La SIAE ha presentato nei giorni scorsi una novità di rilievo per il mondo del digitale: la nuova licenza dedicata alle utilizzazioni online di opere musicali nei videogiochi, nel metaverso e nella realtà aumentata. Con questo provvedimento, SIAE si pone tra le prime collecting europee a regolamentare un settore in continua evoluzione, definendo con chiarezza le condizioni per l’utilizzo delle opere musicali in contesti digitali innovativi.
Il documento, reperibile sul sito della SIAE, si configura come un modello sperimentale che intende rispondere alle esigenze di un mercato in rapida crescita. L’obiettivo primario è garantire una regolamentazione trasparente e flessibile, in grado di adattarsi alle innovazioni tecnologiche e ai mutamenti nelle modalità di fruizione dei contenuti musicali. Tra le innovazioni introdotte, si evidenzia la regolamentazione di modalità di fruizione quali il download, lo streaming e il tethered download, strumenti essenziali per l’accesso alle opere in ambienti digitali. Inoltre, la distinzione tra videogiochi musicali (nei quali il gameplay è fondato sull’utilizzo della musica, come quelli di ballo o karaoke) e videogiochi nei quali la musica assume un ruolo complementare, definendo così le modalità di sfruttamento dei contenuti in base al tipo di prodotto.
La licenza è rivolta ai soggetti che gestiscono piattaforme digitali e servizi online – in particolare ai Digital Service Providers e ai Game Publishers – che intendono integrare opere musicali del repertorio SIAE nei propri videogiochi, ambienti nel metaverso e applicazioni in realtà aumentata. In altre parole, devono richiederla tutti quegli operatori (sia persone fisiche che giuridiche) che, attraverso il proprio sito o servizio, offrono contenuti interattivi o digitali in cui la musica coperta dal diritto d’autore viene utilizzata. Questi soggetti, definiti “Licenziatari”, sono tenuti a formalizzare la richiesta della licenza e a rispettare le condizioni e gli obblighi stabiliti dalla SIAE.
La licenza autorizza esclusivamente l’utilizzo delle opere per l’ascolto privato e personale tramite il sito o servizio del Licenziatario. Non è consentita la diffusione, trasmissione o rappresentazione delle opere in contesti pubblici come manifestazioni, locali commerciali o spazi aperti, a meno che SIAE non abbia rilasciato un’autorizzazione separata. È inoltre vietato al licenziatario trasferire o cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti acquisiti o le obbligazioni derivanti dal contratto. Qualsiasi forma di sublicenza è pertanto proibita, salvo specifici accordi scritti con SIAE.
Il costo della licenza non è fisso, ma viene definito in funzione della modalità di utilizzo e della periodicità del pagamento (annuale, trimestrale o a evento), sulla base di tariffe minime garantite, stabilite nell’Allegato 1 del documento. Per la rendicontazione, il Licenziatario è tenuto a fornire con cadenza trimestrale report analitici e completi delle transazioni e degli utilizzi effettuati sul Sito o Servizio, con i dati identificativi delle opere, il numero di ascolti o visualizzazioni.
Per ulteriori dettagli e per scaricare la licenza, è possibile consultare il sito ufficiale della SIAE.