È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026 (Supplemento Ordinario n. 4/L) il Decreto Legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, che introduce il nuovo “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”. La normativa, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, rappresenta un importante intervento di riordino e razionalizzazione della disciplina IVA italiana. Attenzione, parliamo della sola applicabilità dell’IVA, non di determinazione dell’IRPEF o altre imposte, regolate da diversa normativa.
Il D.Lgs. 10/2026 ha natura prevalentemente “compilativa”: non introduce modifiche sostanziali all’imposta, invece riorganizza in modo sistematico le disposizioni vigenti, attualmente frammentate in numerosi provvedimenti normativi. L’intervento raccoglie in un unico corpus di 171 articoli le norme contenute in più provvedimenti.
Dal 1° gennaio 2027, contestualmente all’entrata in vigore del nuovo Testo Unico, saranno abrogate le disposizioni previgenti, ponendo fine a oltre cinquant’anni di stratificazione normativa.
Le disposizioni rilevanti per il settore dello spettacolo
Di particolare interesse per gli operatori del settore culturale e dello spettacolo è il Titolo XVI – Capo V, interamente dedicato alle “Attività spettacolistiche“. Il nuovo Testo Unico conferma e razionalizza la disciplina speciale prevista per questo settore, mantenendo le peculiarità già presenti nella normativa previgente.
- Prestazioni di servizi relative agli spettacoli
L’articolo 6, comma 5 del Testo Unico dispone che “non costituiscono prestazioni di servizi” (e dunque non vi si applica l’IVA) le prestazioni relative agli spettacoli e alle altre attività elencate nella Tabella C allegata, rese ai possessori di titoli di accesso rilasciati per l’ingresso gratuito, limitatamente a specifiche contingenze:
- Organizzatori di spettacoli: massimo 5% dei posti totali secondo la capienza ufficiale del locale
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano e federazioni sportive
- Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
- Automobile Club d’Italia e altri enti nazionali
Le modalità di rilascio e controllo di questi titoli gratuiti sono stabilite ogni quadriennio con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Per le prestazioni indicate nella Tabella C, l’articolo 74-quater (corrispondente al previgente art. 74-ter del DPR 633/72) stabilisce che l’operazione si considera effettuata “al momento dell’inizio dell’esecuzione” della manifestazione – salvo per gli abbonamenti, per i quali l’imposta è dovuta al pagamento del corrispettivo.
Gli obblighi di certificazione dei corrispettivi devono essere assolti mediante rilascio di un titolo di accesso emesso tramite apparecchi misuratori fiscali, oppure biglietterie automatizzate. Il titolo di accesso deve contenere elementi essenziali quali natura dell’attività, data e ora dell’evento, tipologia, prezzo e altri elementi identificativi.
- Regime semplificato per spettacoli saltuari
Per le attività spettacolistiche organizzate in modo “saltuario o occasionale”, è previsto l’obbligo di preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario della riscossione competente per territorio.
I soggetti che effettuano “spettacoli viaggianti” e altre attività della Tabella C, con volume d’affari dell’anno precedente non superiore a € 25.822,84, possono determinare la base imponibile nella misura del 50% dei corrispettivi – con totale indetraibilità dell’IVA sugli acquisti. È possibile optare per il regime ordinario, con vincolo quinquennale.
- Diritto d’autore: confermate le esenzioni
Sul fronte del diritto d’autore il Testo Unico mantiene il trattamento di favore già previsto dalla normativa previgente. L’articolo 6, comma 4 stabilisce infatti che “non sono considerate prestazioni di servizi” le cessioni, concessioni, licenze relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari. Fanno però eccezione opere cinematografiche, videografiche e sequenze di immagini in movimento (art. 2, comma 1, nn. 5-6, L. 633/1941) nonché le opere utilizzate per pubblicità commerciale.
Rimangono invece “prestazioni di servizi”:
- Le prestazioni di mandato e mediazione relative ai diritti d’autore (salvo le opere esenti), come per es. accade con enti di gestione collettiva (SIAE, Soundreef, ecc.)
- Le prestazioni relative alla “protezione dei diritti d’autore”, compresa l’intermediazione nella riscossione dei proventi.
Poi l’articolo 6, comma 2, lettera b) conferma che costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, le cessioni, concessioni, licenze relative a:
- Diritti d’autore
- Invenzioni industriali, modelli, disegni, processi e formule
- Marchi e insegne.
Tali operazioni rientrano pertanto nel campo di applicazione dell’IVA quando non ricorrono le condizioni di esenzione sopra descritte.
Implicazioni pratiche per i professionisti
L’entrata in vigore del nuovo Testo Unico comporta per i professionisti del settore alcune necessità operative:
- Aggiornamento dei riferimenti normativi: contratti, pareri legali, documenti fiscali dovranno essere adeguati alla nuova numerazione degli articoli
- Invarianza sostanziale: la disciplina applicabile alle attività spettacolistiche e ai diritti d’autore rimane immutata nella sostanza, garantendo continuità operativa
- Maggiore sistematicità: il nuovo impianto normativo facilita la consultazione e l’interpretazione delle norme, riducendo il rischio di errori
- Allineamento europeo: la struttura ispirata alla Direttiva 2006/112/CE rende più agevole il confronto con la normativa comunitaria.
Va precisato infine che il Testo Unico è corredato da quattro Tabelle che ripropongono, con gli opportuni aggiornamenti, beni e servizi soggetti ad aliquote ridotte, beni e servizi esenti, attività spettacolistiche e manifestazioni, oggetti d’arte, antiquariato e da collezione (regime del margine).








