Commenti positivi arrivano da SIAE e da Confindustria Cultura Italia alla Sentenza emessa nei giorni scorsi dalla Corte di Giustizia europea in materia di copia privata.
Secondo Paolo Ferrari, Presidente di Confindustria Cultura Italia, si tratta di “una sentenza attesa, che accogliamo con soddisfazione, e che rappresenta una prova tangibile della corretta interpretazione delle finalità e delle funzioni della direttiva europea emessa nel 2001, a tutela e a parziale risarcimento del diritto d’autore“. La Corte Europea, riunita a Lussemburgo, ha infatti stabilito che sui supporti di riproduzione acquistati da professionisti a fini diversi dalla realizzazione di copie private, non si debba pagare il compenso. Questo punto, oggetto della controversia, è ribadito con chiarezza anche dalla normativa italiana. “L’Italia – aggiunge Ferrari – anche in quest’ottica è coerente con l’Europa, dato che già prevede esenzioni per gli usi professionali e delle pubbliche amministrazioni. Si tratta quindi di distinguere l’uso professionale o privato di un dispositivo o di un supporto, questione risolvibile con i protocolli applicativi“.
Dalla sentenza emerge inoltre che la semplice capacità di realizzare copie giustifica il pagamento del compenso per copia privata, a condizione che apparecchi, supporti o dispositivi siano a disposizione delle persone fisiche quali utenti privati. “Questo aspetto – conclude Ferrari – è importante perché sottolinea il fatto che il carattere ‘eventuale’ del danno causato all’autore dell’opera protetta risieda nella realizzazione della condizione preliminare, vale a dire nella messa a disposizione a una persona fisica di apparecchiature o dispositivi che consentano l’effettuazione di copie“.
Anche il Direttore Generale della SIAE Gaetano Blandini commenta positivamente la sentenza: “La Corte riafferma la legittimità di un sistema di compenso posto a carico di fabbricanti e distributori di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale. Peraltro, viene confermato uno dei cardini dell’istituto della copia privata e cioè che non è necessario accertare che chi si serve di queste apparecchiature abbia effettivamente realizzato copie private. Circa la precisazione innovativa della Corte, e cioè la non conformità alle norme europee di una applicazione “indiscriminata” dell’equo compenso per copia privata, è da chiarire che sin dal 2003 – anno in cui è stata recepita in Italia la direttiva comunitaria – trova attuazione in Italia, in particolare nelle procedure della SIAE (ente pubblico al quale la legge demanda l’applicazione della normativa nazionale sulla copia privata), un sistema di esenzioni e rimborsi. E’ da sottolineare particolarmente – conclude Blandini – come il recente decreto Bondi in materia di revisione dei livelli di compenso per copia privata si ispiri ai medesimi principi oggi enunciati dai giudici europei: il decreto infatti, nel confermare la vigenza degli accordi stipulati dalla SIAE con le Associazioni di categoria in tema di esenzioni e rimborsi, ha previsto la possibilità di individuare e disciplinare ulteriori esenzioni per gli usi professionali“.
Fonte: SIAE