Il sindacato S.O.S. musicisti – Associazione Nazionale Artisti e Tecnici dello Spettacolo ha indirizzato il 28 maggio 2008 una lettera ai vertici dell’Enpals ed al Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, a firma del Presidente Michele Malsano e Vittorio di Menno di Bucchianico. Lettera riguardante il discusso tema della determinazione delle retribuzioni convenzionali dovute all’ ENPALS per la categoria dei cantanti (come da Circolare Enpals n.5/2008).
Il testo della missiva è il seguente:
“La circolare in oggetto sta sollevando notevoli perplessità nel settore dovute in gran parte alla evidente difficoltà nell’individuare i destinatari degli adempimenti previsti dal provvedimento (datori di lavoro), specie in considerazione che, da tempo e a causa della dilagante pirateria nel settore, la maggior parte delle produzioni discografiche non è destinata alla vendita, ma alla promozione di cantanti non di successo. Siamo del parere che un immediato intervento volto a chiarire l’ambito di applicazione permetterebbe di far venire meno la maggior parte delle obiezioni sollevate, con notevole ridimensionamento delle discussioni e preoccupazioni in corso tra gli addetti del settore.
SI OSSERVA:
1 – Il Ministro emanò il provvedimento volto a tutelare gli aspetti previdenziali dei cantanti professionisti in relazione alle prestazioni dai medesimi svolte in sede di produzioni discografiche, per i soli casi laddove vengono fissate “forme di compensi di carattere variabile a realizzazione procrastinata e comunque non collegati direttamente alle attività prestate ai fini delle incisioni”.
Se così non fosse, non avrebbe ragione la successiva definizione di “scaglioni” di contribuzione in rapporto al numero dei supporti fonografici venduti e nemmeno giustificato perché il DM parla solo di cantanti; infatti sono solo costoro le tipiche figure professionali che solitamente percepiscono royalty rapportate all’andamento delle vendite.
E’ pertanto solo in questo ambito che trova applicazione il DM, ma questo non appare evidente dalla circolare emanata dall’E.N.P.A.L.S. che, per contro, potrebbe essere interpretata come riferita a qualsiasi produzione ed alla generalità dei cantanti.
A suffragio di questa tesi si noti anche l’inciso “nell’àmbito di rapporti comunque a titolo oneroso” contenuto nel DM stesso (31° rigo).
2 – Va inoltre aggiunto che, in genere, i provvedimenti del Ministero del Lavoro (e quelli dell’Ente di Previdenza) hanno lo scopo di tutelare principalmente i lavoratori (nella fattispecie i cantanti lirici professionisti o Pop-star). Non hanno (quantomeno non dovrebbero avere) invece come conseguenza la penalizzazione di iniziative ed attività di quanti (gruppi di folklore, corali, promozioni di giovani non famosi o auto-produzioni dei medesimi, ecc…) pur agendo in ambiti commerciali, non hanno l’obiettivo di ricavi dalle produzioni discografiche, ma unicamente il
raggiungimento del successo.
Ribadito pertanto il principio per cui chi credibilmente presta la propria opera gratuitamente non ha obblighi né diritti nei confronti dell’Ente di Previdenza, va precisato oltretutto che, in questo caso, la maggior parte dei soggetti interessati vanno compresi tra quelle categorie individuate dal comma 188 ex art.1 finanziaria 2007 e successive modifiche del collegato finanziaria 2008, art.39 quater, che, come è noto, esenta i medesimi da ogni adempimento E.N.P.A.L.S., anche in presenza di compensi fino un massimo di 5.000 euro l’anno.
In attesa di qualche intervento chiarificatore, la presente viene inviata in spirito di collaborazione, al fine di offrire un contributo volto a tutelare il lavoro dei professionisti del settore senza compromettere e penalizzare le attività ed iniziative aventi invece finalità diverse da quelle eminentemente commerciali”.