In arrivo anche per i lavoratori dello spettacolo l’indennità una tantum di 2.400 euro prevista dal Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, più noto come Decreto Sostegni.
Fra le misure previste dal Decreto a favore di imprese e lavoratori, all’art. 10 troviamo le indicazioni sul bonus destinato ai lavoratori dello spettacolo.
Nella relazione tecnica elaborata dal Governo si legge che beneficiari di questa specifica indennità saranno circa 374.000 lavoratori, di cui 44.000 lavoratori dello spettacolo.
Vediamo allora quali sono i requisiti di cui devono essere in possesso i lavoratori della categoria per poter accedere al bonus.
Requisiti richiesti
Per i gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS), ai sensi dell’art. 10 comma 6, i criteri di accesso al beneficio di 2.400 euro si differenziano in base al reddito dell’anno 2019:
– per chi ha avuto nel 2019 un reddito tra i 35.000 e i 75.000 euro sono richiesti almeno 30 contributi versati dall’1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto); non si deve essere titolari di pensione o contratto di lavoro a tempo indeterminato (a meno che non si tratti di contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità);
– per chi ha avuto nel 2019 un reddito inferiore a 35.000 euro sono richiesti almeno 7 contributi versati dall’1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto).
I lavoratori intermittenti, possono beneficiare del medesimo bonus se hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo dall’1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021 (art. 10, comma 3, lett. b). Non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità) e non devono essere titolari di pensione (comma 4).
Cumulabilità
Il comma 7 precisa che le indennità previste dall’art. 10 non sono fra loro cumulabili. Sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
Come presentare domanda
Il comma 7 fornisce anche indicazioni sulla presentazione delle domande. La richiesta per le indennità di cui all’art. 10 dovrà essere presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021 tramite l’apposito modello di domanda e le modalità predisposte dall’Inps. Tuttavia, ad oggi (25 marzo 2021) l’Inps non ha ancora emesso la comunicazione relativa alle modalità per presentare domanda. Bisognerà quindi attendere.
I lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità previste dal Decreto Ristori (D.l. 28 ottobre 2020, n. 137, articoli 15 e 15 bis) NON dovranno presentare domanda: in questo caso l’Inps verificherà automaticamente la sussistenza dei requisiti e procederà con il pagamento automatico dell’indennità (art. 10, comma 1).
Indennità e reddito
Le indennità previste dall’art. 10 non concorrono alla formazione del reddito (comma 8)
Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte dell’Inps sulle modalità di presentazione della domanda.
Avv. Marco Carone