Il 20 marzo 2015, Governo ha trasmesso alla Commissione Europea la posizione italiana a sostegno dello sviluppo del mercato unico digitale europeo.
La posizione, disponibile a questo link, contiene alcune importanti posizioni a difesa del diritto d’autore on-line e dell’industria creativa in campo musicale.
Riportiamo qui per comodità il passaggio che ne parla.
«Per un’efficace tutela del diritto d’autore nell’era digitale occorre bilanciare l’accesso alla conoscenza e all’informazione con la necessità per gli autori e gli altri titolari di diritti sulle opere dell’ingegno di ottenere tutela giuridica e una adeguata remunerazione da parte degli utilizzatori, nel rispetto delle diversità culturali e favorendo la crescita economica, chiamando ad un ruolo più deciso, anche in termini di responsabilità, gli intermediari/operatori delle reti elettroniche.
Nei modelli di business che si stanno consolidando nei mercati, quale quello della musica, che per primi si sono confrontati con la transizione al digitale, si evidenzia un considerevole value gap tra le remunerazioni dei fornitori di servizi (provider, motori di ricerca, aggregatori, social network) e i fornitori di contenuti. La sproporzione tra le remunerazioni si riscontra anche nella stessa fase della filiera, a svantaggio degli operatori di minori dimensioni.
L’obiettivo prioritario dovrebbe essere la ricerca di soluzioni in grado di assicurare, nell’attuale contesto, una adeguata remunerazione a tutti gli operatori dell’industria della cultura. L’armonizzazione della legislazione sul diritto d’autore dovrebbe proseguire favorendo soluzioni contrattuali, analogamente a quanto già previsto con le licenze multiterritoriali nel settore musicale.
Un quadro uniforme in materia di concorrenza e fiscalità dovrebbe, inoltre, essere il presupposto della scelta del regime giuridico in base al criterio del paese di origine dell’uploading (messa a disposizione) ovvero a quello del paese di destinazione.
E’ necessario che un’eventuale revisione della direttiva 2001/29/CE avvenga, pertanto, in efficace combinazione con l’adeguamento delle direttive 2004/48/CE in tema di enforcement e 2000/31/CE in materia di commercio elettronico. Le eccezioni e limitazioni, numerose e su base facoltativa, rispondono all’esigenza di tutelare le diversità culturali degli Stati membri. L’eventuale introduzione di eccezioni obbligatorie dovrebbe riguardare casi specifici, essere giustificata e valutata adeguatamente, anche con efficaci e mirate valutazioni di impatto, in relazione ad effettive esigenze di armonizzazione.
L’Italia è, comunque, contraria ad introdurre, nel quadro legislativo europeo, interpretazioni del three step test»