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Home News Previdenza

Maternità e paternità: recepita dall’INPS l’estensione della tutela al settore spettacolo

24 Maggio 2022
in Previdenza
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Con la nuova circolare INPS n. 182/2021 è stata disciplinata amministrativamente la maternità/paternità del settore spettacolo. La norma di partenza è l’articolo 66, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, in vigore dal 26 maggio 2021).

Ecco cosa prevedono, in breve, la normativa e la circolare INPS.

Per quali tipologie di lavoratori è prevista la tutela?

La tutela è prevista sia per lavoratori subordinati che autonomi, ma differenziata a seconda del rapporto. Viene infatti operata una distinzione tra:
A) lavoratori a tempo determinato (per attività connesse o meno alla realizzazione di spettacoli);
B) lavoratori a tempo indeterminato.

Per la categoria A) le indennità sono anticipate dai datori di lavoro, poi conguagliata dall’INPS; per B) le indennità sono erogate direttamente dall’INPS;

Congedo parentale di maternità

Sia per le lavoratrici dipendenti che per le autonome è possibile assentarsi per cinque mesi, ovvero nei due mesi precedenti la data di parto e nei tre mesi successivi.

Ammontare dell’indennità e congedi

Per la dipendente l’indennità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera; per i 12 mesi successivi ogni genitore può chiedere il congedo, astenendosi dal lavoro per un massimo di 6 mesi, con indennità pari al 30% della retribuzione media; per l’autonoma l’indennità è sempre pari all’80% della retribuzione media giornaliera; tuttavia all’autonoma – potendo svolgere attività lavorativa anche durante il periodo di maternità – non sono riconosciute la flessibilità (per periodi di interdizione al lavoro) nè la possibilità di fruire della intera maternità dopo il parto; la lavoratrice deve risultare iscritta alla sola cassa previdenziale INPS Spettacolo (FLPS); il congedo parentale durante il rapporto di lavoro è ammesso, con indennità del 30% della retribuzione per massimo tre mesi, sempre che sussista un rapporto di lavoro attivo (considerato che il congedo comporta l’astensione), entro il primo anno di vita del bambino. Il calcolo dell’indennità sulla retribuzione media giornaliera è effettuato, per gli autonomi e a tempo determinato, sui redditi percepiti nei 12 mesi precedenti al periodo coperto da indennità, divisi per il numero di giorni lavorati (dunque come dichiarati all’INPS volta per volta);

Precisazioni per la paternità in caso di lavoro autonomo: il padre potrà chiedere solo l’indennità che spetterebbe alla madre, in caso di decesso o grave infermità della madre, di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Invece non gli spetta il congedo, né obbligatorio né facoltativo, ammesso per i soli subordinati.

Quando va presentata la domanda?

La domanda va presentata all’INPS prima dell’inizio del periodo di congedo (al massimo il giorno di inizio congedo); tuttavia la lavoratrice autonoma può continuare comunque, come detto, a lavorare anche nel periodo di congedo e dunque presentare la domanda dopo la nascita del figlio, oltre a dover comunicare ai propri committenti l’astensione dal lavoro; i periodi di congedo parentale non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice sono coperti da contribuzione figurativa.

Fonte: INPS

Tags: fplsinpslavoratori dello spettacolomaternitàpaternità
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