di Avv. Marco Carone
La Circolare Inps n. 163 del 29 ottobre 2021 ha fornito una panoramica su alcune novità in materia pensionistica introdotte dall’art. 66 del Decreto Legge 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021.
In particolare la circolare riguarda le modifiche introdotte in relazione ai contributi richiesti ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) per il riconoscimento dell’annualità contributiva.
Ricordiamo che il riconoscimento dell’annualità contributiva è necessario per l’ottenimento della pensione di vecchiaia. Si avrà, infatti, diritto al trattamento pensionistico solo una volta raggiunto il numero di annualità contributive richieste dalla normativa vigente al momento della presentazione della relativa domanda.
Come noto, i requisiti per l’ottenimento della pensione e in particolare le annualità contributive richieste, possono mutare nel tempo con il variare delle norme vigenti. Pertanto, ogni lavoratore si troverà a dover fare i conti con i requisiti e le annualità richieste solo al termine della propria vita lavorativa. Tuttavia, i contributi richiesti per la maturazione della singola annualità rappresentano un requisito attuale, in quanto ogni singola annualità verrà riconosciuta in base alle disposizioni vigenti al momento della prestazione lavorativa.
Vediamo allora quali sono i requisiti previsti per il riconoscimento dell’annualità contributiva a seguito della recente riforma.
Chi sono i soggetti interessati?
I soggetti interessati alle disposizioni che riportiamo di seguito sono i lavoratori che rientrano nel c.d. gruppo A. Questi ultimi sono i lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (Decreto Legislativo 182/1997, art. 2, comma 1 lettera a).
A questi, in conseguenza di quanto previsto dallo stesso Decreto Legge 73/2021, si aggiungono i lavoratori che prestano “attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate nonché attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo e di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo”.
Quanti sono i contributi richiesti per maturare l’annualità contributiva?
A decorrere dall’1 luglio 2021, per i lavoratori del gruppo A, i contributi giornalieri necessari per il riconoscimento dell’annualità contributiva sono 90 (invece che 120 come previsto dalla precedente normativa).
La circolare precisa che concorre, a tal fine, anche la eventuale contribuzione relativa ad attività di insegnamento o di formazione o di carattere promozionale, laddove detta attività sia svolta a tempo determinato e nel rispetto dei requisiti suindicati.
Dei 90 contributi giornalieri versati, almeno 2/3 (60 contributi giornalieri nell’arco dell’anno) devono riferirsi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro.
La restante contribuzione richiesta per il riconoscimento dell’annualità, pari a 1/3 (30 contributi giornalieri annuali), potrà invece derivare anche da contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio o da riscatto non correlato a periodi di attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo.
Contribuzione d’ufficio
Ulteriore novità è rappresentata dalle disposizioni in tema di contribuzione d’ufficio. Quest’ultima, al ricorrere di determinati requisiti, permette al lavoratore di ottenere il riconoscimento dell’annualità contributiva, anche nel caso in cui non dovesse sussistere il numero minimo di contributi giornalieri richiesti.
A riguardo, il Decreto Legge 73/2021, modificando in parte la precedente normativa, dispone che ai lavoratori (delle suindicate categorie) che possano far valere annualmente almeno 45 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel FPLS, è accreditato d’ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l’importo del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 45 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10.
Come calcolare le annualità contributive
Le annualità contributive maturate dal lavoratore devono essere conteggiate in base alla normativa vigente al momento della prestazione lavorativa. In altre parole dovranno considerarsi i diversi contributi giornalieri minimi richiesti nei seguenti periodi:
Fino al 31 dicembre 1992
Dall’1 gennaio 1993 al 31 luglio 1997
Dall’1 agosto 1997 al 30 giugno 2021
Dall’1 luglio 2021
Ne consegue che, il corretto calcolo delle annualità contributive può essere effettuato solo prendendo in esame la situazione specifica e personale del singolo lavoratore.
Consigliamo pertanto di far valutare la propria situazione contributiva chiedendo informazioni presso la propria Direzione territoriale Inps o rivolgendosi a un consulente del lavoro.
Fonti
Circolare Inps n. 163 del 29 ottobre 2021
Art. 66 del Decreto Legge 73/2021