E’ stato firmato ieri ed entrerà in vigore a partire dal 6 novembre il nuovo
DPCM, che prevede
misure restrittive rafforzate e differenziate per territori, al fine di contenere la pandemia da Covid-19. Come sappiamo, sulla base dei dati relativi all’andamento del contagio e all’indice di trasmissione del virus sono state identificate
diverse classificazioni regionali che dividono il paese in tre aree: regioni gialle, arancioni e rosse, nelle quali la situazione epidemiologica risulta più critica.
Molti musicisti in queste ore si stanno chiedendo se potranno ancora spostarsi per suonare, fare prove, lezioni o turni in studio. Vediamo quindi quali sono le principali norme del decreto riguardanti la mobilità.
- In linea generale, su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE:
- Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute.
- È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- Nelle REGIONI A RISCHIO ALTO, ovvero (al momento) PUGLIA e SICILIA:
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
- Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
- Per le aree con scenario di MASSIMA GRAVITÀ (zone rosse), ovvero (al momento) le regioni LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA e CALABRIA le misure sono ancora più stringenti:
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, e all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
In definitiva, un musicista può spostarsi per svolgere il suo lavoro?
La discriminante in questo caso è da ricercare nelle “comprovate esigenze professionali”: se dunque il musicista in questione è un professionista in regola e sta andando a svolgere una prestazione documentabile, lo spostamento è consentito, e andrà giustificato con documentazione a riguardo (ad esempio: agibilità, contratto di lavoro, lettera di incarico, domicilio fiscale, ecc.).
Se l’attività professionale principale risulta invece un’altra oppure la prestazione in oggetto non è documentabile (ad esempio non è in regola, si svolge presso uno spazio non autorizzato ecc.), allora lo spostamento non è consentito e si corre il rischio di essere sanzionati.
Va chiarito che al momento non è certo quanti e quali documenti possano dare certezza quanto alla comprova, il principio è certamente quello di documentare il più possibile nella maniera più specifica possibile per il singolo spostamento.