove fruizioni di contenuti “classici” e quindi sull’apertura possibile di nuovi mercati) ed eventualmente esplorare la perseguibilità  di un diverso percorso, nel presupposto che l’asse fondamentale entro il quale si disporranno le scelte da compiere non sarà  tanto dato dalla dicotomia regolamentazione e libertà  quanto piuttosto dal discrimen, dalla divaricazione, tra accesso e controllo.
Con il che, mi preme confermarlo, non si intende negare il fondamento dell’istituto del copyright, ne’ affievolirne lo statuto giuridico. Si tratta piuttosto di adattarne l’ampiezza nell’ottica di un piu’ elastico contemperamento.
Del resto proprio grazie alle nuove tecnologie, la proprietà  intellettuale sta avendo un forte sviluppo soprattutto per quanto riguarda gli strumenti attraverso cui veicolare le opere dell’ingegno.
Non bisogna esser spaventati da questa accelerazione tecnologica, ne’ ostacolarla o pretendere di irreggimentarla; bisogna pero’ comprenderla a fondo, in particolare nei suoi principi cardine e nelle sue dinamiche.
Ora, per cercare di realizzare tutto questo mi pare importante che il Comitato agisca contemporaneamente su diversi piani.
Primo. E’ doveroso salvaguardare il bene intellettuale che genera proventi economici che rappresentano la retribuzione dell’ingegno degli autori e, soprattutto, l’incentivo alla creatività  ed alla produzione culturale del nostro Paese.
Oltre alla formazione di una generale cultura della legalità , cui il Comitato di sicuro darà  il suo contributo, e’ poi necessario (ed ecco il secondo piano di azione) riflettere su un adeguamento delle norme esistenti.
Serve pertanto, a priori, un cadenzato confronto con operatori di settore, giuristi, utenti, in modo da rendere il dettato normativo intelligibile, facilmente applicabile e portatore di un chiaro indirizzo precettivo e sanzionatorio.
In particolare sarà  necessario garantire una tutela piena (con eventuali adattamenti al caso specifico) ad una serie di “nuovi beni” (quale e’, ad esempio, il c.d. right of publicity di chiara matrice anglosassone e che rappresenta la commercializzazione del bene immagine), che – in quanto beni oggetto di diritti – andranno garantiti da indebite appropriazioni altrui.
Ancora, in una rinnovata ottica di un diritto di autore che tuteli anche gli investimenti per la produzione di cultura e per la sua diffusione, bisognerà  sviluppare ulteriormente la disciplina per il software, considerato opera letteraria, per le banche dati ed in genere per le opere multimediali.
Non e’ poi ulteriormente procrastinabile l’individuazione di una tutela per il format televisivo, oggetto di un mercato di notevole rilevanza economica.
Altro aspetto della legge sul diritto di autore che richiede una riflessione riguarda le libere utilizzazioni per scopi didattici e di diffusione della cultura – anche alla luce del dettato Costituzionale e dei principi Comunitari – che dovranno essere innovate nel segno di una maggiore apertura agli istituti didattici e con particolare riguardo a quegli Enti privi di risorse e dislocati in aree disagiate del Paese.
Ancora, bisognerà  con sempre maggior impegno, utilizzando le nuove tecnologie, creare strumenti che permettano l’accessibilità  piena, a favore dei soggetti con disabilità , alle opere dell’ingegno e quindi alla cultura (e di questo va dato atto al Ministro di essersi già  sintonizzato con alcune prime iniziative legislative e amministrative).
Sarà , inoltre, opportuno segnalare strumenti normativi che possano incentivare l’industria delle fiction e dell’audiovisivo in genere, eventualmente anche prevedendo agevolazioni fiscali.
Sarà  altresi’ necessario offrire un espresso riconoscimento della tutela delle coreografie sgombrando il campo dalle incertezze giuridiche attuali dovute anche al ritardo con cui le opere coreografiche sono entrate a far parte della tutela di cui alla Legge n. 633/41. Parimenti andranno tutelate le opere dell’ingegno relative ad un importante settore dell’arte Italiana, cioe’ i costumi di scena.
E’ certamente un bel programma!
Un cenno da ultimo, ma non certo per importanza, al sistema di enforcement.
Occorre rafforzare la certezza del diritto, identificando i beni giuridici fondamentali che s’intende presidiare e chiarendo i termini e i modi dell’applicazione dei mezzi giuridici posti a tutela di quei beni. In questa prospettiva, bisogna riflettere, da un lato, sull’ambito delle eccezioni al diritto d’autore, gli spazi delle utilizzazioni libere, dall’altro, con riferimento alla “pirateria”, va approfondito se la soluzione consista davvero – si passi l’espressione ormai celebre – “nell’utilizzare il lucchetto”.

Per tutte queste ragioni, cari Colleghi del Comitato e caro Ministro, ritengo di una delicatezza particolare il compito che oggi ci apprestiamo ad assumere. Compito di consiglio sul piano normativo e anche giurisprudenziale, considerate le nostre nuove funzioni di stanza di conciliazione; il tutto incentrato sulla necessaria convinzione che solo una tutela piena della proprietà  intellettuale che sappia al contempo recepire e non frenare le spinte delle nuove tecnologie potrà  garantire protezione ai beni frutto dell’ingegno umano ed ai loro autori, per lo sviluppo della cultura nel nostro Paese. E’ pertanto su tali presupposti che ritengo vada fondato l’impegno del Comitato.
Buon lavoro a tutti!

Professor Alberto Maria Gambino, ordinario di Diritto privato
Presidente del Comitato Consultivo permanente per il diritto di autore

Roma, 18 luglio 2007, Salone del Ministro per i beni e le attività  culturali

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