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Home News Music Business

Prestazioni occasionali: entra in vigore l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato del Lavoro

19 Gennaio 2022
in Music Business, Previdenza
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È con legge 215/2021 che è entrato in vigore – dal 21 dicembre 2021 – un nuovo obbligo in capo ai committenti di lavoratori autonomi occasionali (tra cui possiamo ritrovare tanti lavoratori dello spettacolo): l’obbligo di segnalazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro (“ITL”) competente per area. La norma, disciplinata operativamente con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 gennaio, prevede dunque quanto segue:

  • il soggetto obbligato è il committente del lavoratore, sempre che sia un’impresa (sono esclusi i privati);
  • il lavoratore occasionale è colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (sono esclusi: il lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative, i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, le professioni intellettuali e quelle autonome abituali svolte con P.IVA – pertanto il lavoratore dello spettacolo professionista con apposita P.IVA non sarà oggetto di tale adempimento);
  • la comunicazione avviene tramite SMS o e-mail, all’ITL competente, seguendo le procedure, dice la nota, già in vigore per il lavoro intermittente (si veda il portale ClicLavoro: https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2022/Pagine/Lavoratori-autonomi-occasionali-nuova-comunicazione-obbligatoria.aspx); nelle more di attivazione sul portale, si potrà inviare email all’ITL (il contatto specifico è da ricercare sul web: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/Pagine/default.aspx);
  • l’ITL competente sarà quella del luogo ove si svolge la prestazione;
  • contenuto della comunicazione all’ITL: va inserita nel corpo dell’email (niente allegati), dovrà contenere quanto segue come minimo:
  1. dati del committente e del prestatore;
  2. luogo della prestazione;
  3. sintetica descrizione dell’attività;
  4. data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’attività; nell’ipotesi in cui non sia compiuta nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  5. ammontare del compenso qualora stabilito al momento;
  • tempistica della comunicazione: prima della prestazione lavorativa, eventualmente risultante dalla lettera di incarico (se presente); sarà possibile, dopo la sua trasmissione, annullarla o modificarla in qualunque momento se antecedente all’inizio dell’attività;
  • la sanzione amministrativa prevista va da euro 500 a euro 2.500, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione;
  • per i rapporti già in essere in precedenza e tuttora in corso, oppure per quelli comunque resi dal 21 dicembre scorso anche se già terminati, la comunicazione deve essere resa entro il 18 gennaio.

Qui la nota completa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale è presente anche un elenco degli indirizzi email di riferimento degli ITL a cui inviare le comunicazioni: https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/MLPS-INL-Nota-29-del-11012022.pdf.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Tags: ispettorato del lavoroispettorato territoriale del lavoroitllavoratori dello spettacolooccasionaliprestazione occasionale
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