Gran parte dei media ha dato grande risalto alla sentenza della Corte di Cassazione Sezione III Penale, 9 gennaio 2007 (dep.), n. 149, che avrebbe stabilito che scaricare opere protette e condividerle non e’ reato nel caso in cui tali comportamenti siano commessi senza fine di lucro.
La notizia, tuttavia, e come spesso succede per fare notizia, e’ stata riportata in maniera distorta ed approssimativa creando maggiore diffusione nel collettività dei fruitori di opere musicali. La sentenza della Cassazione si riferisce alla normativa in vigore precedentemente alle modifiche legislative introdotte dalla legge 248/2000, dal successivo recepimento della Direttiva Europea 29/2001/CE, nel 2003, e dalla cd. Legge Urbani nel 2004 e e dalla legge 43/2005, provvedimenti che hanno modificato la nostra legge sul diritto d’autore.
Al fine di chiarire l’attuale situazione e i comportamenti oggetto di rilevanza penale, a parte i profili di responsabilità civile, sempre tutelati, si conferma che le norme in vigore colpiscono, con diversi livelli di intensità sia chi scarica, sia chi condivide:
1. chi scarica semplicemente rischia una sanzione amministrativa, quella prevista dall’art. 174-ter l.d.a.;
2. colui che mette in condivisione opere protette a fini di lucro ricade nell’ipotesi dell’art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) l. 633/41; con sanzioni molti pesanti;
3. chi condivide senza una contropartita economica rimane soggetto ad una sanzione penale (multa) che e’ quella dell’art. 171, comma 1, lett. a-bis).