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Home News Diritto d’autore

Proposta di regolamento dell’art. 70 comma 1-bis l.d.a.

7 Marzo 2008
in Diritto d’autore, News
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Pubblichiamo una lettera trasmessa al Governo e al Parlamento dai sostenitori di un testo che potrebbe costituire, secondo i relatori, la base per il decreto che dovrebbe dare il via alla circolazione con minori restrizioni di opere protette da diritto d’autore, in quanto opere in formato digitale “degradato”:

Al Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Al Ministro per i beni e le attività  culturali
Al Ministro della pubblica istruzione
Al Ministro dell’università  e della ricerca
Alle Commissioni parlamentari competenti
Loro Sedi

Roma, 3 marzo 2007 – Internet e le nuove tecnologie ricoprono spazi sempre piu’ significativi nella nostra vita. La conoscenza, lo scambio di informazioni e notizie, la cultura, sono oggetto di una rivoluzione silenziosa che ha modificato radicalmente il modo di vivere e comunicare di un’intera generazione.
Nel corso degli ultimi dieci anni, la condivisione di opere ed informazioni ha dato vita al piu’ grande archivio di conoscenza umana della storia: la Rete Internet. Migliaia di opere dell’arte, della letteratura, della cinematografia, si trovano proiettate in un sistema la cui apertura permette a una platea virtualmente illimitata il libero accesso e la libera fruizione. Uno scenario dalle enormi opportunità , ma investito anche da numerose preoccupazioni.
Se da un lato sono chiari i vantaggi per la collettività  di uno scambio sempre piu’ libero ed aperto del risultato della creatività  umana, dall’altro chi produce l’opera merita tutela, protezione e sostegno per il proprio prezioso sforzo creativo. Senza la produzione creativa, infatti, la stessa possibilità  di condivisione sarebbe vana.
La protezione dei diritti della proprietà  intellettuale e’ quindi divenuta, in tutto il mondo, un urgente argomento di dibattito e confronto per trovare soluzioni condivise tra autori, produttori, utenti e consumatori, nel bilanciamento dei diritti e doveri di ognuno.
Questo acceso confronto ha progressivamente interessato anche il nostro Paese, nel quale spesso, pero’, un contesto normativo farraginoso e a tratti approssimativo, ha finito per frenare lo sviluppo dei centri di eccellenza anziche’ promuoverlo.
In questo scenario, lo scorso dicembre e’ stata approvata una modifica alla Legge italiana sul diritto d’autore (633/1941), che prevede l’introduzione del comma 1 bis all’articolo 70. La nuova norma recita:
“È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività  culturali (…) sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico (…).”
Nonostante le buone intenzioni che crediamo ne abbiano ispirato l’approvazione, il testo si presta nella pratica ad interpretazioni ambigue e contrapposte, che rendono imprevedibili e pericolose le conseguenze della sua applicazione.
In virtu’ di un quadro tecnico in continuo divenire, per esempio, i concetti di “degrado e bassa risoluzione” sono aleatori e indefiniti. Gli stessi termini “musiche e immagini” su cui e’ incentrato il testo del nuovo comma non trovano un riscontro chiaro e incontestabile nell’ambito della Legge sul diritto d’autore. Analoghe considerazioni valgono per il riferimento agli “usi didattici e scientifici”, cosi’ come per il “fine di lucro”.
Individuare una posizione di equilibrio fra i diritti della collettività  alla condivisione del patrimonio culturale e i diritti degli autori alla tutela, e’ un’esigenza di grande interesse e attualità , che meriterebbe un intervento di ampio respiro e a livello sovranazionale. Poiche’ si e’ scelto di agire diversamente, e’ ora urgente ed importante lavorare sul decreto di attuazione cui lo stesso comma rinvia, per contenere i rischi e cercare di mettere a frutto i possibili benefici. Si tratta di un’operazione complessa e con limiti non del tutto superabili, ma va tentata.
La proposta di decreto che promuoviamo, quindi, ha lo scopo di fornire una chiave di lettura il piu’ possibile univoca ed equilibrata, nel pieno ed attento rispetto senza pregiudizio dei diritti di tutta la collettività : sia degli utenti, sia degli autori. I primi, godrebbero di una precisa isola di libertà  simile a quella già  presente in altri ordinamenti (pur con i dovuti distinguo); i secondi, avrebbero pienamente garantita la propria tutela dal carattere grezzo delle riproduzioni.
Siamo consci che il decreto non possa risolvere tutti i limiti e le questioni che l’applicazione della nuova norma solleverà , ma potrebbe realisticamente attenuare almeno le pericolose derive interpretative sopra descritte.
Questa proposta vorrebbe, inoltre, costituire la base per un confronto serio, sereno, pragmatico e aperto a tutti i cittadini, su un tema spesso sottovalutato ma di fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro Paese: quello della condivisione della conoscenza.

Autori e promotori
Guido Scorza
Docente di diritto dell’informatica – Università  di Bologna
Luca Spinelli
Autore; Consulente scientifico per l’accessibilità  e l’usabilità , Polo Bozzo – Università  di Genova

Firmatari
Fiorello Cortiana
Membro Comitato Consultivo sulla Governance di Internet
Elio Veltri
Giornalista e politico italiano
Mauro Bulgarelli
Deputato
Salvatore Gaglio
Prof. ordinario di intelligenza artificiale – Università  di Palermo; direttore del CITC e CSRE presso il CNR
Luigi Sarti
Docente di linguaggi di programmazione per il web – Università  di Genova; ricercatore presso il CNR
Bruno Mellano
Deputato
Maria Chiara Pievatolo
Prof. associato di filosofia politica – Università  di Pisa
Federico Ghezzi
Prof. ordinario di diritto commerciale – Università  Bocconi di Milano
Maria Lillà  Montagnani
Docente di diritto industriale e della proprietà  intellettuale – Università  Bocconi di Milano
Mariateresa Maggiolino
Docente di diritto dell’impresa e del mercato – Università  Bocconi di Milano
Paola Magnani
Docente di diritto dei beni immateriali – Università  Bocconi di Milano
Redazione di Diritto & Diritti
Testata specialistica, direttore Francesco Brugaletta
Fabrizio Bracco
Docente di psicologia generale – Università  di Genova; presidente sez. ligure della Società  Italiana di Ergonomia
Deborah De Angelis
Avvocato, Studio legale DDA

Il testo della proposta

Decreto Ministeriale
Comma 1 bis, articolo 70, legge 633/1941
Decreto del Ministro per i beni e le attività  culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università  e della ricerca in attuazione del comma 1 bis dell’art. 70 della Legge n. 633 del 21 aprile 1941.

Vista la legge 21 aprile 1941, n. 633, recante Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed in particolare l’art. 70;
Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2 recante disposizioni concernenti la Società  italiana degli autori ed editori ed in particolare l’art. 2;

Art. 1. Opere soggette all’eccezione
1. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, si intendono per immagini tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle arti figurative di cui all’art. 1 della medesima legge e, in particolare, quelle della pittura, dell’arte, del disegno, compresa la scenografia nonche’ i disegni industriali che presentino di per se’ carattere creativo e valore artistico e di architettura, le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreche’ non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II e, infine, le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II.
2. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, si intendono per musiche tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica di cui all’art. 1 della medesima legge e, in particolare, le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per se’ opera originale di cui al n. 2 dell’art. 2 della stessa legge.
3. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, si intende per immagini e musiche anche l’opera risultante dalla inscindibile combinazione di una o piu’ opere di cui ai commi precedenti, o parti di esse.

Art. 2. Finalità  d’uso delle opere rilevanti ai fini dell’eccezione
1. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70, della medesima legge, si intende per uso didattico qualsiasi forma di utilizzo dell’opera a scopo illustrativo, di critica o discussione, finalizzata ad istruire o formare il pubblico attraverso le reti telematiche.
2. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, si intende per uso scientifico qualsiasi forma di utilizzo dell’opera a scopo illustrativo, di critica o discussione, finalizzata a comunicare al pubblico attraverso le reti telematiche tesi di carattere scientifico o risultati di studi, analisi, ricerche e teorie aventi analogo carattere. Hanno carattere scientifico, ai fini del presente Decreto, studi, ricerche, saggi, compendi, teorie o tesi relative a qualsiasi area del sapere purche’ condotti o prodotti attraverso modelli cognitivi caratterizzati da rigore metodologico, precisione e sistematicità .
3. Rientrano nella definizione di uso didattico o scientifico le attività  funzionali o collaterali alla scienza, all’istruzione e alla formazione, quali, a titolo di esempio, la pubblicazione o redazione di enciclopedie, bibliografie, antologie, cataloghi, raccolte e compendi anche quando non svolte o coordinate direttamente da soggetti operanti nella funzione didattica, formativa o di ricerca.
4. Non concorre a costituire il fine di lucro di cui al comma 1 bis dell’art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, l’eventuale ricorso da parte del soggetto pubblicante o del fornitore della piattaforma a forme di rimborso degli oneri di manutenzione e pubblicazione, quali, a titolo esemplificativo, l’apposizione di banner o l’iscrizione in circuiti pubblicitari, quando la pubblicazione delle opere protette sia accessoria ai contenuti resi disponibili.

Art. 3. Formati di pubblicazione
1. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per immagine in bassa risoluzione:
a) Per le opere delle arti figurative di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto: qualsiasi riproduzione non eccedente i 72 punti per pollice (dpi).
b) Per le opere della cinematografia di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto: qualsiasi riproduzione non eccedente i 384 kbit/s.
2. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per immagine degradata ogni opera di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto che, rispetto all’originale, presenti elementi di alterazione significativi, ivi compresa l’apposizione di marchi o scritte, ovvero effetti di alterazione della qualità  visiva percepibile o dei colori e di distorsione.
3. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per musica in bassa risoluzione o degradata qualsiasi riproduzione non eccedente i 96 kbit/s.
4. Il Ministro per i beni e le attività  culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università  e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, aggiorna annualmente tramite decreto ministeriale i criteri e parametri di cui al presente articolo, tenendo in considerazione lo sviluppo tecnologico.

Art. 4. Autorizzazione dell’avente diritto
1. Qualora le finalità  didattiche o scientifiche richiedano qualità  di riproduzione eccedenti i criteri di cui all’Art. 3 del presente Decreto, l’autorizzazione e’ richiesta secondo le seguenti modalità :
a) se il titolare dei diritti sull’opera e’ iscritto alla Società  Italiana Autori ed Editori (SIAE), il soggetto realizzatore o responsabile della pubblicazione richiede autorizzazione alla SIAE mediante fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero corrispettivo telematico secondo la normativa vigente, indicando le modalità  di pubblicazione dell’opera, il suo titolo, nonche’ i motivi per i quali e’ necessaria la pubblicazione in qualità  eccedente.
b) se il titolare dei diritti sull’opera non e’ iscritto alla SIAE, il soggetto realizzatore o responsabile della pubblicazione richiede autorizzazione all’avente diritto con le modalità  di cui alla precedente lettera.
2. Il destinatario della richiesta di cui al precedente comma puo’, entro trenta giorni dal ricevimento, richiedere chiarimenti o negare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione qualora ritenga che la pubblicazione possa arrecare pregiudizio al titolare dei diritti. In caso di silenzio, decorso il predetto termine, l’autorizzazione si considera concessa. Qualora il destinatario richieda chiarimenti dovuti alla incompletezza della comunicazione, a seguito della successiva risposta del soggetto realizzatore o responsabile della pubblicazione dispone di ulteriori sette giorni per negare, sempre con provvedimento motivato, l’autorizzazione. In caso di silenzio, decorso tale termine, l’autorizzazione si considera concessa.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo puo’ essere negata solo qualora la pubblicazione dell’opera arrechi ragionevole pregiudizio ai diritti del titolare.

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