La Corte di Giustizia europea ha stabilito che un giudice nazionale ha facoltà di ordinare a un Internet Service Provider di bloccare l’accesso ad un sito che mette in rete materiali protetti da copyright senza l’accordo dei titolari di diritti. La condizione è data dalle misure adottate dal fornitore di accesso che “non privino inutilmente gli utenti della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili, le consultazioni non autorizzate di materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti dal consultare i materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale“.
La Corte di Giustizia Ue è quindi intervenuta sul caso sollevato dalla Constantin Film Verleih, società tedesca titolare dei diritti dei film ‘Vic il Vichingo’ e ‘Pandorum’, e dalla Wega Filmproduktionsgesellschaft, società austriaca che possiede i diritti del film ‘Il nastro bianco’.?Dopo aver constatato che i loro film potevano, senza il loro consenso, essere visti, o anche scaricati, a partire dal sito Internet ‘kino.to’, le due società hanno fatto ricorso alla giustizia austriaca, che ha vietato all’ISP austriaco UPC Telekabel Wien di fornire ai suoi abbonati l’accesso a tale sito.
In seguito al ricorso dell’ISP contro la decisione di blocco dei siti, ritenendo che una tale ingiunzione non potesse essere emessa nei suoi confronti, la Corte suprema austriaca aveva chiesto un’interpretazione della direttiva dell’Unione sul diritto d’autore nonché dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione alla Corte di giustizia. La Corte Ue ha chiarito che la direttiva “non richiede un rapporto particolare tra il soggetto che commette la violazione del diritto d’autore e l’intermediario nei confronti del quale può essere emessa un’ingiunzione“. Inoltre la Corte ha stabilito che “non è necessario neppure dimostrare che gli abbonati del fornitore d’accesso consultino effettivamente i materiali protetti accessibili sul sito Internet del terzo, poiché la direttiva dispone che le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per conformarsi ad essa hanno l’obiettivo non solo di far cessare, ma altresì di prevenire le violazioni inferte al diritto d’autore o ai diritti connessi“.
Fonte: SIAE