Il “Decreto Agosto” (Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104) ha introdotto ulteriori misure di sostegno per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza Covid, anche questa volta rappresentate da un’indennità da erogare a favore di determinate categorie di lavoratori in possesso dei requisiti indicati dalla stessa norma.
Tra le categorie beneficiarie figurano anche i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e i lavoratori intermittenti.
L’indennità prevista corrisponde alla somma di 1.000,00 euro una tantum; la somma, cioè, verrà versata in un’unica soluzione, senza la previsione di ulteriori versamenti periodici o eventuali mensilità successive. Ciò non esclude che ulteriori indennità possano essere introdotte con altri Decreti nei prossimi mesi.
Vediamo nello specifico quali sono i requisiti richiesti per le categorie di interesse.
– Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (art. 9, comma 4):
avere almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000,00 euro.
– Lavoratori intermittenti (art. 9, comma 2, lett. b e comma 3):
aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; inoltre, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente) e non devono essere titolari di pensione.
Indubbiamente, il requisito delle 30 giornate lavorative previsto per gli intermittenti, escluderà molti lavoratori dalla possibilità di chiedere l’indennità.
Le Associazioni di categoria hanno più volte ribadito e richiesto alle Istituzioni di ridurre il numero di tali giornate così com’è stato fatto per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni (in quel caso la riduzione a 7 giornate arrivò proprio a seguito delle richieste delle Associazioni di categoria) o quantomeno prevedere un requisito differente e maggiormente rappresentativo del carattere di professionalità e non occasionalità del lavoro svolto come intermittente (ad esempio il reddito).
Purtroppo, come risulta evidente dal testo del Decreto, le richieste sono state ignorate.
Procedendo con le indicazioni normative circa il bonus 1000 euro, è importante tenere presente quanto previsto dal Decreto in tema di cumulabilità (comma 6); in altre parole la possibilità di percepire l’indennità insieme ad altri contributi introdotti a livello statale.
– Le indennità previste dall’art. 9 non sono fra loro cumulabili; pertanto, se si rientra in più di una delle categorie indicate dall’art. 9 non è possibile fare richiesta per più di un’indennità.
– L’indennità di 1000,00 euro prevista dal Decreto Agosto non è cumulabile con il reddito di ultima istanza introdotto dall’art. 44 del Decreto Cura Italia.
– La norma specifica inoltre che l’indennità è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.
Per quanto riguarda invece i profili fiscali, il Decreto specifica che l’indennità di 1000,00 euro non concorre alla formazione del reddito (comma 7). La somma, cioè, non dovrà essere indicata in Dichiarazione dei Redditi.
Per richiedere l’indennità si dovrà compilare la relativa domanda sul portale Inps, non appena verrà attivata l’apposita procedura. Occorre, infatti, attendere la circolare attuativa Inps recante le istruzioni relative alle domande telematiche (Messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020, Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Inps). Al momento in cui scriviamo tale circolare non è ancora stata emessa.
ATTENZIONE: l’Inps precisa inoltre che i lavoratori che hanno già presentato domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non dovranno presentare una ulteriore specifica domanda in quanto l’Istituto procederà d’ufficio all’istruttoria e verifica dei requisiti previsti dal Decreto.
Fonti:
Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 (Decreto Agosto)
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia)
Messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020 – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Inps
Avv. Marco Carone