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Home Articoli

Ulteriori considerazioni derivanti dal nuovo “Comma 188”

24 Maggio 2022
in Articoli, Lavoro - Previdenza - Fisco
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Dopo aver introdotto nell’articolo precedente alcuni aspetti generali dei rapporti lavorativi e prime categorie lavorative possibili oggetto di applicazione della nuova “esenzione Enpals”, come risultante dal rinnovato comma 188 delle legge finanziaria 2007, ci occupiamo qui degli effetti su ulteriori rapporti di lavoro e di ulteriori adempimenti, differenti da quelli Enpals, che possono risultare obbligatori anche in caso di applicazione della nuova “esenzione”.

Valutiamo il caso dei prestatori d’opera di lavoro autonomo, che possono essere dotati di partita IVA individuale. Distinguibile dal rapporto di lavoro subordinato principalmente per l’autonomia, l’organizzazione e il rischio dell’attività a carico del lavoratore. Come già riportato, tra le condizioni soggettive necessarie per l'”esenzione Enpals” troviamo “coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo”. La cd. gestione separata Inps, che si applica obbligatoriamente a chi svolge abitualmente lavoro autonomo, ai titolari di co.co.co. (compresi i lavoratori a progetto) e agli incaricati alla vendita a domicilio, risponde a tale requisito. Quindi ad esempio il musicista che di professione svolge attività di architetto (libero professionista con previdenza obbligatoria a mezzo della Cassa degli Ingegneri ed Architetti), potrà a pieno diritto invocare – dal punto di vista dei requisiti soggettivi l'”esenzione Enpals” in parola, versando già i contributi alla gestione separata Inps. Ricordiamo che tra le altre gestioni speciali Inps figurano quelle di artigiani, commercianti e coltivatori diretti.
Il lavoratore autonomo, caratterizzato spesso da prestazioni di lavoro discontinue ed episodiche, che lo differenziano dal lavoratore subordinato, offre l’opportunità per un interessante chiarimento riguardo al requisito soggettivo in discussione. Se il comma 188 parla di “coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo” e la circolare Enpals n. 2 del 2008 “fa presente che l’obbligo contributivo verso una gestione pensionistica obbligatoria diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, debba sussistere nel medesimo periodo di svolgimento delle prestazioni di cui all’articolo unico, comma 188, L. n. 296/2006”, ci si puo’ chiedere cosa si debba intendere come “periodo”. Ebbene, a detta dell’Enpals il periodo sarebbe da intendersi come mensilità . Traduciamolo in esempio: se il musicista lavoratore autonomo suona in una serata del mese di marzo, per giovarsi dell'”esenzione Enpals” sarà sufficiente aver maturato e versato i contributi previdenziali alla gestione separata Inps nello stesso mese di marzo.

Se sussiste un rapporto di lavoro subordinato, dobbiamo distinguere: nel caso di rapporti a tempo determinato l'”esenzione Enpals” e’ applicabile, comprese le “prestazioni [rese] durante il fine settimana, nelle festività , nei periodi di vacanze scolastiche” (ex artt. 47 e seguenti della legge n. 247 del 2007). I rapporti a tempo indeterminato invece sono sicuramente esclusi, in quanto i minimi retributivi sforano ampiamente i 5.000 euro annui prescritti come requisito oggettivo. Si ricordi che un cantante di musica leggera (per fare un esempio tratto delle categorie obbligatoriamente iscritte al Collocamento Speciale dello spettacolo) sarà da considerarsi lavoratore subordinato qualora si attenga ai criteri direttivi e alle prescrizioni risultanti dagli accordi col datore di lavoro.

Figura particolare e’ la cd. associazione in partecipazione (disciplinata dal codice civile agli artt. 2549-2554 e dall’art. 86 della riforma Biagi), ovvero il contratto con cui l’associante partecipa agli utili di impresa o di singoli affari a fronte di un apporto che puo’ consistere in una prestazione di lavoro. Per legge si presume che questa prestazione ricada nell’ambito del lavoro subordinato ma e’ sempre possibile fornire la prova contraria, su base contrattuale o con altri mezzi di prova. Provando che i caratteri del rapporto identificano un rapporto di lavoro ad es. autonomo. Risulta evidente che in caso di associazione in partecipazione si dovrà valutare caso per caso che tipo di rapporto di lavoro si configuri, seguendo quanto detto sopra, per verificare il rispetto del tetto di 5.000 euro.

Ai sensi della circolare Enpals n. 2 del 2008, si tenga nel dovuto conto che la certificazione di queste situazioni lavorative potrà essere effettuata a mezzo di un’autocertificazione (come disciplinata dal DPR n. 445 del 2000), da tenere a portata di mano al momento dello spettacolo dal vivo. In sede di un eventuale controllo Enpals naturalmente l’autocertificazione potrà essere seguita dalla produzione di altra documentazione che certifichi la situazione dichiarata.

Il lavoro in studio di registrazione merita un discorso a parte. Come abbiamo già ripetuto in scritti precedenti, già apparsi in questa sede, importante giurisprudenza di legittimità ha sancito la possibilità di assoggettare anche le prestazioni di musica svolte in studio, a scopo di registrazione, alla contribuzione previdenziale Enpals. Per la precisione la Cassazione, con sentenza n. 12824 del 2002, ha affermato che “anche nell’accezione comune lo spettacolo non e’ solo quello che si svolge dal vivo, ma anche quello riprodotto o registrato, che e’ destinato alla utilizzazione da parte di una pluralità di persone, le quali ne possono godere singolarmente (ad es. il film riprodotto in cassetta) ovvero collettivamente (ad es. nelle sale cinematografiche)”. Riportiamo per completezza che tuttavia l’indirizzo della Cassazione appena detto non sempre e’ stato confermato, come ad es. ha fatto sempre la Cassazione con sentenza n. 1585 del 2004 che ha smentito come tra le attività di spettacolo si possa comprendere l’attività di registrazione (che sia di artisti o tantomeno tecnici).
Ebbene, anche accogliendo l’indirizzo a nostro avviso piu’ corretto, cioe’ quello estensivo della Cassazione n. 12824 del 2002, la nuova “esenzione Enpals” non puo’ operare, in quanto limitata alle “esibizioni musicali dal vivo”. Sebbene continui a mancare una definizione legislativa di musica “dal vivo”. Cerco’ di farlo la circolare Ministeriale n. 165 del 2000, con numerose polemiche susseguenti e per nulla risolutiva, in piu’ limitata dal suo carattere di mera circolare.

Terminiamo questo breve excursus riassumendo gli adempimenti che, anche in caso di “esenzione Enpals” ai sensi del rinnovato comma 188, permangono in capo al datore di lavoro nella forma delle cd. contribuzioni minori da versare all’Inps, qualora ne sussistano i presupposti di legge:
a) l’assicurazione contro la disoccupazione;
b) i contributi figurativi per la tubercolosi;
c) l’assegno per il nucleo familiare;
d) l’indennità di malattia;
e) l’indennità di maternità ;
f) il fondo di garanzia del Tfr.
Sempre valido quanto previsto dalla legge in merito all’INAIL ed alla sicurezza, in riferimento al rapporto di lavoro, delle condizioni di eventuale rischio, dei requisiti dell’organizzatore secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994. Oltre che dalla normativa fiscale (a seconda del rapporto contrattuale di lavoro: ritenute, certificazioni, versamenti, ecc.) ed IVA (qualora le prestazioni ricadano in attività di tipo commerciale, a regime ordinario al 20% od agevolato al 10% a seconda del caso – si vedano in proposito i precedenti articoli pubblicati sull’argomento).

Tags: artistacontributienpalsesonerolavoroorganizzatoreprevidenza
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